Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 108/2019 – Vitalizi regionali e leggi retroattive sull’affidamento

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    La Corte ha ritenuto non fondata la questione sulla legge della Regione Trentino-Alto Adige che, con effetto retroattivo, aveva rideterminato i vitalizi «attualizzati» degli ex consiglieri: pur non trattandosi di vera interpretazione autentica, l’intervento retroattivo non ha leso il legittimo affidamento, perché la situazione non era consolidata e la modifica era proporzionata e prevedibile.

    Di cosa si tratta

    Alcuni ex consiglieri regionali avevano ottenuto l’«attualizzazione» del vitalizio, cioè l’anticipo in un’unica soluzione di parte del trattamento. Una legge regionale del 2014 ha poi ricalcolato quelle somme con un nuovo criterio, imponendo restituzioni. Si discuteva se questa modifica retroattiva fosse legittima. Il Tribunale di Trento ha sollevato la questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 11 luglio 2014, n. 4 (interpretazione autentica dell’art. 10 della l.r. n. 6/2012 sui vitalizi dei consiglieri), in riferimento all’art. 3 Cost., per l’asserita irragionevolezza dell’efficacia retroattiva e la lesione dell’affidamento. Rimettente: il Tribunale ordinario di Trento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le censure su alcune disposizioni (art. 1, comma 4; art. 3, commi 5 e 6; art. 4, comma 4) e non fondata la questione sulle restanti, in riferimento all’art. 3 Cost.

    Il principio

    Una legge retroattiva non può tradire il legittimo affidamento, ma la sua legittimità va verificata in concreto valutando il tempo trascorso, il grado di consolidamento della situazione, la prevedibilità della modifica e la proporzionalità dell’intervento. Nel caso, l’assetto non era consolidato (la legge precedente era recentissima), la modifica era prevedibile e la legge offriva forme graduate di restituzione e la facoltà di revoca dell’opzione: l’intervento è quindi ragionevole, pur restando eccezionale.

    Domande e risposte

    Una legge può ridurre retroattivamente un trattamento già concesso?

    Sì, entro limiti rigorosi: non deve tradire il legittimo affidamento, valutato in base a tempo trascorso, consolidamento, prevedibilità e proporzionalità.

    La legge era davvero di «interpretazione autentica»?

    No: la Corte ha ritenuto che, nonostante il titolo, fosse una disciplina innovativa con efficacia retroattiva, non una vera interpretazione autentica.

    Perché l’affidamento non è stato ritenuto leso?

    Perché la situazione non era consolidata, la modifica era prevedibile e la legge prevedeva restituzioni graduate e la possibilità di revocare l’opzione.

    Norme collegate

    • Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza e tutela dell’affidamento, unico parametro evocato contro la retroattività della legge regionale
  • Corte cost. n. 172/2019 – Pignoramento presso terzi: legittime le regole su dichiarazione e accertamento dell’obbligo

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    La Corte costituzionale ha respinto le questioni sulle norme del codice di procedura civile che disciplinano la dichiarazione del terzo e l’accertamento del suo obbligo nel pignoramento presso terzi, dichiarando una questione inammissibile e l’altra non fondata.

    Di cosa si tratta

    Nel pignoramento presso terzi (ad esempio sul conto o sul credito che un terzo deve al debitore) il terzo è chiamato a dichiarare se è effettivamente debitore. Le norme riformate disciplinano cosa accade quando il terzo nega di esserlo e il creditore contesta tale dichiarazione. Il giudice dell’esecuzione di Viterbo ha dubitato della legittimità di queste regole.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, comma 20, numeri 3) e 4), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostitutivi degli artt. 548 e 549 del codice di procedura civile, come modificati dal decreto-legge n. 83 del 2015, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, 81 e 111, primo, secondo, sesto e settimo comma, della Costituzione. Le questioni erano sollevate dal giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Viterbo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi, dichiarando manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 548 cod. proc. civ. e non fondata quella relativa all’art. 549 cod. proc. civ.

    Il principio

    La disciplina della dichiarazione del terzo e dell’accertamento del suo obbligo nel pignoramento presso terzi, come riformata, è compatibile con i principi del giusto processo e del diritto di difesa, rientrando nella discrezionalità del legislatore la scelta delle tecniche di accertamento.

    Domande e risposte

    Le norme sul pignoramento presso terzi sono state annullate?

    No. Una questione è stata dichiarata inammissibile e l’altra non fondata: le norme restano in vigore.

    Cosa accade se il terzo nega di essere debitore?

    Le norme impugnate (artt. 548 e 549 cod. proc. civ.) disciplinano proprio l’ipotesi della dichiarazione negativa contestata e il relativo accertamento; la Corte le ha ritenute legittime.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Viterbo, con due ordinanze poi riunite.

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  • Corte cost. n. 107/2019 – Correzione di omissione materiale nella sentenza n. 9/2019

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    Con questa ordinanza la Corte ha corretto un’omissione materiale nel dispositivo della propria sentenza n. 9 del 2019, precisando esattamente in quali parti due disposizioni della Regione Lombardia erano state dichiarate illegittime, per evitare equivoci sulla portata della pronuncia.

    Di cosa si tratta

    Quando una sentenza contiene un errore o un’omissione materiale (ad esempio un dispositivo non del tutto preciso), può essere corretta con un apposito provvedimento, senza modificare la decisione nella sostanza. La Regione Lombardia aveva chiesto questa correzione in relazione alla sentenza n. 9 del 2019.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non si tratta di una nuova questione di legittimità costituzionale, ma di un giudizio per la correzione di un’omissione materiale: nel dispositivo della sentenza n. 9/2019 non era specificato che l’illegittimità dell’art. 2, comma 1, lett. b), e dell’art. 10, comma 1, lett. d), n. 9), della legge reg. Lombardia n. 36/2017 era limitata alle parti che introducevano, rispettivamente, il comma 1-quater nell’art. 13 della l.r. n. 1/2012 e il comma 6-ter nell’art. 4 della l.r. n. 5/2010. Istanza proposta dalla Regione Lombardia.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la correzione, sostituendo il dispositivo della sentenza n. 9 del 2019 con una formulazione che specifica esattamente le parti delle disposizioni regionali dichiarate illegittime.

    Il principio

    La correzione di omissioni materiali serve a rendere chiara e univoca la portata della declaratoria di illegittimità costituzionale, evitando fraintendimenti, senza incidere sul contenuto sostanziale della decisione già assunta.

    Domande e risposte

    La Corte ha cambiato la sua decisione?

    No: ha solo corretto il dispositivo della sentenza n. 9/2019 per renderlo più preciso, senza modificare nel merito la pronuncia.

    Chi ha chiesto la correzione?

    La Regione Lombardia, che aveva proposto un’istanza di correzione di «errore materiale».

    A cosa serve correggere un’omissione materiale?

    A evitare equivoci sulla portata esatta della decisione: in questo caso, a chiarire che l’illegittimità riguardava solo specifiche parti delle norme regionali.

  • Corte cost. n. 171/2019 – Caccia in Piemonte: divieto venatorio sui fondi e tutela della fauna

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    La Corte costituzionale ha definito il ricorso del Governo contro la legge venatoria della Regione Piemonte dichiarando cessata la materia del contendere su una disposizione e respingendo le altre censure, con una pronuncia di inammissibilità e una di non fondatezza.

    Di cosa si tratta

    La legge piemontese sulla tutela della fauna e la gestione faunistico-venatoria disciplinava, tra l’altro, la facoltà del proprietario o conduttore di un fondo di vietare su di esso l’esercizio dell’attività venatoria. Il Governo ha impugnato due disposizioni ritenendole in contrasto con la competenza statale in materia di ordinamento civile e tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 6, comma 7, e 13, comma 1, della legge della Regione Piemonte 19 giugno 2018, n. 5, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere l) ed s), della Costituzione (ordinamento civile e tutela dell’ambiente). Il ricorso era promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere sull’art. 6, comma 7 (oggetto di modifica regionale successiva), inammissibile la questione sull’art. 13, comma 1, riferita alla lettera l) dell’art. 117, e non fondata la medesima questione riferita alla lettera s) (tutela dell’ambiente).

    Il principio

    La disciplina regionale della gestione faunistico-venatoria deve rispettare le competenze esclusive statali su ordinamento civile e tutela dell’ambiente; tuttavia, ove la censura sia genericamente formulata o la norma sia stata medio tempore modificata, le questioni possono risultare inammissibili o superate.

    Domande e risposte

    La legge venatoria piemontese è stata annullata?

    No. Nessuna disposizione è stata dichiarata illegittima: una questione è cessata, una inammissibile e una non fondata.

    Cosa significa «cessata la materia del contendere»?

    Significa che la disposizione impugnata è stata medio tempore modificata o non è più applicabile, sicché il giudizio su di essa non ha più ragion d’essere.

    Il proprietario di un fondo può vietare la caccia sul proprio terreno?

    La legge regionale disciplinava tale facoltà; la Corte non ha annullato la norma, definendo le relative questioni senza accoglierle.

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  • Corte cost. n. 106/2019 – Reclutamento straordinario dei dirigenti scolastici

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    La Corte ha salvato la procedura straordinaria di reclutamento dei dirigenti scolastici prevista dalla legge sulla «Buona Scuola»: ha dichiarato inammissibili le censure sull’intero impianto e infondata quella sul criterio che ammette chi aveva un contenzioso pendente sui concorsi 2004 e 2006, ritenendo la differenziazione non irragionevole.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 107/2015 aveva previsto una procedura riservata, con corso intensivo e prova finale, per immettere nei ruoli alcuni aspiranti dirigenti scolastici coinvolti in vecchi concorsi e contenziosi. Chi aveva impugnato il concorso del 2011 ma non superato le prove era escluso, e ha lamentato una disparità di trattamento. Il Consiglio di Stato ha sollevato la questione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 87, 88, 89 e 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, 97, quarto comma, e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU); in subordine il solo comma 88, in riferimento all’art. 3 Cost. Rimettente: il Consiglio di Stato, sezione sesta.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sull’intero corpus normativo (commi 87-90) e quella sul comma 88, lettera a), e ha dichiarato non fondata la questione sul comma 88, lettera b), in riferimento all’art. 3 Cost.

    Il principio

    Le leggi-provvedimento, che incidono su platee determinate, non sono di per sé incostituzionali ma soggette a uno scrutinio rigoroso. La differenziazione fra chi aveva un contenzioso risalente (concorsi 2004 e 2006), sintomo di una difficoltà di definizione del giudizio, e chi aveva impugnato il più recente concorso 2011 non è irragionevole, trattandosi di situazioni meritevoli di specifica attenzione del legislatore.

    Domande e risposte

    La procedura straordinaria per i dirigenti scolastici è legittima?

    Sì: la Corte non ha rilevato profili di incostituzionalità meritevoli di accoglimento, respingendo o dichiarando inammissibili tutte le censure.

    Chi aveva impugnato il concorso 2011 poteva accedere alla procedura riservata?

    No, e la Corte ha ritenuto non irragionevole questa esclusione rispetto a chi aveva contenziosi più risalenti sui concorsi 2004 e 2006.

    Cosa sono le «leggi-provvedimento»?

    Sono leggi con contenuto particolare e concreto, rivolte a destinatari determinati; sono ammesse, ma vanno sottoposte a un controllo di costituzionalità particolarmente rigoroso.

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  • Corte cost. n. 170/2019 – Soppressione del Corpo forestale dello Stato: la riforma è legittima

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate tutte le questioni sollevate contro la riforma che ha assorbito il Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri. La riorganizzazione presenta una coerenza interna e un bilanciamento non implausibile dei valori in gioco, compresa la tutela ambientale.

    Di cosa si tratta

    La riforma Madia (legge n. 124 del 2015) e il successivo decreto delegato (d.lgs. n. 177 del 2016) hanno razionalizzato le funzioni di polizia assorbendo il Corpo forestale dello Stato, in gran parte confluito nell’Arma dei Carabinieri. Diversi appartenenti al Corpo hanno contestato la riforma davanti ai TAR, che hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 e gli articoli da 7 a 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in riferimento a numerosi parametri (artt. 2, 3, 4, 5, 9, 32, 76, 77, primo comma, 81, 97, 117, quarto comma, 118 e 120 Cost.). Le questioni erano sollevate dai TAR per l’Abruzzo (Pescara), per il Veneto e per il Molise.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. La riforma appare caratterizzata da una coerenza interna e da non implausibili soluzioni di bilanciamento dei valori in gioco, esigenza di tutela ambientale compresa, tali da superare tutte le doglianze di illegittimità costituzionale.

    Il principio

    La riorganizzazione delle funzioni di polizia con l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato rientra nelle scelte discrezionali del legislatore, purché sia garantita l’ottimale prestazione dei servizi di tutela ambientale e l’impiego coerente del personale proveniente dal precedente assetto.

    Domande e risposte

    La soppressione del Corpo forestale è stata confermata?

    Sì. La Corte ha respinto tutte le questioni, ritenendo la riforma costituzionalmente legittima.

    La tutela ambientale è stata compromessa dalla riforma?

    Secondo la Corte no: la riforma garantisce l’ottimale prestazione dei servizi di tutela ambientale, in un bilanciamento ritenuto non implausibile.

    Chi aveva sollevato i dubbi di costituzionalità?

    Tre Tribunali amministrativi regionali (Abruzzo sezione di Pescara, Veneto e Molise) nei giudizi promossi da appartenenti al Corpo forestale.

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  • Corte cost. n. 105/2019 – Riequilibrio finanziario degli enti locali in predissesto

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    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla Corte dei conti siciliana sulla norma che, in deroga, riapriva i termini per un nuovo piano di riequilibrio finanziario degli enti locali in predissesto: il giudice rimettente non aveva motivato adeguatamente sulla rilevanza, non spiegando perché dovesse applicare la norma in un caso in cui mancava il presupposto del miglioramento dei conti.

    Di cosa si tratta

    Quando un Comune è in grave difficoltà finanziaria («predissesto») può adottare un piano pluriennale di riequilibrio. Una norma del 2016 aveva consentito agli enti che non avevano rispettato i termini di ripresentare un nuovo piano, sospendendo la procedura di dissesto. La Corte dei conti, sezione di controllo per la Sicilia, esaminando il caso del Comune di Pozzallo, ne ha dubitato la legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 5, comma 11-septies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (convertito dalla legge n. 19/2017), in riferimento a numerosi parametri (artt. 3, 24, 28, 77, 81, 97, 100, 101, 103, 111, 113, 117, 119 e 120 Cost.). La norma avrebbe vanificato le pronunce della magistratura contabile e differito l’emersione delle responsabilità degli amministratori. Rimettente: la Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte — pur ribadendo la legittimazione delle sezioni di controllo della Corte dei conti a sollevare l’incidente di costituzionalità — ha dichiarato inammissibili le questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza. La norma si applica solo in presenza di un miglioramento dei conti (aumento dell’avanzo o diminuzione del disavanzo), ma il rimettente descriveva una situazione opposta, senza spiegare perché avrebbe dovuto comunque applicarla.

    Il principio

    L’insufficiente descrizione della fattispecie e la mancata dimostrazione del nesso tra la norma censurata e il caso concreto si traducono in un difetto di motivazione sulla rilevanza, che rende inammissibile la questione. La Corte ha inoltre osservato l’ambiguità del concetto di «avanzo di amministrazione», incompatibile con un piano di riequilibrio in corso.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se la norma fosse incostituzionale?

    No: si è fermata prima, dichiarando inammissibili le questioni per un vizio dell’ordinanza di rimessione, senza pronunciarsi sul merito.

    La Corte dei conti può sollevare questioni di costituzionalità?

    Sì. La Corte ha ribadito che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, in sede di controllo sui piani di riequilibrio, sono legittimate a farlo.

    Perché le questioni sono state respinte in rito?

    Perché il giudice non aveva spiegato adeguatamente perché dovesse applicare la norma, mancando il presupposto del miglioramento dei conti dell’ente.

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  • Corte cost. n. 169/2019 – Legge Pinto: incostituzionale l’obbligo di istanza di accelerazione nel processo penale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della legge Pinto che negava ogni indennizzo per l’irragionevole durata del processo penale all’imputato che non avesse depositato un’istanza di accelerazione. Quell’istanza non velocizza realmente il processo e non può condizionare il diritto alla riparazione.

    Di cosa si tratta

    La legge Pinto (legge n. 89 del 2001) prevede un’equa riparazione quando un processo dura oltre il termine ragionevole. Una modifica del 2012 stabiliva che all’imputato non spettasse alcun indennizzo se non aveva depositato un’istanza di accelerazione del processo penale entro trenta giorni dal superamento del termine. Vari ricorrenti si erano visti negare la riparazione proprio per questo motivo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 2, comma 2-quinquies, lettera e), della legge 24 marzo 2001, n. 89 (legge Pinto), introdotto dal decreto-legge n. 83 del 2012, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, 13 e 46, paragrafo 1, della CEDU. Le questioni erano sollevate dalla Corte di cassazione, sezione seconda civile, con quattro ordinanze riunite.

    La decisione della Corte

    La Corte ha riunito i giudizi e dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU. Richiamando la precedente sentenza n. 34 del 2019 sull’istanza di prelievo nel processo amministrativo, la Corte ha rilevato che anche l’istanza di accelerazione è una mera facoltà priva di reale efficacia acceleratoria.

    Il principio

    La mancata presentazione dell’istanza di accelerazione può rilevare al più sulla determinazione del quantum dell’indennizzo, ma non può condizionare la stessa proponibilità della domanda di equa riparazione, pena la violazione del diritto al giusto processo e a un ricorso effettivo garantiti dalla CEDU.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per chi chiede l’indennizzo Pinto?

    Non si può più negare l’indennizzo solo perché l’imputato non ha depositato l’istanza di accelerazione nel processo penale.

    Perché l’istanza di accelerazione è stata ritenuta inefficace?

    Perché è una mera facoltà che non assicura realmente una decisione più rapida: il processo può comunque protrarsi oltre il termine ragionevole.

    L’istanza mancante conta ancora in qualche modo?

    Sì, può rilevare come elemento per determinare l’importo dell’indennizzo, ma non per escludere il diritto a chiederlo.

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  • Corte cost. n. 104/2019 – Notifica diretta a mezzo posta degli atti del fisco

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sulla notifica «diretta» a mezzo posta degli atti impositivi e delle cartelle: anche senza le garanzie aggiuntive della legge n. 890/1982, la consegna del plico raccomandato assicura un livello sufficiente di conoscibilità dell’atto e non viola il diritto di difesa.

    Di cosa si tratta

    Molti atti del fisco (avvisi di accertamento, cartelle di pagamento per tributi erariali e locali) possono essere notificati direttamente con una semplice raccomandata con avviso di ricevimento, senza l’intervento dell’ufficiale giudiziario e senza le formalità più rigorose previste per le notifiche «ordinarie». Un contribuente aveva contestato questa modalità sostenendo che indebolisse troppo le sue garanzie. La Commissione tributaria regionale della Campania ha così investito la Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 e l’art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella parte in cui ammettono la notifica diretta a mezzo posta degli atti impositivi e dei ruoli senza le modalità di garanzia della legge n. 890/1982. Parametri evocati: artt. 3, 24, 23, 97, 111 e 11 Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU). Giudice rimettente: la Commissione tributaria regionale della Campania.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza di tutte le questioni, richiamando la propria sentenza n. 175 del 2018 che aveva già ritenuto legittima la notifica diretta delle cartelle: con la consegna del plico al destinatario o a chi sia legittimato a riceverlo si raggiunge un sufficiente livello di conoscibilità dell’atto, senza superare il «limite inderogabile» della discrezionalità del legislatore né compromettere il diritto di difesa.

    Il principio

    La disciplina speciale e semplificata della riscossione risponde all’esigenza, di rilievo costituzionale, di assicurare con regolarità le risorse alla finanza pubblica. Il contribuente che, senza sua colpa, non abbia avuto effettiva conoscenza dell’atto può comunque chiedere la rimessione in termini (art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., anche in applicazione estensiva dell’art. 6 dello Statuto del contribuente).

    Domande e risposte

    Il fisco può notificare la cartella con una semplice raccomandata?

    Sì. La Corte ha confermato che la notifica diretta a mezzo posta, senza ufficiale giudiziario, è legittima sia per i tributi erariali sia per quelli locali.

    Vengono meno le garanzie del contribuente?

    No: la consegna del plico raccomandato garantisce un livello sufficiente di conoscibilità. La Corte ha ritenuto non violati né il diritto di difesa né gli altri parametri invocati.

    Cosa può fare chi non ha ricevuto effettivamente l’atto?

    Può chiedere la rimessione in termini per impugnare l’atto, provando di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile; la valutazione spetta al giudice della controversia.

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  • Corte cost. n. 168/2019 – Danno all’immagine della P.A. e necessità del giudicato penale di condanna

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte manifestamente infondata e in parte manifestamente inammissibile la questione sull’azione della Corte dei conti per il danno all’immagine della P.A., confermando la legittimità del limite ai soli delitti contro la pubblica amministrazione accertati con sentenza definitiva.

    Di cosa si tratta

    Anche in questo caso la procura della Corte dei conti per la Liguria agiva contro appartenenti alle forze dell’ordine per il danno all’immagine, in relazione ai fatti avvenuti nella caserma di Bolzaneto durante il G8 di Genova del 2001. La norma consente l’azione solo per i delitti contro la P.A. accertati con sentenza definitiva di condanna; molti imputati erano stati condannati per reati diversi o solo agli effetti civili per intervenuta prescrizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 17, comma 30-ter, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione. La questione era sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la prima questione (artt. 3 e 97 Cost.), richiamando la sentenza n. 355 del 2010 sulla discrezionalità del legislatore. Ha invece dichiarato manifestamente inammissibile la seconda questione (artt. 3 e 103 Cost.) sulla necessità del giudicato di condanna, divenuta irrilevante nel giudizio principale: le condotte accertate non rientravano comunque tra i reati che consentono l’azione.

    Il principio

    La limitazione dell’azione per il danno all’immagine ai soli delitti contro la P.A. accertati con sentenza definitiva rientra nella discrezionalità non manifestamente irragionevole del legislatore; le ulteriori censure perdono rilevanza quando i fatti del giudizio sono comunque estranei al catalogo dei reati rilevanti.

    Domande e risposte

    Serve una sentenza penale definitiva per il danno all’immagine?

    Sì, la norma richiede una sentenza irrevocabile di condanna per delitti contro la P.A.; la Corte ha ritenuto legittima questa impostazione.

    Perché la seconda questione è stata dichiarata inammissibile?

    Perché era divenuta irrilevante: indipendentemente dal requisito del giudicato, i reati accertati non rientravano comunque nel novero di quelli che consentono l’azione risarcitoria.

    La decisione è collegata alla n. 167 del 2019?

    Sì, entrambe riguardano i limiti dell’azione della Corte dei conti per il danno all’immagine in relazione ai fatti del G8 di Genova del 2001.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 167/2019 – Danno all’immagine della P.A.: limiti all’azione della Corte dei conti

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione sull’azione di risarcimento del danno all’immagine della pubblica amministrazione, che può essere esercitata dalla Corte dei conti solo per i delitti contro la P.A. Rientra nella discrezionalità del legislatore circoscrivere in tal modo i presupposti dell’azione.

    Di cosa si tratta

    Quando un dipendente pubblico danneggia l’immagine dell’amministrazione, la procura della Corte dei conti può agire per il risarcimento, ma solo nei casi previsti dall’art. 7 della legge n. 97 del 2001, cioè in presenza di sentenza penale definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione. Nel caso di partenza, riferito ai fatti del G8 di Genova 2001, la procura contabile chiedeva 200.000 euro a carico di appartenenti alla Polizia di Stato condannati per falso, ma per reati non rientranti in quel catalogo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La questione era sollevata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, che lamentava l’irragionevolezza della limitazione dell’azione ai soli delitti contro la P.A.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la questione manifestamente infondata, richiamando la propria sentenza n. 355 del 2010. Rientra nella discrezionalità del legislatore, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza, conformare le fattispecie di responsabilità amministrativa. La scelta di consentire il risarcimento solo per specifiche fattispecie delittuose risponde all’obiettivo di non appesantire l’azione amministrativa.

    Il principio

    Non è manifestamente irragionevole limitare l’azione per il danno all’immagine della P.A. ai soli delitti contro la pubblica amministrazione; l’esistenza di ulteriori ipotesi risarcitorie speciali si giustifica per la loro specialità e non incrina la coerenza del sistema.

    Domande e risposte

    Quando la Corte dei conti può chiedere il danno all’immagine?

    Nei casi e modi dell’art. 7 della legge n. 97 del 2001, cioè in presenza di sentenza irrevocabile di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

    Perché la limitazione non è incostituzionale?

    Perché rientra nella discrezionalità del legislatore conformare la responsabilità amministrativa, e la scelta non è manifestamente irragionevole né arbitraria.

    Questa decisione riguarda i fatti del G8 di Genova?

    Il giudizio di partenza nasceva da fatti commessi durante il vertice G8 del 2001, ma la decisione affronta in via generale i limiti dell’azione per danno all’immagine.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 166/2019 – Contratti pubblici in Sardegna: incostituzionali le norme regionali su commissioni e qualificazione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di alcune norme della legge sarda sui contratti pubblici, in particolare quelle che istituivano commissioni giudicatrici e sistemi di qualificazione delle imprese paralleli a quelli statali, in quanto invadono le competenze esclusive dello Stato in materia di tutela della concorrenza e ordinamento civile. Ha invece salvato la norma sul responsabile unico del procedimento.

    Di cosa si tratta

    La Regione Sardegna gode di competenza primaria sui lavori pubblici di esclusivo interesse regionale. Tuttavia, le procedure di gara e l’esecuzione dei contratti pubblici toccano materie riservate allo Stato. Il Governo ha impugnato più articoli della legge regionale n. 8 del 2018, ritenendo che si discostassero dal Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016).

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 34, 37, 39 e 45 della legge della Regione Sardegna 13 marzo 2018, n. 8, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione (tutela della concorrenza e ordinamento civile). Il ricorso era promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 37, comma 1, 39, commi 1 e 3, e 45, estendendo in via consequenziale la declaratoria all’art. 37, commi 2, 3, 4 e 8, e all’art. 39, comma 2. Ha invece dichiarato non fondata la questione relativa all’art. 34, comma 2 (responsabile del procedimento). La Corte ha precisato che l’annullamento non crea alcun vuoto normativo, applicandosi la disciplina del Codice dei contratti pubblici.

    Il principio

    Le norme regionali che istituiscono sistemi di qualificazione delle imprese e commissioni giudicatrici paralleli e distinti rispetto a quelli nazionali, pur incidendo sull’organizzazione amministrativa, vanno ricondotte alle competenze esclusive statali della tutela della concorrenza e dell’ordinamento civile.

    Domande e risposte

    Tutta la legge sarda sui contratti pubblici è stata annullata?

    No. Sono state dichiarate illegittime solo alcune disposizioni (artt. 37, 39 e 45 e relativi commi consequenziali); altre, come l’art. 34, comma 2, sono state salvate.

    Perché la Regione non poteva legiferare così?

    Perché le norme annullate incidevano su materie riservate in via esclusiva allo Stato (tutela della concorrenza e ordinamento civile), creando sistemi paralleli a quelli del Codice nazionale.

    L’annullamento lascia un vuoto nelle gare in Sardegna?

    No. La Corte ha chiarito che si applica la disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici nazionale.

    Norme collegate