Autore: Andrea Marton

  • Articolo 236 Codice Penale: Specie: regole generali

    Articolo 236 Codice Penale: Specie: regole generali

    Art. 236 c.p. Specie: regole generali

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:

    1) la cauzione di buona condotta;

    2) la confisca.

    Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli articoli 199, 200, prima parte, 201, prima parte, 205, prima parte e numero 3 del capoverso, e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del primo e secondo capoverso dell’articolo 200 e quelle dell’articolo 210.

    Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli articoli 202, 203, 204, prima parte, e 207.

  • Articolo 237 Codice Penale: Cauzione di buona condotta

    Articolo 237 Codice Penale: Cauzione di buona condotta

    Art. 237 c.p. Cauzione di buona condotta

    In vigore dal 1° luglio 1931

    La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a euro 103,29, né superiore a euro 2.065,83.

    In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.

    La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.

  • Articolo 238 Codice Penale: Inadempimento dell’obbligo di prestare cauzione

    Articolo 238 Codice Penale: Inadempimento dell’obbligo di prestare cauzione

    Art. 238 c.p. Inadempimento dell’obbligo di prestare cauzione

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il giudice sostituisce alla cauzione la libertà vigilata.

  • Articolo 239 Codice Penale: Adempimento o trasgressione dell’obbligo di buona condotta

    Articolo 239 Codice Penale: Adempimento o trasgressione dell’obbligo di buona condotta

    Art. 239 c.p. Adempimento o trasgressione dell’obbligo di buona condotta

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Se, durante l’esecuzione della misura di sicurezza, chi vi è sottoposto non commette alcun delitto, ovvero alcuna contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell’arresto, è ordinata la restituzione della somma depositata o la cancellazione della ipoteca; e la fideiussione si estingue. In caso diverso, la somma depositata, o per la quale fu data garanzia, è devoluta alla Cassa delle ammende.

  • Art. 240 Codice Penale: Confisca

    Art. 240 Codice Penale: Confisca

    Art. 240 c.p. Confisca

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto. E’ sempre ordinata la confisca:

    :1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

    :1bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies; (1) 2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

    Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale.(2)La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

    :(1) aggiunta dalla L. 15 febbraio 2012, n. 12.

    :(2) così sostituito dalla L. 15 febbraio 2012, n. 12.

  • Articolo 241 Codice Penale: Attentati contro la integrità, l’indipendenza o l’unità dello Stato

    Articolo 241 Codice Penale: Attentati contro la integrità, l’indipendenza o l’unità dello Stato

    Art. 241 c.p. Attentati contro la integrità, l’indipendenza o l’unità dello Stato

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l’indipendenza o l’unità dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni (1). La pena è aggravata se il fatto è commesso con violazione dei doveri inerenti l’esercizio di funzioni pubbliche (2).

  • Articolo 242 Codice Penale: Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano

    Articolo 242 Codice Penale: Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano

    Art. 242 c.p. Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, è punito con l’ergastolo. Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva è punito con l’ergastolo (1).

    Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.

    Agli effetti delle disposizioni di questo titolo è considerato “cittadino” anche chi ha perduto per qualunque causa la cittadinanza italiana.

    Agli effetti della legge penale, sono considerati “Stati in guerra” contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti.

  • Articolo 243 Codice Penale: Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano

    Articolo 243 Codice Penale: Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano

    Art. 243 c.p. Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

    Se la guerra segue, si applica l’ergastolo (1); se le ostilità si verificano, si applica l’ergastolo.

  • Articolo 244 Codice Penale: Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra

    Articolo 244 Codice Penale: Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra

    Art. 244 c.p. Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, senza l’approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni; se la guerra avviene, è punito con l’ergastolo.

    Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da due a otto anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

  • Articolo 245 Codice Penale: Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra

    Articolo 245 Codice Penale: Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra

    Art. 245 c.p. Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

    La pena è aumentata se le intelligenze hanno per oggetto una propaganda col mezzo della stampa.