Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 52/2019 – Indennita’ di maternita’: manifesta inammissibilita’ delle questioni

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    Con questa ordinanza la Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Torino sulle norme in materia di prestazioni e tutela della maternita’.

    Di cosa si tratta

    Il giudice del lavoro di Torino dubitava della legittimita’ di norme in materia di finanza pubblica e di tutela della maternita’, anche in relazione al divieto di discriminazione previsto dalla CEDU. La Corte non ha potuto esaminare il merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (come modificato dalla legge n. 97 del 2013) e l’art. 74, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in riferimento agli artt. 3, 10 secondo comma (in relazione all’art. 14 CEDU) e 38 della Costituzione. Il giudizio e’ stato sollevato dal Tribunale ordinario di Torino, sezione lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilita’ delle questioni di legittimita’ costituzionale sollevate dal Tribunale di Torino, senza esaminare il merito.

    Il principio

    La manifesta inammissibilita’ impedisce l’esame nel merito quando le questioni sono affette da vizi processuali evidenti, come carenze nella ricostruzione del quadro normativo o nella motivazione sulla rilevanza.

    Domande e risposte

    Cosa significa manifesta inammissibilita’?

    Che le questioni presentano vizi processuali cosi’ evidenti da impedire alla Corte di esaminarne il merito.

    Le norme sulla maternita’ sono state giudicate legittime?

    No: non c’e’ stata decisione di merito; le questioni sono state respinte in rito.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Tribunale di Torino, sezione lavoro, in una causa contro l’INPS.

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  • Corte cost. n. 32/2019 – Manifesta infondatezza sul ricorso della Regione Toscana in materia finanziaria

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    Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni sollevate dalla Regione Toscana contro alcune disposizioni del decreto-legge n. 148 del 2017 in materia finanziaria.

    Di cosa si tratta

    Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 conteneva disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. La Regione Toscana riteneva che alcune di queste norme invadessero le proprie competenze e ledessero la sua autonomia finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Toscana ha impugnato in via principale l’art. 1, commi 4 e 11-quater, del decreto-legge n. 148 del 2017, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 119, primo e secondo comma, e 3 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza di entrambe le questioni di legittimità costituzionale proposte dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.

    Il principio

    Le disposizioni statali impugnate non determinano l’invasione delle competenze regionali né la lesione dell’autonomia finanziaria denunciate dalla Regione: le censure sono manifestamente prive di fondamento.

    Domande e risposte

    Che cosa significa «manifesta infondatezza»?

    È una pronuncia con cui la Corte respinge la questione perché palesemente priva di fondamento, spesso con ordinanza anziché con sentenza.

    Perché la Corte ha usato un’ordinanza?

    Perché l’infondatezza delle censure era evidente e non richiedeva la forma più ampia della sentenza.

    Quali parametri costituzionali invocava la Regione?

    Gli artt. 117 (riparto di competenze), 119 (autonomia finanziaria) e 3 (ragionevolezza) della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 51/2019 – Comunicazioni di inesigibilita’ della riscossione: questioni inammissibili

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni sollevate dalla Corte dei conti dell’Abruzzo sulle norme che disciplinano il controllo delle comunicazioni di inesigibilita’ relative alle quote affidate agli agenti della riscossione.

    Di cosa si tratta

    La Corte dei conti dubitava della legittimita’ delle norme della legge di stabilita’ 2015 sul controllo delle comunicazioni di inesigibilita’ degli agenti della riscossione, ritenendole lesive di vari principi costituzionali. La questione non e’ stata pero’ esaminata nel merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 687, secondo periodo, e 688, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 81, 97, 103, 111 e 119 (primo, secondo e quarto comma) della Costituzione. Il giudizio e’ stato sollevato dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimita’ costituzionale, senza pronunciarsi sul merito.

    Il principio

    Le censure sono state respinte in rito per inammissibilita’: non vi e’ stata valutazione sulla fondatezza delle norme relative al controllo delle comunicazioni di inesigibilita’.

    Domande e risposte

    Cosa contestava la Corte dei conti?

    Le norme della legge di stabilita’ 2015 sul controllo delle comunicazioni di inesigibilita’ delle quote affidate agli agenti della riscossione.

    Perche’ le questioni sono state respinte?

    Sono state dichiarate inammissibili, quindi la Corte non ha esaminato il merito della legittimita’ delle norme.

    Chi aveva sollevato le questioni?

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo, con tre ordinanze riunite.

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  • Corte cost. n. 31/2019 – Riserva erariale del gettito della tassa automobilistica e autonomia finanziaria della Sardegna

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    Decidendo conflitti di attribuzione tra enti, la Corte costituzionale ha dichiarato che non spettava allo Stato adottare i decreti ministeriali che imponevano alla Regione autonoma Sardegna di versare allo Stato quote del gettito della tassa automobilistica, e ne ha disposto l’annullamento in parte qua.

    Di cosa si tratta

    La vicenda riguarda i rapporti finanziari tra Stato e Regione autonoma Sardegna. Lo Stato, con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, aveva preteso il versamento alla finanza statale di una parte del maggior gettito della tassa automobilistica, incidendo sulle compartecipazioni regionali ai tributi.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione autonoma Sardegna ha promosso conflitti di attribuzione tra enti contro i decreti ministeriali, lamentando la lesione della propria autonomia finanziaria e delle regole statutarie sulle compartecipazioni al gettito tributario.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato adottare i decreti impugnati nella parte in cui imponevano alla Sardegna i versamenti contestati, e per l’effetto li ha annullati in parte qua.

    Il principio

    Lo Stato non può unilateralmente riservare a sé quote del gettito tributario spettante alla Regione autonoma in violazione delle garanzie statutarie sulla compartecipazione e sull’autonomia finanziaria regionale.

    Domande e risposte

    Che cos’è un conflitto di attribuzione tra enti?

    È un giudizio davanti alla Corte costituzionale per stabilire a chi — Stato o Regione — spetti un determinato potere, quando un ente ritiene invasa la propria sfera di competenza.

    Che cosa ha deciso la Corte?

    Ha stabilito che lo Stato non poteva adottare i decreti che imponevano i versamenti alla Sardegna e li ha annullati nella parte contestata.

    Perché la decisione tutela l’autonomia regionale?

    Perché conferma che le compartecipazioni al gettito tributario garantite dallo statuto speciale non possono essere ridotte con atti unilaterali dello Stato.

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  • Corte cost. n. 50/2019 – Assegno sociale agli stranieri: legittimo il requisito del soggiorno di lungo periodo

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    La Corte salva la norma che subordina l’assegno sociale degli stranieri extracomunitari al possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo: le questioni sono dichiarate non fondate.

    Di cosa si tratta

    Due tribunali dubitavano della legittimita’ della norma che, per concedere l’assegno sociale agli stranieri extracomunitari, richiede la titolarita’ del permesso di soggiorno di lungo periodo (gia’ carta di soggiorno). Si discuteva di un’eventuale discriminazione rispetto ai cittadini.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in riferimento agli artt. 3, 10 (primo e secondo comma, in relazione all’art. 14 CEDU), 38 e 117, primo comma, della Costituzione. Il giudizio e’ stato sollevato dai Tribunali ordinari di Torino e di Bergamo.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sia dal Tribunale di Torino sia dal Tribunale di Bergamo: il requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo per l’assegno sociale e’ stato ritenuto compatibile con la Costituzione.

    Il principio

    Subordinare l’assegno sociale degli stranieri extracomunitari al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non e’ irragionevole ne’ discriminatorio, trattandosi di una prestazione assistenziale legata a un radicamento stabile nel territorio.

    Domande e risposte

    A chi spetta l’assegno sociale secondo questa pronuncia?

    Allo straniero extracomunitario che possiede il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oltre agli altri requisiti di legge.

    E’ una discriminazione verso gli stranieri?

    La Corte ha escluso la discriminazione: il requisito del radicamento stabile e’ ritenuto ragionevole per una prestazione assistenziale.

    La norma e’ stata cancellata?

    No: le questioni sono state dichiarate non fondate e la norma resta in vigore.

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  • Corte cost. n. 49/2019 – Contributi previdenziali: illegittimo escludere la ripetizione dei versamenti

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    La Corte dichiara incostituzionale la norma che escludeva la ripetizione dei versamenti contributivi gia’ effettuati prima della sua entrata in vigore, in violazione dei principi di eguaglianza e di tutela giurisdizionale.

    Di cosa si tratta

    Una societa’ agricola cooperativa chiedeva la restituzione di contributi previdenziali versati. Una norma del 2013 escludeva pero’ la ripetibilita’ dei versamenti effettuati prima della sua entrata in vigore, con effetti retroattivi sfavorevoli. Il giudice del lavoro ha sollevato la questione di costituzionalita’.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 32, comma 7-ter, secondo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Il giudizio e’ stato sollevato dal Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 32, comma 7-ter, secondo periodo, del decreto-legge n. 69 del 2013, nella parte in cui esclude la ripetizione dei versamenti contributivi effettuati prima della sua entrata in vigore.

    Il principio

    Una norma non puo’ escludere retroattivamente il diritto a ripetere versamenti contributivi gia’ effettuati senza ledere il principio di eguaglianza e il diritto di difesa di chi aveva legittimamente agito per il rimborso.

    Domande e risposte

    Cosa stabiliva la norma annullata?

    Escludeva la possibilita’ di ottenere la restituzione di versamenti contributivi gia’ effettuati prima della sua entrata in vigore.

    Perche’ e’ stata dichiarata incostituzionale?

    Perche’ colpiva retroattivamente situazioni gia’ definite, violando i principi di eguaglianza (art. 3) e di tutela giurisdizionale (art. 24).

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Tribunale di Ravenna, giudice del lavoro, in una causa tra una cooperativa agricola e gli enti previdenziali INPS e INAIL.

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    • Art. 3 della Costituzione — E’ parametro violato: la norma creava una disparita’ irragionevole con effetto retroattivo.
    • Art. 24 della Costituzione — E’ parametro violato: la norma comprimeva il diritto di difesa di chi aveva agito per il rimborso.
  • Corte cost. n. 30/2019 – Requisito di residenza decennale per l’assegno sociale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sul requisito della residenza ultradecennale in Italia per l’accesso all’assegno sociale. Letta correttamente, la norma non determina la discriminazione denunciata.

    Di cosa si tratta

    L’assegno sociale è una prestazione assistenziale erogata dall’INPS a chi versa in condizioni economiche disagiate. Per ottenerlo la legge richiede, oltre ai requisiti reddituali, un periodo prolungato di residenza in Italia. Il caso riguardava la richiesta avanzata da un cittadino, con il coinvolgimento dell’INPS.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato la questione sull’art. 32, comma 1, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264 e sull’art. 1, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dubitando della ragionevolezza del requisito di residenza prolungata.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni non fondate «nei sensi di cui in motivazione», fornendo l’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina relativa al requisito di residenza per l’assegno sociale.

    Il principio

    La normativa sull’assegno sociale e sul requisito di residenza va interpretata in conformità agli artt. 3 e 38 Cost., in modo da non tradursi in un trattamento irragionevole o lesivo del diritto all’assistenza sociale.

    Domande e risposte

    Che cos’è l’assegno sociale?

    È una prestazione di natura assistenziale erogata dall’INPS alle persone in condizioni economiche disagiate, subordinata a precisi requisiti di reddito e di residenza.

    La Corte ha cancellato il requisito di residenza?

    No: ha dichiarato le questioni non fondate nei sensi di cui in motivazione, fornendo l’interpretazione conforme a Costituzione senza eliminare la norma.

    Quali articoli della Costituzione erano richiamati?

    Gli artt. 3 (uguaglianza) e 38 (diritto all’assistenza sociale) della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 29/2019 – Mora del creditore e doppio pagamento delle retribuzioni nel trasferimento di ramo d’azienda

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sul «combinato disposto» degli artt. 1206, 1207 e 1217 del codice civile in tema di mora del creditore. Le norme, lette in modo costituzionalmente orientato, non impongono al lavoratore licenziato in modo illegittimo un «doppio» obbligo di pagamento gravante sul cedente, già soddisfatto dalla cessionaria.

    Di cosa si tratta

    La controversia nasce da una cessione di ramo d’azienda dichiarata illegittima: Telecom Italia, cedente, si vedeva chiedere di pagare di nuovo le retribuzioni già corrisposte dalla società cessionaria al lavoratore. Si discuteva se le regole civilistiche sulla mora del creditore (cioè il rifiuto del datore di ricevere la prestazione lavorativa) imponessero al cedente di pagare due volte.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Roma, sezione lavoro, ha sollevato la questione sul «combinato disposto» degli artt. 1206, 1207 e 1217 c.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione e all’art. 117, primo comma, in relazione all’art. 6 della CEDU, lamentando un trattamento irragionevole e un pregiudizio per il datore di lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato le questioni non fondate «nei sensi di cui in motivazione», accogliendo un’interpretazione adeguatrice: le norme non vanno lette nel senso di imporre al cedente un secondo pagamento di somme già versate dalla cessionaria al lavoratore.

    Il principio

    Le disposizioni civilistiche sulla mora del creditore devono essere interpretate in modo conforme a Costituzione: non legittimano una duplicazione del debito retributivo a carico del cedente quando il lavoratore ha già ricevuto la retribuzione dalla società cessionaria subentrata.

    Domande e risposte

    Che cosa significa «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?

    Significa che la norma resta in vigore, ma la Corte ne indica l’interpretazione corretta e conforme a Costituzione, che i giudici devono seguire.

    Il lavoratore perde qualcosa con questa decisione?

    No: il lavoratore conserva quanto già ricevuto. La Corte esclude soltanto che lo stesso importo debba essere pagato una seconda volta dal cedente.

    Quali sono gli articoli del codice civile coinvolti?

    Gli artt. 1206, 1207 e 1217 c.c., che disciplinano la mora del creditore e l’offerta della prestazione da parte del debitore.

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  • Corte cost. n. 48/2019 – Estinzione del processo: norme venete su sanita’ e personale universitario

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    La Corte dichiara estinto il processo dopo la rinuncia del Governo al ricorso contro norme della Regione Veneto su risparmi di spesa sanitaria, trattamento del personale universitario e gestione liquidatoria delle ex ULSS.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato disposizioni del collegato alla legge di stabilita’ regionale veneta 2017, ma in seguito a modifiche normative satisfattive intervenute ha rinunciato al ricorso, accettato dalla Regione. Il giudizio si e’ cosi’ estinto.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati gli artt. 29 (commi 3 e 4), 30 (commi 1 e 2) e 33 della legge della Regione Veneto 30 dicembre 2016, n. 30, in riferimento agli artt. 81 e 117, commi secondo lettera l) e terzo, della Costituzione. Il giudizio e’ stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo: il Presidente del Consiglio ha rinunciato al ricorso a fronte di modifiche normative satisfattive e la Regione Veneto ha accettato la rinuncia, determinando l’estinzione ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso in via principale, accettata dalla controparte costituita, determina l’estinzione del processo senza esame del merito.

    Domande e risposte

    Perche’ il processo si e’ estinto?

    Perche’ il Governo ha rinunciato al ricorso dopo che la Regione aveva modificato le norme contestate, e la Regione ha accettato la rinuncia.

    Le norme venete sono state giudicate legittime?

    No: non c’e’ stata decisione di merito; il giudizio si e’ chiuso per estinzione.

    Cosa riguardavano le norme impugnate?

    Risparmi di spesa del servizio sanitario regionale, trattamento economico dei docenti universitari con attivita’ assistenziale e gestione liquidatoria delle disciolte ULSS.

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  • Corte cost. n. 47/2019 – Estinzione del processo: ricorso della Regione Siciliana sui vincoli di spesa

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    Con questa ordinanza la Corte dichiara estinto il processo avviato dalla Regione Siciliana contro alcune norme della legge di bilancio 2018 sui vincoli di spesa e sugli investimenti.

    Di cosa si tratta

    La Regione Siciliana aveva impugnato disposizioni della legge di bilancio 2018 relative ai vincoli di riduzione della spesa corrente e all’obbligo di aumentare progressivamente gli investimenti, lamentando una lesione della propria autonomia finanziaria differenziata. Il giudizio si e’ chiuso senza decisione di merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 829 e 830, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in riferimento agli artt. 3, 5, 116, 117 terzo comma, 119 e 120 della Costituzione, allo statuto siciliano e al principio di leale collaborazione. Il giudizio e’ stato promosso in via principale dalla Regione Siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, senza pronunciarsi sul merito delle questioni sollevate.

    Il principio

    L’estinzione del processo chiude il giudizio senza una decisione sulla fondatezza delle censure, di norma a seguito di rinuncia al ricorso accettata o di venir meno dell’interesse.

    Domande e risposte

    Cosa significa estinzione del processo?

    Che il giudizio si chiude senza decidere se la norma sia legittima o meno, per una causa processuale come la rinuncia al ricorso.

    La Regione Siciliana ha vinto o perso?

    Nessuno dei due: non c’e’ stata una decisione di merito sulle norme impugnate.

    Cosa contestava la Regione?

    I vincoli di riduzione della spesa corrente e l’obbligo di incrementare gli investimenti previsti dalla legge di bilancio 2018, ritenuti lesivi della sua autonomia.

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  • Corte cost. n. 46/2019 – Blocco degli aumenti dei tributi locali: ricorso del Veneto inammissibile

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni con cui la Regione Veneto contestava la proroga al 2018 del blocco degli aumenti dei tributi regionali e locali e il rinvio dei nuovi meccanismi di finanziamento regionale.

    Di cosa si tratta

    La legge di bilancio 2018 prorogava il congelamento degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti a Regioni ed enti locali, gia’ in vigore dal 2016, e rinviava ulteriormente l’entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento regionale. Il Veneto riteneva lesa la propria autonomia finanziaria.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’art. 1, commi 37 e 778, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, secondo e terzo comma, 119 e 120 della Costituzione. Il giudizio e’ stato promosso in via principale dalla Regione Veneto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili entrambe le questioni: quella sul comma 37 (blocco degli aumenti tributari) e quella sul comma 778 (rinvio dei nuovi meccanismi di finanziamento), proposte dalla Regione Veneto.

    Il principio

    Le censure regionali sono state respinte in rito per inammissibilita’, senza esame del merito sulla legittimita’ del blocco degli aumenti tributari.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la norma impugnata?

    Prorogava al 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali di Regioni ed enti locali rispetto ai livelli del 2015 e rinviava i nuovi meccanismi di finanziamento regionale.

    Perche’ il ricorso non e’ stato accolto?

    Le questioni sono state dichiarate inammissibili: la Corte non e’ entrata nel merito della legittimita’ del blocco.

    Il blocco degli aumenti e’ quindi legittimo?

    La pronuncia non lo afferma nel merito: si limita a respingere il ricorso del Veneto per ragioni processuali.

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  • Corte cost. n. 45/2019 – SCIA: il terzo non ha un termine fisso per sollecitare i controlli

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    La Corte salva l’art. 19, comma 6-ter, della legge 241/1990 sulla SCIA: la mancata previsione di un termine entro cui il terzo puo’ sollecitare i controlli dell’amministrazione non e’ incostituzionale, perche’ il sistema offre comunque tutela.

    Di cosa si tratta

    Un cittadino lamentava di non poter far valere efficacemente le proprie ragioni contro una SCIA presentata da un vicino, perche’ la legge non fissa un termine entro cui il terzo deve sollecitare le verifiche del Comune. Il giudice amministrativo aveva dubitato della legittimita’ costituzionale di questa lacuna.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 19, comma 6-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in riferimento agli artt. 3, 11, 97 e 117, primo e secondo comma lettera m), della Costituzione (anche in relazione alla CEDU e al TUE). Il giudizio e’ stato sollevato dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimita’ costituzionale. La disciplina della SCIA garantisce gia’ al terzo strumenti di tutela adeguati anche in assenza di un termine espresso per la sollecitazione.

    Il principio

    L’assenza di un termine perentorio per il terzo che sollecita i poteri di verifica sulla SCIA non determina un vuoto di tutela: il sistema, interpretato correttamente, assicura comunque la protezione delle posizioni dei controinteressati.

    Domande e risposte

    Cos’e’ la SCIA?

    E’ la segnalazione certificata di inizio attivita’: consente di avviare un’attivita’ edilizia o d’impresa senza attendere un provvedimento, salvo i successivi controlli dell’amministrazione.

    Il terzo danneggiato dalla SCIA ha tempo limitato per agire?

    La legge non fissa un termine espresso per sollecitare le verifiche; la Corte ha ritenuto che cio’ non viola la Costituzione perche’ la tutela e’ comunque garantita.

    La norma e’ stata cancellata?

    No: la Corte l’ha dichiarata non fondata, salvandola con un’interpretazione conforme.

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