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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le misure di prevenzione personali e patrimoniali applicate alla categoria dei soggetti «dediti a traffici delittuosi», ritenendola troppo indeterminata; ha invece salvato la categoria di chi vive con proventi di attività delittuose.

Di cosa si tratta

La pronuncia, in linea con la sentenza de Tommaso della Corte europea dei diritti dell’uomo, affronta le misure di prevenzione applicabili in base alla cosiddetta pericolosità generica, cioè a categorie di persone descritte in modo vago dalla legge, e ne verifica la compatibilità con i principi di legalità e tassatività.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnati gli artt. 1, 3 e 5 della legge n. 1423 del 1956, l’art. 19 della legge n. 152 del 1975 e diversi articoli del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia), in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 2 del Protocollo n. 4 e all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, nonché all’art. 42 Cost. A sollevare le questioni erano il Tribunale di Udine, il Tribunale di Padova e la Corte d’appello di Napoli.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni nella parte in cui consentivano misure di prevenzione personali e patrimoniali nei confronti dei soggetti indicati come «coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi» (categoria descritta al numero 1 dell’art. 1 della legge n. 1423 del 1956 e corrispondente lettera a dell’art. 1 del codice antimafia), per indeterminatezza della fattispecie.

Il principio

Le misure di prevenzione, pur non avendo natura penale, incidono su diritti fondamentali e devono rispettare i requisiti di precisione e prevedibilità richiesti dall’art. 117, primo comma, Cost. in relazione alla CEDU: la categoria dei «soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi» è troppo vaga e indeterminata per fondare l’applicazione di tali misure.

Domande e risposte

Qual è il legame con la sentenza de Tommaso?

La Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso de Tommaso contro Italia, aveva censurato l’indeterminatezza delle categorie di pericolosità generica; la Corte costituzionale ne trae le conseguenze sul piano interno.

Quale categoria è stata dichiarata illegittima?

Quella delle persone da ritenersi abitualmente dedite a «traffici delittuosi», giudicata troppo vaga per fondare misure di prevenzione.

La pericolosità generica scompare del tutto?

No: la Corte ha salvato la categoria di chi vive abitualmente, anche in parte, con proventi di attività delittuose, ritenuta sufficientemente determinata.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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