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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

In breve. Se chi ti ha danneggiato non era assicurato oppure è fuggito senza farsi identificare (il cosiddetto “pirata della strada”), non resti senza tutela: esiste il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, previsto dal Codice delle Assicurazioni Private. Non si scrive a un ente astratto: la richiesta va presentata all’impresa di assicurazione “designata” per la tua zona, individuata da CONSAP, inviando copia anche a CONSAP. Attenzione però: le regole di risarcimento cambiano molto a seconda che il veicolo sia rimasto sconosciuto oppure semplicemente non assicurato.

Quando interviene il Fondo: i casi coperti

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è disciplinato dagli articoli 283 e seguenti del Codice delle Assicurazioni Private (D.Lgs. 209/2005). Serve a garantire un risarcimento alle vittime di sinistri stradali in tutte quelle situazioni in cui il normale meccanismo dell’assicurazione obbligatoria non funziona, perché manca una compagnia a cui rivolgersi.

In base all’articolo 283, il Fondo interviene principalmente nei seguenti casi:

Il Fondo, in sostanza, copre il vuoto: ti permette di essere risarcito anche quando, senza di esso, non avresti nessuno a cui chiedere.

Pirata della strada vs auto non assicurata: cosa cambia per il risarcimento

Questa è la differenza più importante e meno conosciuta. Non tutti i casi coperti dal Fondo danno diritto allo stesso tipo di risarcimento. La distinzione cruciale è tra veicolo non identificato (pirata) e veicolo non assicurato ma identificato.

Quando il veicolo è non identificato, la legge limita la tutela: di regola vengono risarciti i danni alla persona (lesioni fisiche, invalidità, eccetera), mentre i danni alle cose (l’auto distrutta, gli oggetti danneggiati) sono risarciti solo se hai riportato anche lesioni gravi e, comunque, con applicazione di una franchigia. La logica è anti-frode: senza l’auto avversaria da esaminare, è troppo facile inventare un danno alle cose attribuendolo a un fantomatico veicolo sconosciuto.

Quando invece il veicolo è non assicurato ma identificato (conosci targa e responsabile), la copertura è piena: vengono risarciti sia i danni alla persona sia i danni alle cose, senza la franchigia prevista per il caso del pirata.

Situazione Danni alla persona Danni alle cose
Pirata della strada (veicolo non identificato) Risarciti Risarciti solo in presenza di lesioni gravi e con franchigia
Auto non assicurata (veicolo identificato) Risarciti Risarciti (copertura piena)

In pratica: se ti tampona un’auto pirata e riporti solo un graffio fisico ma l’auto è da rottamare, rischi di non vedere risarciti i danni materiali; se invece chi ti ha tamponato è identificato ma senza polizza, ottieni il risarcimento anche dell’auto.

A chi mi rivolgo: l’impresa designata CONSAP

Un punto che genera molta confusione: non si scrive “al Fondo” come fosse uno sportello. La gestione operativa dei sinistri è affidata a imprese di assicurazione designate, e per ogni territorio (regione) è competente un’impresa diversa.

Per individuare l’impresa designata competente per la tua zona puoi consultare il sito di CONSAP (la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici, che amministra il Fondo) oppure il sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove sono pubblicati gli elenchi delle imprese designate per regione. La regola pratica: conta il luogo in cui è avvenuto il sinistro, non la tua residenza.

La richiesta, quindi, va indirizzata all’impresa designata per il territorio del sinistro, inviandone copia anche a CONSAP.

La procedura passo-passo

Ecco come muoversi in modo ordinato:

  1. Metti in sicurezza le prove sul posto. In caso di fuga del responsabile, annota tutto ciò che ricordi (modello, colore, eventuali frammenti di targa), cerca testimoni e telecamere. Le prove sono fondamentali, perché contro il Fondo dovrai dimostrare in modo rigoroso che il sinistro è avvenuto ed è imputabile a un altro veicolo.
  2. Coinvolgi le autorità. In caso di pirata della strada è opportuno presentare denuncia/querela e far intervenire le forze dell’ordine; conserva il verbale. È un passaggio che dà serietà e tracciabilità alla tua versione dei fatti.
  3. Raccogli la documentazione. Verbale dell’autorità, eventuale denuncia in caso di fuga, referti medici e cartelle cliniche, fotografie, preventivi o fatture di riparazione, dati di eventuali testimoni.
  4. Individua l’impresa designata per la regione del sinistro (sito CONSAP / Ministero).
  5. Invia la richiesta di risarcimento tramite raccomandata A/R o PEC all’impresa designata, mandando contestualmente copia a CONSAP. CONSAP mette a disposizione un modulo apposito da compilare e allegare. La domanda deve descrivere il sinistro e quantificare i danni.
  6. Attendi il riscontro. La legge prevede che l’azione giudiziaria possa essere proposta solo dopo che sono trascorsi 60 giorni dalla richiesta inviata con le modalità sopra indicate. È quindi una fase obbligatoria di tentativo bonario.
  7. Se non rispondono o rifiutano, decorsi i 60 giorni e in mancanza di accordo, puoi agire in giudizio citando l’impresa designata del Fondo per ottenere il risarcimento.

Quanto tempo ho: la prescrizione

Il diritto al risarcimento non dura per sempre. Trattandosi di un sinistro derivante dalla circolazione di veicoli, il termine di prescrizione è di 2 anni: superato questo termine senza aver agito o senza aver validamente interrotto la prescrizione (ad esempio con la richiesta scritta all’impresa designata), il diritto si perde.

Il consiglio pratico è non aspettare: invia subito la richiesta formale, che oltre ad avviare la procedura serve anche a interrompere la prescrizione, facendo ripartire il conteggio del termine.

Un caso pratico: Tizio, Caio e Sempronio

Tizio viene tamponato a un semaforo. L’altro automobilista, Caio, si ferma: scambiano i dati e si scopre che Caio circolava senza assicurazione RC auto. Caio è identificato. Tizio invia la richiesta di risarcimento all’impresa designata della sua regione e per conoscenza a CONSAP, allegando verbale e referti. Poiché il veicolo è identificato, Tizio può ottenere il risarcimento sia delle lesioni sia dei danni all’auto, senza la franchigia prevista per il caso del pirata.

Stessa scena, esito diverso. Sempronio viene tamponato da un’auto che, subito dopo l’urto, fugge e non viene rintracciata: è un veicolo non identificato. Sempronio sporge denuncia, fa intervenire le forze dell’ordine e cerca testimoni. Anche lui scrive all’impresa designata e a CONSAP. Qui però la copertura è più ristretta: i danni alla persona sono risarcibili, ma i danni all’auto lo saranno solo se Sempronio ha riportato lesioni gravi e comunque con una franchigia. Se Sempronio se l’è cavata fisicamente quasi illeso ma con l’auto gravemente danneggiata, rischia di non ottenere il rimborso del danno materiale proprio perché il responsabile è rimasto sconosciuto.

Morale: la differenza tra “identificato” e “non identificato” può valere migliaia di euro. Per questo, davanti a un pirata della strada, raccogliere subito ogni elemento utile a identificare il veicolo o, in subordine, a documentare le lesioni, è la mossa che fa la differenza.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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