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Sì, in molti casi si può contestare l’accertamento se l’etilometro non risulta tarato o non è stato sottoposto alla revisione periodica. Ma non è automatico: serve una contestazione specifica (non una protesta generica) e occorre procurarsi i dati metrologici dell’apparecchio tramite l’accesso agli atti. Solo a quel punto l’onere di provare il regolare funzionamento dello strumento si sposta sull’accusa. E attenzione: anche con l’etilometro viziato, l’ebbrezza può essere provata da altri elementi.
Approvazione, taratura e revisione periodica: tre cose diverse
Per capire dove si può davvero attaccare, bisogna distinguere tre concetti che spesso vengono confusi:
- Approvazione (o omologazione) del modello: è il via libera ministeriale a un tipo di etilometro. Riguarda il modello in generale, non il singolo apparecchio usato sulla strada quella sera.
- Taratura: è l’operazione tecnica con cui si verifica che lo strumento misuri correttamente, confrontandolo con un campione di riferimento. Uno strumento approvato può comunque, col tempo, perdere precisione.
- Revisione periodica (verifica periodica): è il controllo che, a scadenze fisse, certifica che quel preciso apparecchio è ancora affidabile. L’esito viene annotato sul libretto metrologico dello strumento.
Il punto chiave è questo: ogni strumento di misura invecchia, subisce urti, sbalzi di temperatura e vibrazioni. L’approvazione del modello, da sola, non garantisce che il singolo apparecchio funzioni ancora bene oggi. Per questo la legge impone controlli periodici. La verifica dell’etilometro è affidata al Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli (C.S.R.P.A.D.) e ha cadenza, in linea di massima, annuale.
Cosa dice la Corte costituzionale e su chi grava la prova
La svolta arriva con la sentenza n. 113 del 2015 della Corte costituzionale. La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 45 del Codice della strada nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature usate per accertare le violazioni dei limiti di velocità fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. Il ragionamento è semplice e di buon senso: qualunque strumento di misura si altera con l’uso e col tempo, perciò esonerarlo da controlli periodici è intrinsecamente irragionevole.
La giurisprudenza ha esteso questo principio anche all’etilometro. Da qui la domanda decisiva: chi deve provare che l’apparecchio era tarato e revisionato?
Su questo punto la Corte di cassazione ha avuto orientamenti non sempre uguali. Alcune pronunce del 2019 hanno affermato che è l’accusa a dover dimostrare il regolare funzionamento, l’omologazione e la sottoposizione a revisione dell’apparecchio. L’orientamento che si è poi consolidato precisa però un passaggio fondamentale: l’onere si sposta sull’accusa solo dopo che l’automobilista ha sollevato una contestazione specifica e concreta sul difetto dello strumento. In assenza di una contestazione precisa, l’affidabilità dell’etilometro si presume.
Tradotto in pratica: non basta scrivere nel ricorso “l’etilometro forse non era tarato”. Bisogna indicare elementi concreti, ad esempio che dal libretto metrologico non risulta la revisione, oppure che la scadenza era superata. È proprio per questo che l’angolo della taratura è un angolo procedurale: vince chi sa cosa chiedere e come.
Come contesto: passo-passo
Ecco la sequenza operativa, dal momento del verbale fino alla difesa.
- Conserva il verbale e lo scontrino dell’etilometro. Il verbale dovrebbe riportare i dati dell’apparecchio (modello, matricola) e l’esito delle due misurazioni. Annota tutto subito, finché il ricordo è fresco.
- Presenta richiesta di accesso agli atti. È il passaggio decisivo. Si chiede all’amministrazione (di norma l’organo accertatore: Polizia, Carabinieri, Polizia locale) copia del libretto metrologico dell’apparecchio: data dell’ultima taratura, data dell’ultima revisione periodica, esito dei controlli e certificato di conformità.
- Leggi i dati metrologici. Verifica due cose: che la revisione periodica risulti effettivamente eseguita e che, alla data del tuo controllo, non fosse scaduta. Tra la scadenza e la nuova revisione l’etilometro non dovrebbe essere utilizzato.
- Formula una contestazione specifica. Nel ricorso o nella memoria difensiva non limitarti a dubbi generici: indica con precisione il difetto (revisione mancante, scaduta, taratura non documentata). È la contestazione specifica che fa scattare l’onere della prova a carico dell’accusa.
- Rispetta i termini. A seconda che si tratti dell’illecito amministrativo o del procedimento penale, i tempi e le sedi cambiano. Per la sanzione amministrativa ci sono termini brevi per il ricorso; nel procedimento penale la difesa si svolge davanti al giudice. Verifica subito quale binario ti riguarda, perché un termine perso vanifica tutto.
Per un caso che può comportare conseguenze penali o la perdita della patente, conviene quasi sempre farsi assistere da un avvocato: questa guida serve a capire cosa chiedere e perché, non a sostituire la difesa tecnica.
Attenzione: gli altri indici dell’ebbrezza
Qui sta il limite più importante da capire. Far cadere il valore dell’etilometro non significa automaticamente vincere. Lo stato di ebbrezza è un fatto che può essere dimostrato anche con prove diverse dal soffio nell’apparecchio.
I cosiddetti indici sintomatici sono ad esempio: l’alito vinoso, l’andatura barcollante, l’eloquio confuso, gli occhi arrossati, lo stato di agitazione o di euforia, eventuali ammissioni del conducente. Se questi elementi sono descritti in modo dettagliato nel verbale, il giudice può ritenere provata l’ebbrezza anche senza dare peso al numero dell’etilometro.
C’è però una differenza pratica: gli indici sintomatici, da soli, di norma consentono di provare l’ebbrezza ma non di collocarla con certezza in una fascia tasso-dipendente. La distinzione tra la fascia più lieve e quelle più gravi (con arresto e confisca) ruota proprio sul valore numerico. Per questo contestare la taratura può servire non solo a puntare all’assoluzione, ma anche a far derubricare l’accusa verso l’ipotesi meno grave.
Le soglie dell’art. 186 CdS e le conseguenze
L’art. 186 del Codice della strada distingue tre fasce in base al tasso alcolemico (grammi per litro, g/l). Capire in quale fascia si finisce è essenziale, perché cambia tutto: da semplice multa fino al reato con arresto.
| Tasso alcolemico | Natura | Conseguenze principali |
|---|---|---|
| Da 0,5 a 0,8 g/l | Illecito amministrativo | Sanzione pecuniaria (indicativamente da 543 a 2.170 euro) e sospensione della patente da 3 a 6 mesi. |
| Oltre 0,8 fino a 1,5 g/l | Reato (contravvenzione) | Ammenda (indicativamente da 800 a 3.200 euro) e arresto fino a 6 mesi; sospensione patente da 6 mesi a 1 anno. |
| Oltre 1,5 g/l | Reato aggravato | Ammenda (indicativamente da 1.500 a 6.000 euro), arresto da 6 mesi a 1 anno, sospensione patente da 1 a 2 anni e confisca del veicolo (salvo che appartenga a terzo estraneo). |
Nota: gli importi possono essere aggiornati nel tempo e in caso di incidente le sanzioni sono di regola raddoppiate. Per il valore esatto e aggiornato fa fede sempre il testo vigente dell’art. 186.
Caso pratico: Tizio, Caio e Sempronio
Tizio viene fermato e l’etilometro segna 0,9 g/l. Nel ricorso scrive solo: “contesto l’attendibilità dell’apparecchio”. Contestazione generica, nessuna richiesta di accesso agli atti: l’affidabilità dello strumento si presume e l’eccezione viene respinta.
Caio è nella stessa situazione, ma agisce diversamente: presenta richiesta di accesso agli atti e ottiene il libretto metrologico. Scopre che l’ultima revisione periodica risale a oltre un anno prima del controllo, quindi era scaduta. Solleva una contestazione specifica, indicando data e difetto. A questo punto l’onere di provare il regolare funzionamento dell’etilometro grava sull’amministrazione: se non riesce a documentare la regolarità, la misurazione perde valore di prova.
Sempronio ottiene anche lui la prova che la revisione mancava, ma nel suo verbale i Carabinieri hanno descritto con dovizia alito vinoso marcato, andatura barcollante e difficoltà a reggersi in piedi. Qui far cadere il numero dell’etilometro non basta ad assolverlo: il giudice può ritenere provata l’ebbrezza in base agli indici sintomatici. Il difetto di taratura, però, gli serve comunque a impedire l’inquadramento certo nella fascia più grave fondata sul valore numerico.
Morale: la contestazione sulla taratura è un’arma reale, ma va impugnata con metodo: dati alla mano, in modo specifico e nei termini.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.