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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla legge della Regione Abruzzo che impone distanze minime delle sale da gioco da luoghi sensibili, ritenendola legittima espressione della competenza regionale a tutela della salute.

Di cosa si tratta

La pronuncia riguarda le politiche di contrasto alla ludopatia e il potere delle Regioni di limitare la collocazione delle sale da gioco vicino a scuole, luoghi di culto e altri luoghi sensibili. Un gestore contestava la legge abruzzese davanti al giudice amministrativo.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 2, comma 1, lettera c), punto IV, della legge della Regione Abruzzo 29 ottobre 2013, n. 40 (prevenzione delle dipendenze dal gioco), in riferimento agli artt. 3 e 117, commi secondo, lettera h), e terzo, della Costituzione. A sollevare la questione era il TAR per l’Abruzzo, sezione di Pescara, in una controversia tra un esercente e il Comune di Lanciano.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale.

Il principio

Le Regioni possono legittimamente fissare distanze minime delle sale da gioco dai luoghi sensibili a tutela della salute e per prevenire la ludopatia: tali misure non invadono la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, ma rientrano nelle finalità di prevenzione socio-sanitaria.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la legge abruzzese?

Distanze minime delle sale da gioco e degli apparecchi rispetto a luoghi sensibili, per prevenire la diffusione del gioco d’azzardo patologico.

Su quale competenza si fondava?

Sulle competenze regionali in materia di tutela della salute e prevenzione, distinte dalla competenza statale su ordine pubblico e sicurezza.

Qual è stato l’esito?

Le questioni sono state dichiarate non fondate: la disciplina regionale è rimasta in vigore.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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