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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla legge della Regione Abruzzo che impone distanze minime delle sale da gioco da luoghi sensibili, ritenendola legittima espressione della competenza regionale a tutela della salute.
Di cosa si tratta
La pronuncia riguarda le politiche di contrasto alla ludopatia e il potere delle Regioni di limitare la collocazione delle sale da gioco vicino a scuole, luoghi di culto e altri luoghi sensibili. Un gestore contestava la legge abruzzese davanti al giudice amministrativo.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 2, comma 1, lettera c), punto IV, della legge della Regione Abruzzo 29 ottobre 2013, n. 40 (prevenzione delle dipendenze dal gioco), in riferimento agli artt. 3 e 117, commi secondo, lettera h), e terzo, della Costituzione. A sollevare la questione era il TAR per l’Abruzzo, sezione di Pescara, in una controversia tra un esercente e il Comune di Lanciano.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale.
Il principio
Le Regioni possono legittimamente fissare distanze minime delle sale da gioco dai luoghi sensibili a tutela della salute e per prevenire la ludopatia: tali misure non invadono la competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, ma rientrano nelle finalità di prevenzione socio-sanitaria.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la legge abruzzese?
Distanze minime delle sale da gioco e degli apparecchi rispetto a luoghi sensibili, per prevenire la diffusione del gioco d’azzardo patologico.
Su quale competenza si fondava?
Sulle competenze regionali in materia di tutela della salute e prevenzione, distinte dalla competenza statale su ordine pubblico e sicurezza.
Qual è stato l’esito?
Le questioni sono state dichiarate non fondate: la disciplina regionale è rimasta in vigore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, evocato tra i parametri
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni tra ordine pubblico e tutela della salute
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.