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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 112 del 2008, nella parte in cui subordinava la domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo amministrativo alla previa presentazione dell’istanza di prelievo.
Di cosa si tratta
La cosiddetta «legge Pinto» (legge n. 89 del 2001) consente di chiedere un’equa riparazione quando un processo dura troppo a lungo. Per i giudizi amministrativi, la norma censurata richiedeva, come condizione preliminare, di avere presentato l’istanza di prelievo, cioè la richiesta di sollecita fissazione dell’udienza.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione ha sollevato la questione sull’art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, 13 e 46, paragrafo 1, della CEDU, ritenendo che l’istanza di prelievo non fosse uno strumento idoneo ad accelerare effettivamente il processo.
La decisione della Corte
Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come modificato dalle norme successive, eliminando l’onere dell’istanza di prelievo quale condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione.
Il principio
Non è conforme alla Costituzione, letta in relazione alla CEDU, subordinare il diritto all’equa riparazione per l’eccessiva durata del processo a un adempimento — l’istanza di prelievo — inidoneo ad accelerare realmente la decisione e che finisce per ostacolare ingiustificatamente la tutela del cittadino.
Domande e risposte
Che cos’è l’equa riparazione della legge Pinto?
È l’indennizzo previsto dalla legge n. 89 del 2001 a favore di chi subisce un danno a causa dell’eccessiva durata di un processo.
Che cos’era l’istanza di prelievo?
Una richiesta con cui la parte sollecitava la sollecita fissazione dell’udienza nel processo amministrativo; la norma censurata la rendeva condizione per chiedere l’indennizzo.
Qual è l’effetto della sentenza?
Viene meno l’obbligo di avere presentato l’istanza di prelievo per poter chiedere l’equa riparazione nel processo amministrativo.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — primo comma, in relazione agli artt. 6, 13 e 46 della CEDU sul giusto processo e sull’effettività della tutela
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