Autore: Andrea Marton

  • Articolo 266 Codice Penale: Istigazione di militari a disobbedire alle leggi

    Articolo 266 Codice Penale: Istigazione di militari a disobbedire alle leggi

    Art. 266 c.p. Istigazione di militari a disobbedire alle leggi

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l’apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni.

    La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente.

    Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra.

    Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso:

    1) col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;

    2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;

    3) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata (1).

  • Articolo 267 Codice Penale: Disfattismo economico

    Articolo 267 Codice Penale: Disfattismo economico

    Art. 267 c.p. Disfattismo economico

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza della nazione di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire sei milioni.

    Se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero, la reclusione non può essere inferiore a dieci anni.

    La reclusione non è inferiore a quindici anni se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.

  • Articolo 268 Codice Penale: Parificazione degli Stati alleati

    Articolo 268 Codice Penale: Parificazione degli Stati alleati

    Art. 268 c.p. Parificazione degli Stati alleati

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.

  • Articolo 269 Codice Penale: Attività antinazionale del cittadino all’estero

    Articolo 269 Codice Penale: Attività antinazionale del cittadino all’estero

    Art. 269 c.p. Attività antinazionale del cittadino all’estero

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Il cittadino, che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all’estero, o svolge comunque un’attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni (1).

  • Articolo 270 Codice Penale: Associazioni sovversive

    Articolo 270 Codice Penale: Associazioni sovversive

    Art. 270 c.p. Associazioni sovversive

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

    Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.

    Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento (1).

  • Articolo 270-bis Codice Penale: Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico

    Articolo 270-bis Codice Penale: Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico

    Art. 270-bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

    Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

    Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione e un organismo internazionale.

    Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego (1).

  • Articolo 270-ter Codice Penale: Assistenza agli associati

    Articolo 270-ter Codice Penale: Assistenza agli associati

    Art. 270-ter c.p. Assistenza agli associati

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto (1).

  • Articolo 270-quater Codice Penale: Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

    Articolo 270-quater Codice Penale: Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

    Art. 270-quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’ istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. (1).

  • Articolo 270-quinquies Codice Penale: Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

    Articolo 270-quinquies Codice Penale: Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

    Art. 270-quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, al di fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze

    chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata (1).

  • Articolo 270-sexies Codice Penale: Condotte con finalità di terrorismo

    Articolo 270-sexies Codice Penale: Condotte con finalità di terrorismo

    Art. 270-sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia (1).