Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 200/2020 – Concorsi regionali, maternità e contratto degli addetti stampa in Liguria

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    La Corte boccia due norme della Regione Liguria: quella che escludeva l’assunzione immediata delle candidate in maternità (discriminazione) e quella che applicava il contratto dei giornalisti agli addetti stampa regionali, in violazione della competenza statale sull’ordinamento civile.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale ligure n. 29 del 2018 e la successiva legge n. 5 del 2019 toccavano le procedure di assunzione del personale regionale. Il Governo ha impugnato più disposizioni, tra cui quella sui candidati in congedo di maternità e quella, di «interpretazione autentica», sul trattamento del personale degli uffici stampa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Le censure riguardavano gli artt. 51, 97 e 117, secondo comma, lettera l), Cost. e, per la norma sulla maternità, anche gli artt. 2, 3 e 31 Cost. In gioco vi erano: le forme di pubblicità dei concorsi, l’accertamento facoltativo delle competenze informatiche, lo scorrimento delle graduatorie, la posizione delle candidate in maternità e il regime contrattuale degli addetti stampa.

    La decisione della Corte

    Esito misto. La Corte ha dichiarato illegittima la norma sui candidati in maternità (art. 2, comma 2, che sostituiva l’art. 16, comma 11): rinviare l’assunzione delle candidate in congedo a un solo eventuale «ulteriore» utilizzo della graduatoria provoca una discriminazione legata alla maternità e una perdita di chance. Ha dichiarato illegittime anche le norme di interpretazione autentica sugli uffici stampa, perché applicavano il contratto dei giornalisti in luogo del CCNL del comparto, invadendo la competenza statale sull’ordinamento civile. Ha invece respinto le censure su pubblicità dei concorsi e competenze informatiche (rientranti nella competenza residuale regionale).

    Il principio

    Le modalità di svolgimento dei concorsi regionali rientrano nella competenza residuale delle Regioni; la disciplina del rapporto di lavoro già instaurato e la sua contrattazione collettiva spettano invece allo Stato (ordinamento civile). È incostituzionale ogni norma che, sotto qualsiasi forma, penalizzi nell’accesso al lavoro la candidata in stato di gravidanza o maternità.

    Domande e risposte

    Perché la norma sulla maternità è incostituzionale?

    Perché posticipava l’assunzione della candidata in congedo a un futuro e solo eventuale scorrimento della graduatoria, determinando una discriminazione fondata sulla maternità e la perdita della concreta possibilità di immissione in ruolo.

    Le Regioni possono disciplinare i concorsi pubblici?

    Sì, per i profili organizzativi e procedurali (come la pubblicità del diario delle prove o i requisiti informatici), che rientrano nella loro competenza residuale, purché rispettino trasparenza e buon andamento.

    Perché cade la norma sugli uffici stampa?

    Perché il trattamento economico dei dipendenti pubblici è riservato alla contrattazione collettiva di settore: applicare il contratto dei giornalisti anziché il CCNL del comparto viola la competenza statale sull’ordinamento civile.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 199/2020 – Stabilizzazione mascherata del personale forestale siciliano e pubblico concorso

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    La Corte dichiara incostituzionale la norma siciliana che manteneva «nelle medesime mansioni», senza limiti di tempo, il personale forestale antincendio: equivale a una stabilizzazione mascherata, in violazione della regola del pubblico concorso.

    Di cosa si tratta

    La legge di stabilità 2019 della Regione Siciliana conteneva varie norme sul personale precario regionale. Tra queste, l’art. 14 prevedeva che il personale del servizio antincendio boschivo, in ragione dell’esperienza maturata nel 2014-2018, fosse «mantenuto nelle medesime mansioni». Il Governo ha impugnato più disposizioni davanti alla Corte.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio censurava gli artt. 11, 14 e 26 della legge regionale per violazione del principio del pubblico concorso (artt. 51 e 97, quarto comma, Cost.) e della competenza statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l). Il nodo principale era se il «mantenimento nelle mansioni» del personale forestale, privo di termine finale, configurasse una stabilizzazione senza concorso.

    La decisione della Corte

    Esito articolato. La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 14 (servizio antincendio boschivo) per violazione dell’art. 97, quarto comma, Cost.: l’assenza di un termine finale equivale a trasformare i rapporti stagionali in impiego a tempo indeterminato, aggirando il concorso. Ha invece dichiarato non fondate, nei sensi indicati, le questioni sull’art. 11 (personale ASU/lavori socialmente utili, che non instaura un rapporto di lavoro) e sull’art. 26, comma 2 (fondo dirigenza, nel rispetto del tetto statale). Alcune censure sono state dichiarate inammissibili o estinte.

    Il principio

    Il pubblico concorso è la forma generale e ordinaria di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni (art. 97, quarto comma, Cost.). Una norma regionale che mantiene il personale «nelle medesime mansioni» senza alcun limite temporale realizza una stabilizzazione di fatto e un implicito meccanismo di proroga illimitata, incompatibile con la regola concorsuale.

    Domande e risposte

    Perché è caduto l’art. 14 sul personale forestale?

    Perché il «mantenimento nelle medesime mansioni» senza termine finale non aveva altro significato che trasformare i rapporti stagionali in impiego stabile, eludendo il concorso pubblico.

    Perché invece l’art. 11 (personale ASU) si è salvato?

    Perché riguardava lavoratori socialmente utili il cui «transito in utilizzazione» non instaura alcun rapporto di lavoro subordinato: cambia solo l’ente utilizzatore, non si crea un’assunzione.

    Le Regioni possono mai derogare al concorso?

    Solo entro eccezioni delimitate in modo rigoroso, numericamente contenute, giustificate da specifiche esigenze e con garanzie sulla professionalità: non con stabilizzazioni generalizzate e senza limiti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 198/2020 – La Regione non è «potere dello Stato»: inammissibile il conflitto della Basilicata

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    La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Regione Basilicata contro la legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari: una Regione non è un «potere dello Stato» legittimato a questo tipo di conflitto.

    Di cosa si tratta

    La Regione Basilicata contestava la riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari (modifica degli artt. 56, 57 e 59 Cost.) e l’indizione del relativo referendum confermativo, lamentando di subire una diminuzione della propria rappresentatività in Senato pari al 57 per cento (passando da sette a tre senatori garantiti). Per farlo aveva scelto lo strumento del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione invocava la violazione di numerosi parametri (artt. 3, 48, 51, 57, 72, 77, 114, 138 e 139 Cost.), chiedendo l’annullamento degli atti di approvazione della legge costituzionale e di indizione del referendum, con sospensione cautelare. Il punto decisivo, però, era preliminare: stabilire se una Regione possa essere parte di un conflitto tra poteri dello Stato.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli enti territoriali (Regioni, Province, Comuni) non sono «poteri dello Stato» nell’accezione dell’art. 134 Cost.: pur concorrendo a formare la Repubblica ex art. 114, sono distinti dallo Stato e non possono promuovere conflitto tra poteri. Il ricorso non poteva nemmeno convertirsi in conflitto Stato-Regione, perché era ampiamente decorso il termine di decadenza di sessanta giorni. Una parte delle censure (sull’election day) eccedeva anche l’autorizzazione della Giunta regionale.

    Il principio

    La Regione non è un «potere dello Stato» legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri ai sensi dell’art. 134 Cost.: quando esercita le proprie attribuzioni non agisce come autorità costituente dello Stato. Lo strumento corretto per le Regioni è il diverso conflitto Stato-Regioni, soggetto a precisi termini di decadenza.

    Domande e risposte

    Una Regione può impugnare una riforma costituzionale davanti alla Corte?

    Non attraverso il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato: la Regione non è un potere dello Stato in quel senso. Può semmai attivare il conflitto Stato-Regioni, nei limiti e nei termini propri di quello strumento.

    Qual era la doglianza della Basilicata?

    Sosteneva che la riduzione del numero dei senatori, abbassando da sette a tre il numero minimo garantito, le facesse perdere oltre metà della rappresentatività, con disparità rispetto ad altre Regioni.

    Perché il ricorso non si è potuto «convertire»?

    Perché, anche volendolo trattare come conflitto Stato-Regioni, era già scaduto il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera legislativa.

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  • Corte cost. n. 197/2020 – Conflitto del singolo parlamentare sull’election day: inammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato da un singolo senatore contro l’approvazione, con voto di fiducia, della legge di conversione del decreto sull’election day 2020. Il ricorso non indicava in modo specifico quali prerogative del parlamentare fossero state lese.

    Di cosa si tratta

    Nel 2020 il Senato approvò, con voto di fiducia, la legge di conversione del decreto-legge n. 26 del 2020 sulle consultazioni elettorali, che estendeva al referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari il principio di concentrazione delle scadenze elettorali (il cosiddetto election day). Un senatore presentò alla Corte un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sostenendo che quell’iter avesse compresso le sue funzioni di parlamentare e chiedendo l’annullamento dell’indizione del referendum.

    La questione di legittimità costituzionale

    Più che una questione di legittimità di una norma, si trattava di un conflitto di attribuzione promosso da un singolo senatore contro Senato, Governo e Presidente della Repubblica. Il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 72 della Costituzione (procedimento legislativo) e delle proprie prerogative di parlamentare, asseritamente lese dal voto di fiducia e dall’inserimento di norme in materia referendaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il singolo parlamentare può sollevare conflitto solo se allega una «sostanziale negazione o un’evidente menomazione» delle proprie funzioni costituzionali, motivando la ridondanza delle violazioni dei principi invocati sulla propria sfera di attribuzioni. Il ricorso, invece, sovrapponeva critiche politiche e giuridiche disomogenee, non individuava l’atto lesivo né le specifiche prerogative violate, e ometteva ogni riferimento ai lavori parlamentari. L’istanza cautelare di sospensione del referendum è rimasta assorbita.

    Il principio

    Il conflitto di attribuzione del singolo parlamentare è ammissibile solo se il ricorrente dimostra in concreto quale propria prerogativa costituzionale sia stata sostanzialmente negata o evidentemente menomata. Coerenza dei contenuti e chiarezza della forma sono requisiti indispensabili dell’atto introduttivo; la posizione della questione di fiducia, di per sé, non è sindacabile.

    Domande e risposte

    Un singolo parlamentare può ricorrere alla Corte costituzionale?

    Sì, ma solo a condizioni rigorose: deve allegare e motivare una sostanziale negazione o un’evidente menomazione delle proprie funzioni costituzionali, non un generico dissenso politico o procedurale.

    Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?

    Perché non individuava l’atto lesivo né le specifiche attribuzioni del parlamentare che sarebbero state lese, mescolando valutazioni politiche e censure giuridiche disomogenee senza alcun riferimento ai lavori d’aula.

    Il voto di fiducia ha leso le prerogative del senatore?

    La Corte ricorda che la posizione della questione di fiducia, con la conseguente preclusione degli emendamenti, non è di per sé sindacabile ai fini dell’approvazione senza emendamenti di un disegno di legge.

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  • Corte cost. n. 226/2020 – Noleggio autobus con conducente, legge Puglia: processo estinto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sull’impugnazione statale della legge della Regione Puglia in materia di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente. Una sopravvenuta modifica regionale e la rinuncia hanno chiuso il giudizio senza decisione di merito.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva impugnato più disposizioni di una legge regionale pugliese sul trasporto di viaggiatori con autobus a noleggio con conducente, ritenendo violate competenze esclusive statali. Dopo l’impugnazione, la Regione Puglia ha modificato la legge censurata, incidendo sulle disposizioni contestate, e lo Stato ha valutato i presupposti per la rinuncia al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato vari articoli della legge della Regione Puglia 16 luglio 2018, n. 39, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione, lamentando la violazione delle competenze esclusive statali in materia di tutela della concorrenza e di livelli essenziali delle prestazioni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, senza pronunciarsi sul merito delle questioni sollevate.

    Il principio

    Il sopravvenire di modifiche normative regionali che incidono sulle disposizioni impugnate, unito alla rinuncia al ricorso, conduce all’estinzione del giudizio in via principale, senza che la Corte decida nel merito.

    Domande e risposte

    La legge pugliese è stata giudicata legittima?

    No. Il processo si è estinto: la Corte non ha deciso sulla legittimità delle norme regionali.

    Perché il processo si è estinto?

    Perché la Regione ha modificato la legge impugnata, incidendo sulle disposizioni contestate, e sono venuti meno i presupposti per la decisione di merito.

    Quali competenze statali erano invocate?

    La tutela della concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale su tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni (comma 2, lett. e e m)
  • Corte cost. n. 225/2020 – Competenza territoriale per l’opposizione a ingiunzione di pagamento: manifestamente inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulla regola di competenza territoriale per le opposizioni alle ingiunzioni di pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici, quando l’ingiunzione è emessa dal concessionario della riscossione con sede in un luogo diverso da quello dell’ente impositore.

    Di cosa si tratta

    Per le opposizioni alle ingiunzioni di pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici (regio decreto n. 639 del 1910), è competente il giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento. Quando l’ingiunzione è emessa dal concessionario privato della riscossione, con sede legale lontana dal Comune impositore, il cittadino può trovarsi costretto a opporsi davanti a un giudice geograficamente distante.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Trebisacce ha sollevato, in riferimento all’art. 24 della Costituzione, questione di legittimità sull’art. 32, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, nella parte in cui radica la competenza presso il giudice della sede dell’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, anche quando tale ufficio è il concessionario della riscossione situato in una circoscrizione diversa da quella dell’ente locale impositore.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione, senza esaminarne il merito.

    Il principio

    La questione di legittimità deve essere correttamente impostata sotto il profilo della rilevanza e della completa ricostruzione del quadro normativo e interpretativo; in difetto la Corte la dichiara manifestamente inammissibile, senza valutare la fondatezza delle censure.

    Domande e risposte

    La Corte ha stabilito davanti a quale giudice opporsi?

    No. La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile, quindi la Corte non si è pronunciata nel merito sulla regola di competenza.

    Qual era il diritto invocato dal giudice rimettente?

    Il diritto di difesa di cui all’art. 24 della Costituzione, ritenuto compromesso dalla necessità di opporsi davanti a un giudice geograficamente distante.

    Cosa può accadere ora?

    La pronuncia di inammissibilità non chiude definitivamente il tema: la questione potrebbe essere riproposta da un altro giudice in termini corretti.

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  • Corte cost. n. 224/2020 – Polizia di Stato: decorrenza della promozione per merito straordinario

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sull’ordinamento del personale della Polizia di Stato nella parte in cui non allineava la decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente, ottenuta per merito straordinario, a quella più favorevole riconosciuta a chi conseguiva la stessa qualifica tramite concorso successivo.

    Di cosa si tratta

    Alcuni appartenenti alla Polizia di Stato, promossi vice sovrintendenti per merito straordinario, vedevano decorrere la loro qualifica dalla data del fatto che aveva dato luogo alla «ricompensa». Chi invece conseguiva la stessa qualifica tramite concorso interno beneficiava di una retrodatazione giuridica più favorevole, con l’effetto paradossale di uno «scavalcamento» in ruolo a danno di chi era stato premiato per merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha sollevato questioni di legittimità sull’art. 75, primo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato), in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, per l’irragionevole disparità di trattamento nella decorrenza della qualifica.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, primo comma, del d.P.R. n. 335 del 1982, nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella più favorevole riconosciuta a chi ha conseguito la medesima qualifica all’esito di selezione o concorso successivi alla data dei fatti.

    Il principio

    È irragionevole, e contrario al principio di uguaglianza e di buon andamento, che chi viene promosso per merito straordinario sia trattato, quanto a decorrenza giuridica della qualifica, in modo deteriore rispetto a chi consegue la medesima qualifica per concorso: la promozione premiale non può tradursi in uno svantaggio di carriera.

    Domande e risposte

    Chi beneficia di questa sentenza?

    Gli appartenenti alla Polizia di Stato promossi vice sovrintendenti per merito straordinario, la cui decorrenza giuridica va allineata a quella più favorevole dei colleghi promossi per concorso successivo.

    Qual era l’effetto irragionevole?

    Lo «scavalcamento» in ruolo: chi era stato premiato per merito si trovava posizionato dopo chi aveva ottenuto la stessa qualifica per concorso, grazie a una retrodatazione giuridica più favorevole.

    Quali parametri sono stati violati?

    Gli artt. 3 (uguaglianza) e 97 (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione) della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 223/2020 – Impignorabilità delle somme degli enti locali (art. 159 TUEL): questioni respinte

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    La Corte costituzionale ha respinto le questioni sull’art. 159 del Testo unico degli enti locali, che limita il pignoramento delle somme dei Comuni destinate a funzioni essenziali. Le censure sono state dichiarate in parte inammissibili e, per il resto, non fondate.

    Di cosa si tratta

    L’art. 159 TUEL protegge dall’esecuzione forzata alcune somme degli enti locali destinate a finalità essenziali (stipendi del personale, rate di mutui, servizi indispensabili), purché l’ente le quantifichi preventivamente con apposita delibera semestrale notificata al tesoriere. Un creditore di un Comune lamentava che questo regime rendesse troppo difficile recuperare il proprio credito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice dell’esecuzione del Tribunale ordinario di Napoli Nord ha sollevato questioni sull’art. 159 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, a tutela del diritto di agire in giudizio e del diritto di proprietà/credito.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento agli artt. 24 e 117, primo comma, della Costituzione (in relazione ai parametri CEDU) e ha dichiarato non fondata la questione sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione.

    Il principio

    Il regime di limitazione dell’esecuzione forzata sulle somme degli enti locali destinate a funzioni essenziali risponde all’esigenza di assicurare la continuità dei servizi pubblici indispensabili e non viola, di per sé, il principio di uguaglianza, quando opera nei limiti e alle condizioni previste dalla legge (tra cui la previa quantificazione delle somme protette).

    Domande e risposte

    Le somme dei Comuni sono sempre impignorabili?

    No: solo quelle destinate a finalità essenziali indicate dalla legge e a condizione che l’ente le abbia quantificate preventivamente con delibera semestrale notificata al tesoriere.

    La Corte ha annullato l’art. 159 TUEL?

    No. Le censure sono state dichiarate in parte inammissibili e in parte non fondate: la norma resta in vigore.

    Quali diritti invocava il creditore?

    Il diritto di agire in giudizio (art. 24 Cost.) e la tutela del credito/proprietà (art. 117, primo comma, in relazione alla CEDU), oltre al principio di uguaglianza (art. 3).

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  • Corte cost. n. 222/2020 – Concessioni balneari e indennizzo al gestore uscente: illegittima la legge del Veneto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la disciplina della Regione Veneto che, nelle gare per le concessioni del demanio marittimo a fini turistico-ricreativi (stabilimenti balneari), imponeva al nuovo concessionario di pagare un indennizzo al gestore uscente pari al novanta per cento del valore aziendale.

    Di cosa si tratta

    Per le concessioni balneari, la legge veneta prevedeva una procedura comparativa in cui il rilascio di una nuova concessione era subordinato al pagamento di un indennizzo in favore del concessionario uscente, quantificato in base a una perizia di stima del valore dell’impresa e pari al 90 per cento di tale valore, a pena di esclusione dalla gara. Una previsione che incideva sulle condizioni di accesso al mercato e sui contratti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato questioni di legittimità sull’art. 54, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione Veneto 4 novembre 2002, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, evocando le competenze esclusive statali in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, commi 2, 3, 4 e 5, della legge della Regione Veneto n. 33 del 2002.

    Il principio

    La disciplina delle condizioni economiche di accesso alle concessioni demaniali, incidendo sulla tutela della concorrenza e sull’ordinamento civile, rientra nella competenza esclusiva dello Stato: la Regione non può imporre un indennizzo obbligatorio al gestore uscente come condizione per partecipare e aggiudicarsi la gara.

    Domande e risposte

    Che cosa imponeva la norma annullata?

    Che chi voleva ottenere una nuova concessione balneare pagasse al concessionario uscente un indennizzo pari al 90 per cento del valore aziendale, a pena di esclusione dalla gara.

    Perché la Regione non poteva prevederlo?

    Perché incideva su tutela della concorrenza e ordinamento civile, materie di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione.

    L’intera disciplina è caduta?

    Sì, per i commi impugnati: la Corte ha dichiarato illegittimi i commi 2, 3, 4 e 5 dell’art. 54 della legge regionale.

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  • Corte cost. n. 221/2020 – Incompatibilità del commissario ad acta sanità (ricorso Lazio): processo estinto

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo al ricorso della Regione Lazio sulla norma statale che disciplina l’incompatibilità dell’incarico di commissario ad acta per il piano di rientro dal disavanzo sanitario. Il giudizio si è chiuso senza decisione di merito.

    Di cosa si tratta

    La stessa norma statale del 2018 sull’incompatibilità del commissario ad acta, contestata dalla Regione Campania, era stata impugnata anche dalla Regione Lazio, direttamente interessata perché la previsione si applicava agli incarichi commissariali già in corso. La Regione lamentava la mancata osservanza del principio di leale collaborazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Lazio ha promosso questioni di legittimità sull’art. 25-septies, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge n. 136 del 2018, in riferimento agli artt. 114, 117 (secondo, terzo e sesto comma), 118 (primo e secondo comma) e 120, secondo comma, della Costituzione, per mancata osservanza del principio di leale collaborazione e dei limiti ai poteri sostitutivi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, senza pronunciarsi sul merito delle questioni sollevate dalla Regione Lazio.

    Il principio

    Il giudizio in via principale si estingue quando vengono meno i presupposti del contendere, tipicamente per rinuncia al ricorso; in tal caso la Corte non decide nel merito e dichiara l’estinzione del processo.

    Domande e risposte

    La Corte ha valutato la legittimità della norma statale?

    No. Per il ricorso del Lazio il processo si è estinto, quindi non vi è pronuncia di merito.

    Che differenza c’è con la pronuncia sulla Campania?

    Sulla stessa norma il ricorso della Regione Campania è stato dichiarato manifestamente inammissibile, mentre quello del Lazio si è chiuso con estinzione del processo.

    Cosa lamentava la Regione Lazio?

    La violazione del principio di leale collaborazione e dei limiti ai poteri sostitutivi statali, per l’introduzione unilaterale dell’incompatibilità senza intesa.

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  • Corte cost. n. 220/2020 – Incompatibilità del commissario ad acta sanità (ricorso Campania): manifestamente inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dalla Regione Campania sulla norma statale che rende incompatibile l’incarico di commissario ad acta per il piano di rientro sanitario con incarichi istituzionali presso la stessa Regione.

    Di cosa si tratta

    Una norma statale del 2018 ha stabilito che chi ricopre incarichi istituzionali presso una Regione commissariata non possa essere anche commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario, estendendo l’incompatibilità anche agli incarichi già in corso. La Regione Campania riteneva che questa previsione comportasse una decadenza indiscriminata e ledesse le proprie competenze.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Campania ha promosso questioni di legittimità sull’art. 25-septies, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge n. 136 del 2018, in riferimento agli artt. 3, 77, 97, 114, 117, terzo comma, 118, commi primo e secondo, e 120 della Costituzione, lamentando in particolare la mancata previsione del meccanismo dell’intesa in una materia di competenza concorrente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni promosse dalla Regione Campania, senza esaminare nel merito la legittimità della disciplina dell’incompatibilità.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale la Regione deve articolare le proprie censure in modo adeguato e pertinente rispetto ai parametri evocati; in difetto la Corte dichiara la manifesta inammissibilità, senza pronunciarsi sul merito.

    Domande e risposte

    La norma statale è stata dichiarata legittima?

    No. La Corte non ha deciso nel merito: si è fermata alla manifesta inammissibilità delle questioni sollevate dalla Campania.

    Cosa contestava la Regione?

    Che l’incompatibilità del commissario ad acta, estesa agli incarichi in corso, fosse stata introdotta unilateralmente dallo Stato senza l’intesa richiesta in materia di competenza concorrente (tutela della salute).

    Esiste un’altra pronuncia collegata?

    Sì: un’analoga questione fu sollevata dalla Regione Lazio sulla medesima norma e definita con distinta pronuncia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 219/2020 – Obbligo di istruzione e art. 731 c.p.: questioni manifestamente inammissibili

    Leggi la decisione integrale
    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

    📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 731 del codice penale, che punisce chi non fa impartire l’istruzione elementare ai minori. Il giudice chiedeva di estenderne la portata anche alla scuola media e ai primi anni delle superiori, ma una simile pronuncia avrebbe ampliato l’area penale, scelta riservata al legislatore.

    Di cosa si tratta

    L’art. 731 cod. pen. punisce chi, avendo l’obbligo di farlo, non impartisce o non fa impartire l’istruzione elementare a un minore. Nel tempo gli obblighi di istruzione sono stati estesi ben oltre la scuola elementare, ma la sanzione penale, secondo la giurisprudenza, è rimasta limitata alla sola istruzione elementare. Il giudice riteneva irragionevole questa penalizzazione solo parziale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Taranto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 30 e 34, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità sull’art. 731 del codice penale, nella parte in cui sanziona l’inosservanza dell’obbligo relativo alla sola istruzione elementare e non anche alla scuola media inferiore e ai primi due anni dell’istruzione secondaria superiore.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. La richiesta del rimettente avrebbe comportato un’estensione dell’area di rilevanza penale, non consentita alla Corte.

    Il principio

    Le scelte di politica criminale, e in particolare l’estensione dell’ambito di applicazione di una norma incriminatrice, spettano al legislatore: la Corte costituzionale non può introdurre o ampliare fattispecie penali, pena la violazione della riserva di legge in materia penale.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha esteso la norma penale?

    Perché ampliare l’area dei comportamenti penalmente rilevanti è una scelta riservata al legislatore: la Corte non può creare o estendere reati.

    Resta punito chi non manda i figli alle medie?

    La pronuncia non modifica la norma: l’art. 731 cod. pen., secondo l’interpretazione richiamata, riguarda la sola istruzione elementare; gli obblighi scolastici più ampi restano presidiati da strumenti non penali.

    Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

    È una pronuncia che chiude rapidamente il giudizio per un vizio evidente della questione, senza esame approfondito del merito.

    Norme collegate