Autore: Andrea Marton

Autore

Andrea Marton

Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale

Cura Legge in Chiaro: la spiegazione in linguaggio chiaro dei testi normativi italiani, dal TUIR al Codice Civile, dai contratti collettivi alla Legge di Bilancio, sempre a partire dalle fonti ufficiali.

Metodo editoriale

  • Ogni scheda parte dal testo vigente pubblicato su Normattiva, non da rielaborazioni di terzi.
  • Le tabelle retributive CCNL sono ricostruite dai PDF ARAN e dai testi contrattuali depositati dalle parti firmatarie.
  • Vigenze e rinnovi sono verificati alla fonte e riportati con la data della verifica: quando un contratto viene rinnovato, le schede collegate vengono corrette.
  • Importi, aliquote e scadenze sono verificati sulle fonti primarie indicate in fondo a ogni scheda, con la data della verifica.
  • Gli errori segnalati vengono corretti e la correzione resta visibile nella pagina.

Fonti consultateNormattiva · Gazzetta Ufficiale · ARAN · Agenzia delle Entrate · INPS · INAIL · Banca d’Italia

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I contenuti pubblicati hanno finalità esclusivamente informativa e divulgativa: non costituiscono consulenza professionale e non sostituiscono il parere di un professionista abilitato. Per la valutazione del caso concreto occorre sempre rivolgersi a un professionista.

  • Art. 930 Codice della Navigazione – Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità dei crediti del lavoratore verso l’esercente

    Art. 930 Codice della Navigazione – Cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità dei crediti del lavoratore verso l’esercente

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le retribuzioni del lavoratore possono essere cedute, sequestrate o pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge o per debiti certi liquidi ed esigibili verso l'esercente, dipendenti dal servizio. 50 Le somme dovute dall'esercente per il rimpatrio del lavoratore, o per spese di cura, non possono essere cedute, sequestrate, né pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma precedente. ———— AGGIORNAMENTO La Corte Costituzionale con sentenza 7-15 marzo 1996, n. 72 (in G.U. 1a s.s. 20/3/1996, n. 12) ha dichiarato in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo.

  • Art. 929 Codice della Navigazione – Rimpatrio di stranieri assunti su aeromobili italiani

    Art. 929 Codice della Navigazione – Rimpatrio di stranieri assunti su aeromobili italiani

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri assunti su aeromobili nazionali, purché gli Stati di cui essi hanno la cittadinanza assicurino eguale trattamento ai cittadini italiani. Disposizioni varie

  • Art. 928 Codice della Navigazione – Rimpatrio a mezzo di imbarco su altro aeromobile

    Art. 928 Codice della Navigazione – Rimpatrio a mezzo di imbarco su altro aeromobile

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'obbligo di provvedere al rimpatrio del lavoratore può essere soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente occupazione retribuita su altro aeromobile, che si rechi nel luogo di rimpatrio o in località vicina. In quest'ultimo caso sono a carico dell'esercente le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo di rimpatrio. Se la retribuzione, percepita dal lavoratore a bordo dell'aeromobile sul quale viene imbarcato, è inferiore alla indennità spettantegli ai sensi del secondo comma dell'articolo 925, l'esercente è tenuto a corrispondergli la differenza.

  • Art. 927 Codice della Navigazione – Luogo di rimpatrio

    Art. 927 Codice della Navigazione – Luogo di rimpatrio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Il rimpatrio del lavoratore si compie con il suo ritorno nel luogo di assunzione. Tuttavia, se il lavoratore ne fa richiesta e non vi è aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno del lavoratore stesso in altra località da lui indicata.

  • Art. 926 Codice della Navigazione – Rimpatrio del lavoratore ammalato o ferito

    Art. 926 Codice della Navigazione – Rimpatrio del lavoratore ammalato o ferito

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se il lavoratore è sbarcato per malattia o lesioni, il comandante deve depositare presso l'autorità aeronautica o quella consolare la somma necessaria per la cura e il rimpatrio, nonché l'indennità spettante al lavoratore ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente. All'estero, dove non sia autorità consolare, il comandante deve provvedere al ricovero del lavoratore in luogo di cura, depositando presso l'ente o la persona incaricata della cura le somme indicate nel comma precedente. Se il rimpatrio deve avvenire prima che il lavoratore sia completamente guarito, vi si provvede seguendo le prescrizioni del medico che ha avuto in cura il lavoratore medesimo; quando il viaggio deve compiersi per aria o per mare, esso è effettuato, qualora le prescrizioni mediche lo esigano, su aeromobile o su nave provvisti del servizio sanitario.

  • Art. 925 Codice della Navigazione – Contenuto dell’obbligo di rimpatrio

    Art. 925 Codice della Navigazione – Contenuto dell’obbligo di rimpatrio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    L'obbligo di provvedere al rimpatrio del lavoratore comprende le spese necessarie per il viaggio, l'alloggio e il mantenimento, fino all'arrivo a destinazione, nonché durante l'eventuale ricovero per sorveglianza sanitaria. Fuori dei casi previsti dal secondo comma dell'articolo precedente, l'esercente è tenuto a corrispondere al lavoratore, durante il rimpatrio, una indennità giornaliera pari alla retribuzione deteraninata ai sensi dell'articolo 923. In caso di perdita dell'aeromobile, l'esercente è altresì tenuto a fornire ai componenti dell'equipaggio gli indumenti necessarii.

  • Transfer pricing: il valore normale dei prezzi infragruppo e l’onere della prova (Cassazione)

    Nei gruppi multinazionali i prezzi delle operazioni tra società collegate (il cosiddetto transfer pricing) devono rispettare il valore normale, cioè quello che imprese indipendenti avrebbero pattuito in libera concorrenza. Ma chi deve provare cosa quando il Fisco rettifica i corrispettivi infragruppo? La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13571/2021 e la giurisprudenza conforme, ha fissato una distribuzione precisa dell’onere della prova, escludendo che l’Amministrazione debba dimostrare un intento elusivo o un concreto vantaggio fiscale.

    La vicenda

    Una società italiana effettua operazioni con società del medesimo gruppo residenti all’estero. L’Agenzia delle Entrate rettifica i corrispettivi, ritenendoli diversi dal valore normale e quindi idonei a spostare base imponibile fuori dall’Italia. La società obietta che il Fisco non avrebbe dimostrato alcun effettivo risparmio d’imposta né un intento elusivo.

    La questione giuridica

    La disciplina del transfer pricing (art. 110, comma 7, del TUIR) ha natura antielusiva? E, sul piano probatorio, l’Amministrazione deve provare il vantaggio fiscale o le basta dimostrare lo scostamento dei prezzi dal valore normale?

    La decisione e il principio di diritto

    La Corte ribadisce la natura della disciplina del transfer pricing, che attua il principio di libera concorrenza (arm’s length): i prezzi di trasferimento tra imprese associate devono essere equivalenti a quelli che sarebbero stati pattuiti tra imprese indipendenti in condizioni di libero mercato. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo abbandonato la qualificazione della norma come antielusiva: per questo l’Amministrazione non deve provare il conseguimento di un concreto vantaggio fiscale o l’intento di sottrarre materia imponibile.

    Sul piano dell’onere della prova, in virtù del principio di vicinanza alla prova (art. 2697 c.c.): l’ufficio deve dimostrare l’esistenza dell’operazione infragruppo e che il corrispettivo è apparentemente inferiore (o superiore) al valore normale; spetta invece al contribuente provare che le transazioni sono avvenute a valori di mercato, cioè ai prezzi praticati in condizioni di libera concorrenza, allo stesso stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquistati o prestati, fornendo gli elementi economici a supporto (listini, tariffe, analisi comparative e ogni altro mezzo di prova).

    Il principio: l’art. 110, comma 7, TUIR non richiede all’Amministrazione la prova di una funzione elusiva, ma solo l’esistenza di operazioni infragruppo a un prezzo apparentemente diverso dal valore normale; grava sul contribuente l’onere di dimostrare che quelle operazioni sono avvenute a valori di mercato.

    Chi prova cosa

    Parte Cosa deve provare
    Amministrazione finanziaria Esistenza dell’operazione infragruppo e scostamento del prezzo dal valore normale
    Amministrazione finanziaria NON deve provare vantaggio fiscale o intento elusivo
    Contribuente Che i prezzi praticati corrispondono ai valori di mercato (libera concorrenza)

    Le norme richiamate

    Art. 110, comma 7, del TUIR (D.P.R. 917/1986), che recepisce il principio di libera concorrenza nelle operazioni infragruppo transfrontaliere; art. 2697 c.c. (onere della prova) e principio di vicinanza alla prova; linee guida OCSE sul transfer pricing come parametro interpretativo.

    Conseguenze pratiche

    • Il Fisco non deve provare l’elusione: basta lo scostamento dal valore normale.
    • Il contribuente deve essere pronto a dimostrare la congruità dei prezzi praticati.
    • La documentazione sui prezzi di trasferimento (Masterfile, Documentazione nazionale) è decisiva.
    • Una buona analisi di comparabilità può ribaltare la rettifica.

    Esempio

    La società di Tizio vende semilavorati alla consociata estera a un prezzo che il Fisco ritiene inferiore al valore normale. L’ufficio dimostra l’operazione infragruppo e lo scostamento; Tizio si difende sostenendo che non c’è risparmio d’imposta, ma la Corte chiarisce che ciò non basta: tocca a lui provare, con un’analisi di comparabilità e listini di mercato, che il prezzo era in linea con la libera concorrenza. Caio, che ha predisposto una documentazione TP completa e coerente, riesce invece a dimostrare la congruità dei prezzi e a evitare la ripresa.

    Orientamento

    L’impostazione è ormai consolidata: il transfer pricing non è una norma antielusiva ma una regola di corretta determinazione del reddito secondo il valore normale. La predisposizione di una documentazione idonea assume rilievo anche ai fini della disapplicazione delle sanzioni, oltre che come strumento difensivo nel merito.

    Spunti pratici

    • Predisponi e aggiorna la documentazione sui prezzi di trasferimento (Masterfile e Documentazione nazionale).
    • Cura l’analisi di comparabilità: è il cuore della prova del valore normale.
    • Conserva listini, contratti e dati di mercato che giustifichino i prezzi praticati.
    • Non puntare la difesa sull’assenza di vantaggio fiscale: è irrilevante per il Fisco.

    Dal valore normale al principio di libera concorrenza

    Un aspetto spesso trascurato è l’evoluzione del parametro di riferimento. Per anni la disciplina ha richiamato la nozione interna di valore normale dell’art. 9 del TUIR; la riforma del 2017 ha allineato l’art. 110, comma 7, al principio di libera concorrenza di matrice OCSE, spostando l’attenzione dal singolo prezzo medio a un’analisi più articolata che considera funzioni svolte, rischi assunti e beni impiegati dalle parti. Questo cambiamento ha reso centrale l’analisi di comparabilità e la scelta del metodo più appropriato tra quelli riconosciuti a livello internazionale. La giurisprudenza richiamata si inserisce in questo quadro: non chiede al Fisco di scovare un disegno elusivo, ma di evidenziare un’asimmetria tra il prezzo infragruppo e quello che sarebbe emerso tra parti indipendenti, lasciando al contribuente il compito di ricostruire, con dati economici solidi, la ragionevolezza delle proprie politiche di prezzo. Ne deriva, sul piano operativo, che la qualità della documentazione e dell’analisi funzionale è oggi il vero terreno su cui si decide l’esito della contestazione.

    Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

  • Cass. 28313/2025 – Società di comodo: come superare la presunzione di non operatività

    Una società che non supera il test di operatività viene presunta «di comodo» e tassata su un reddito minimo. Ma la presunzione è superabile? Con l’ordinanza n. 28313 del 24 ottobre 2025 la Corte di Cassazione, sezione tributaria, conferma che la presunzione è relativa e che anche il ricorso agli strumenti di regolazione della crisi d’impresa può integrare quella situazione oggettiva, non imputabile alla volontà dell’imprenditore, che ha impedito di raggiungere i ricavi presunti. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    Una società non supera il test di operatività: i suoi ricavi effettivi sono inferiori alla soglia minima prevista dalla legge. L’Agenzia delle Entrate la qualifica come società di comodo e le attribuisce un reddito minimo. La società si difende sostenendo che la mancata operatività dipende da una situazione di crisi e dall’accesso agli strumenti di regolazione della crisi d’impresa (piano attestato di risanamento e, in seguito, concordato preventivo).

    La questione giuridica

    La presunzione di non operatività (art. 30 L. 724/1994) è assoluta o relativa? E lo stato di crisi, anche non formalizzato in una procedura concorsuale, può costituire la prova contraria idonea a disapplicare la disciplina?

    La decisione e il principio di diritto

    La Corte ribadisce che la presunzione di non operatività è relativa (iuris tantum) e può essere superata dalla prova contraria, gravante sul contribuente, che la società non ha conseguito i risultati economici presunti per situazioni oggettive. Tali situazioni vanno intese non in senso assoluto, ma alla luce delle effettive condizioni di mercato: non occorre un’impossibilità materiale, ma una condizione concreta che renda non esigibile il raggiungimento dei ricavi minimi.

    In questa cornice, il ricorso agli strumenti di regolazione della crisi — come il piano attestato di risanamento e il successivo concordato preventivo — è idoneo a integrare la prova delle situazioni oggettive che hanno impedito il raggiungimento dei ricavi presunti. La Corte riconosce che anche uno stato di crisi non formalizzato in una procedura concorsuale può giustificare la disapplicazione della disciplina. La prova, inoltre, può essere fornita direttamente in giudizio, senza che sia necessario il previo interpello disapplicativo.

    Il principio: la presunzione di non operatività ex art. 30 L. 724/1994 è relativa e si supera dimostrando situazioni oggettive, valutate in relazione alle reali condizioni di mercato, che hanno impedito di conseguire i ricavi minimi; il ricorso agli strumenti di regolazione della crisi può costituire tale prova, deducibile anche in sede contenziosa.

    Come superare la presunzione

    Elemento Rilievo
    Natura della presunzione Relativa (iuris tantum): ammette prova contraria
    Oggetto della prova Situazioni oggettive, valutate secondo le reali condizioni di mercato
    Stato di crisi / strumenti di regolazione Idonei a integrare la situazione oggettiva
    Interpello disapplicativo Non obbligatorio: la prova si può dare in giudizio

    Le norme richiamate

    Art. 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 (società non operative, test di operatività e reddito minimo); Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) per gli strumenti di regolazione della crisi; disciplina dell’interpello disapplicativo (art. 11 della L. 212/2000, Statuto del contribuente).

    Conseguenze pratiche

    • Essere “di comodo” sulla carta non è definitivo: la presunzione si può vincere con la prova contraria.
    • La crisi d’impresa, anche non sfociata in procedura concorsuale, può valere come situazione oggettiva.
    • Non è necessario il previo interpello: la prova è ammessa in giudizio.
    • Vanno documentate in concreto le condizioni di mercato e gli atti della crisi.

    Esempio

    La società di Tizio, in un settore colpito da una grave contrazione, accede a un piano attestato di risanamento e poi a un concordato preventivo; nello stesso periodo non raggiunge i ricavi minimi del test. L’ufficio la tratta come società di comodo, ma Tizio prova in giudizio che la crisi e gli strumenti di regolazione adottati hanno reso oggettivamente impossibile conseguire quei ricavi: la presunzione è superata. Caio, invece, si limita ad affermare di aver guadagnato poco, senza documentare alcuna situazione oggettiva: la sua difesa non basta.

    Orientamento

    La pronuncia conferma una lettura elastica e aderente alla realtà economica della disciplina, in linea con la giurisprudenza che valorizza i sintomi della crisi come prova della non operatività incolpevole. Sul versante IVA, va ricordato che la Corte di Giustizia (causa C-341/22) ha già escluso la perdita automatica della detrazione/rimborso per le società di comodo.

    Spunti pratici

    • Documenta le condizioni di mercato del settore e il loro impatto sui ricavi.
    • Conserva atti e relazioni degli strumenti di regolazione della crisi adottati.
    • Puoi far valere la prova contraria direttamente nel ricorso, senza interpello.
    • Distingui la difesa sulle imposte dirette da quella sull’IVA, che segue regole proprie.

    Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

  • Cass. 32155-32156/2025 – Esterovestizione: quando una società estera è in realtà fiscalmente italiana

    Una società con sede legale all’estero può essere considerata fiscalmente residente in Italia se qui ha la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale. Quando però scatta la contestazione di esterovestizione? Con le sentenze nn. 32155 e 32156, depositate il 10 dicembre 2025, la Corte di Cassazione ribadisce che occorre una costruzione di puro artificio, priva di reale sostanza economica, e che l’onere della prova della localizzazione fittizia grava sull’Amministrazione finanziaria. · Cerca su Italgiure (banca dati ufficiale) ↗

    La vicenda

    Una società lussemburghese, interamente posseduta da due fratelli residenti in Italia, deteneva il controllo di una società italiana operante nel settore degli orologi di marca. L’Agenzia delle Entrate ritiene che si tratti di esterovestizione — una residenza estera solo «di facciata» — e tassa in Italia i redditi della società estera, sostenendo che le decisioni venivano in realtà assunte nel nostro Paese.

    La questione giuridica

    Quando una società formalmente estera è fiscalmente residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del TUIR? E cosa deve provare l’Amministrazione per qualificare la localizzazione estera come esterovestizione: basta la direzione e il coordinamento da parte della capogruppo italiana, o serve di più?

    La decisione e il principio di diritto

    La Corte ricorda che, ai fini dell’art. 73, comma 3, del TUIR, la residenza fiscale di una società si individua mediante una valutazione complessiva di elementi sostanziali: la sede statutaria, l’amministrazione centrale e il luogo di assunzione delle decisioni strategiche. Una società con sede legale all’estero è residente in Italia se qui ha la sede effettiva dell’amministrazione o l’oggetto principale dell’attività.

    La contestazione di esterovestizione, però, richiede di più: presuppone una costruzione puramente artificiosa, priva di effettività economica, il cui scopo essenziale è limitato all’ottenimento di un vantaggio fiscale. In linea con la giurisprudenza dell’Unione europea, la mera scelta di uno Stato a fiscalità più favorevole non è di per sé abusiva: rileva invece il carattere solo apparente della localizzazione estera e l’assenza di reale operatività. Ne consegue che l’onere della prova della localizzazione fittizia grava sull’Amministrazione, alla quale non basta dimostrare la direzione e il coordinamento esercitati dalla capogruppo italiana, fenomeno fisiologico nei gruppi.

    Il principio: una società estera è fiscalmente residente in Italia se vi ha sede dell’amministrazione od oggetto principale; l’esterovestizione richiede una costruzione di puro artificio priva di sostanza economica, la cui prova grava sull’Amministrazione, non potendosi desumere dalla sola attività di direzione e coordinamento del gruppo.

    Cosa serve e cosa non basta

    Elemento Rilievo
    Sede dell’amministrazione/decisioni strategiche in Italia Indizio rilevante di residenza italiana
    Scelta di uno Stato a fiscalità favorevole Da sola NON è abusiva
    Direzione e coordinamento della capogruppo italiana Fisiologica: da sola NON prova l’esterovestizione
    Costruzione artificiosa priva di sostanza economica Necessaria per l’esterovestizione; prova a carico del Fisco

    Le norme richiamate

    Art. 73, comma 3, del TUIR (D.P.R. 917/1986), sui criteri di residenza fiscale delle società (sede legale, sede dell’amministrazione, oggetto principale); principi UE sulla libertà di stabilimento e sull’abuso del diritto; nozione di costruzione di puro artificio di matrice eurounitaria.

    Conseguenze pratiche

    • Insediarsi all’estero per convenienza fiscale non è, da solo, illecito: serve sostanza reale.
    • La capogruppo italiana può dirigere e coordinare senza che ciò provi l’esterovestizione.
    • Il Fisco deve provare la natura artificiosa e fittizia della localizzazione estera.
    • Per la società estera è decisivo documentare la reale operatività all’estero.

    Esempio

    La holding lussemburghese di Tizio e Caio controlla una società italiana. Il Fisco contesta l’esterovestizione perché i soci sono italiani e impartiscono indirizzi strategici. Ma se la holding ha una sede effettiva, un consiglio che si riunisce e decide in Lussemburgo, personale e una reale attività, la sola direzione del gruppo non basta a spostarne la residenza in Italia. Diverso sarebbe se la società estera fosse una scatola vuota, senza uffici, dipendenti né reale attività: allora la costruzione sarebbe artificiosa e la residenza italiana.

    Orientamento

    Le pronunce confermano un indirizzo allineato alla giurisprudenza UE: la libertà di stabilimento tutela anche la scelta di una giurisdizione fiscalmente vantaggiosa, purché vi sia sostanza economica. L’esterovestizione è un concetto residuale, riservato alle costruzioni meramente artificiose, e non può trasformarsi in una presunzione automatica a carico delle società estere dei gruppi italiani.

    Spunti pratici

    • Dota la società estera di sostanza reale: sede, organi decisionali in loco, personale, attività.
    • Verbalizza all’estero le riunioni e le decisioni strategiche del board.
    • Conserva la prova dell’operativita’ (contratti, costi, dipendenti) nello Stato di insediamento.
    • Ricorda che l’onere di provare l’esterovestizione è del Fisco: contesta presunzioni automatiche.

    Contenuto informativo e divulgativo, non costituisce consulenza legale o tributaria. I principi giurisprudenziali vanno verificati nella versione aggiornata e calati nel caso concreto con l’assistenza di un professionista abilitato.

  • Art. 924 Codice della Navigazione – Obbligo del rimpatrio

    Art. 924 Codice della Navigazione – Obbligo del rimpatrio

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando il contratto di lavoro cessa o si risolve in luogo diverso da quello di assunzione, l'esercente è tenuto a provvedere al rimpatrio del lavoratore. Se la risoluzione del contratto è avvenuta per colpa del lavoratore, ovvero per malattia o per lesioni, nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 909, l'esercente ha diritto ad essere rimborsato dal lavoratore delle spese sostenute per il suo rimpatrio. Qualora l'esercente non provveda, il rimpatrio è eseguito a cura e spese dell'autorità aeronautica o dell'autorità consolare. L'autorità aeronautica emette ingiunzione a carico dell'esercente per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato.

  • Art. 923 Codice della Navigazione – Determinazione dell’indennità

    Art. 923 Codice della Navigazione – Determinazione dell’indennità

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Quando, a norma delle disposizioni di questo codice, una indennità è commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto di lavoro, s'intendono comprese nella retribuzione lo stipendio o la paga base e le altre indennità di carattere fisso e continuativo, a tal fine indicate nelle norme corporative. A partire dal 1 febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennità di cui agli articoli 919 e 920 gli ulteriori aumenti dell'indennità di contingenza e di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 . Del rimpatrio

  • Art. 922 Codice della Navigazione – Indennità in caso di risoluzione del contratto

    Art. 922 Codice della Navigazione – Indennità in caso di risoluzione del contratto

    R.D. 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della navigazione

    Se l'esercente si avvale della facoltà di risoluzione del contratto a tempo indeterminato senza preavviso, ai sensi dell'articolo 916, è dovuta al lavoratore, oltre l'indennità prevista nell'articolo 920, un'altra indennità pari a tante giornate di retribuzione, quanti avrebbero dovuto essere i giorni di preavviso. Nel caso previsto dal comma precedente, se il preavviso è dato in misura inferiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 913, è dovuta un'indennità pari a tante giornate di retribuzione quanti sono i giorni di preavviso mancanti. L'indennità non è dovuta se la risoluzione del contratto avviene per colpa del lavoratore.

Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.