Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 127/2019 – Conflitto tra Procura e Commissione d’inchiesta sui rifiuti: processo estinto

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    Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo relativo a un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla Procura di Torino nei confronti di una Commissione parlamentare d’inchiesta.

    Di cosa si tratta

    La Procura della Repubblica di Torino aveva promosso un conflitto di attribuzione contestando alla Commissione bicamerale d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti il mantenimento del segreto su un verbale di audizione, di cui aveva chiesto la desecretazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino aveva promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Commissione bicamerale d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, nonché della Camera dei deputati e del Senato, chiedendo di annullare la deliberazione che manteneva la secretazione del verbale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, definendo così il giudizio senza pronuncia sul merito del conflitto.

    Il principio

    Quando vengono meno le condizioni per la prosecuzione del giudizio, la Corte dichiara con ordinanza l’estinzione del processo, senza decidere il merito del conflitto di attribuzione.

    Domande e risposte

    Come si è concluso il conflitto?

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, senza decidere nel merito.

    Chi aveva sollevato il conflitto?

    La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Torino.

    Contro chi era diretto il conflitto?

    Contro la Commissione bicamerale d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti, oltre che Camera e Senato.

  • Corte cost. n. 126/2019 – Reati tributari e termine per il pagamento rateale del debito

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    Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 74 del 2000, in materia di estinzione del debito tributario tramite rateizzazione nei reati fiscali.

    Di cosa si tratta

    La norma prevede che, se prima dell’apertura del dibattimento il debito tributario è in fase di estinzione con rateizzazione, il giudice possa concedere un termine di tre mesi per pagare il residuo, prorogabile una sola volta. I giudici dubitavano che non si potesse concedere un termine più lungo, coincidente con la scadenza del piano di rateizzazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Treviso e il Tribunale ordinario di Asti avevano sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 74 del 2000.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    Il principio

    Le questioni sono state dichiarate manifestamente inammissibili: la Corte non ha quindi esaminato il merito della disciplina sul termine per il pagamento rateale del debito tributario.

    Domande e risposte

    La Corte ha modificato la disciplina sui termini di pagamento?

    No: ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni, senza pronunciarsi nel merito.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 3 e 24 della Costituzione.

    Chi aveva sollevato le questioni?

    I Tribunali ordinari di Treviso e di Asti, i cui giudizi sono stati riuniti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 138/2019 – Indennità di dirigenza nel pubblico impiego di Bolzano e Trentino-Alto Adige

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    La Corte costituzionale dichiara illegittime varie norme della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Trentino-Alto Adige sull’indennità di dirigenza e sulla struttura dirigenziale, dichiarando inammissibili le censure riferite ad altre disposizioni più risalenti.

    Di cosa si tratta

    Le Province autonome e la Regione Trentino-Alto Adige avevano disciplinato in modo autonomo l’indennità e l’organizzazione della dirigenza pubblica locale. La questione era se quelle norme rispettassero i limiti che anche gli enti ad autonomia speciale devono osservare in materia di personale e spesa pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati, tra gli altri, gli artt. 1, comma 3, 2 e 17, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 9 del 2017, l’art. 1 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018 e l’art. 4, commi 1 e 3, della legge della Regione Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017, insieme a disposizioni provinciali più risalenti.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 2 e 17, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 9 del 2017, dell’art. 1 della legge prov. Bolzano n. 1 del 2018 e dell’art. 4, comma 1, terzo periodo, e comma 3, della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 11 del 2017; ha dichiarato inammissibili le questioni relative alle altre disposizioni provinciali più risalenti.

    Il principio

    Anche le autonomie speciali, nel disciplinare l’indennità e l’organizzazione della dirigenza, devono rispettare i limiti posti dall’ordinamento: le norme che si discostano da tali vincoli sono costituzionalmente illegittime.

    Domande e risposte

    Quali norme sono state annullate?

    Diverse disposizioni delle leggi della Provincia autonoma di Bolzano (n. 9 del 2017 e n. 1 del 2018) e della Regione Trentino-Alto Adige (n. 11 del 2017) sull’indennità e la struttura dirigenziale.

    Perché alcune questioni sono inammissibili?

    Le censure riferite a disposizioni provinciali più risalenti sono state dichiarate inammissibili dalla Corte.

    Le autonomie speciali hanno limiti in materia di personale?

    Sì. Pur godendo di ampia autonomia, devono comunque rispettare i vincoli posti dall’ordinamento, anche in tema di dirigenza e spesa.

  • Corte cost. n. 125/2019 – Trattamento pensionistico dei diplomatici in servizio all’estero

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    Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione sull’art. 170, primo comma, del d.P.R. n. 18 del 1967, relativo al calcolo della pensione dei diplomatici collocati a riposo mentre erano in servizio all’estero.

    Di cosa si tratta

    La controversia riguardava un diplomatico collocato a riposo quando era in servizio presso una sede estera, al quale, ai fini pensionistici, la retribuzione di posizione era stata computata solo nella misura minima e non in misura correlata al grado rivestito.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per il Lazio, giudice unico delle pensioni, aveva sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 170, primo comma, del d.P.R. n. 18 del 1967.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, senza quindi esaminarne il merito.

    Il principio

    Quando la questione è affetta da vizi che ne impediscono l’esame, la Corte ne dichiara la manifesta inammissibilità con ordinanza, senza pronunciarsi sulla fondatezza della censura.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso nel merito?

    No: ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione con ordinanza.

    Quale norma era in discussione?

    L’art. 170, primo comma, del d.P.R. n. 18 del 1967, sull’ordinamento dell’Amministrazione degli affari esteri.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, giudice unico delle pensioni.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 137/2019 – Obbligo di vaccinazione degli operatori sanitari (legge Puglia)

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    La Corte costituzionale dichiara illegittimo l’art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia n. 27 del 2018 sugli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari, perché invade la competenza statale, dichiarando inammissibili o non fondate le altre censure.

    Di cosa si tratta

    La Regione Puglia aveva introdotto regole proprie sugli obblighi vaccinali del personale sanitario. Il problema era stabilire fino a che punto una Regione possa legiferare su una materia che tocca i livelli essenziali delle prestazioni e la profilassi internazionale, ambiti riservati allo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava gli artt. 1 (commi 1 e 2), 4 e 5, nonché l’intero testo, della legge della Regione Puglia 19 giugno 2018, n. 27, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, secondo comma, lettera q), e terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, della legge reg. Puglia n. 27 del 2018; ha dichiarato inammissibili le questioni sull’intera legge e non fondate quelle relative agli artt. 1, comma 1, 4 e 5.

    Il principio

    La disciplina degli obblighi vaccinali tocca competenze statali (tutela della salute come livello essenziale e profilassi internazionale): la Regione non può introdurre, in via autonoma, previsioni che incidano su quegli ambiti, come avveniva nel comma censurato.

    Domande e risposte

    Cosa è stato annullato?

    È stato annullato l’art. 1, comma 2, della legge regionale pugliese, mentre le altre disposizioni impugnate sono rimaste in vigore.

    Le Regioni possono disciplinare i vaccini degli operatori sanitari?

    Solo nei limiti delle proprie competenze: la materia interseca ambiti riservati allo Stato, come i livelli essenziali e la profilassi internazionale, su cui la Regione non può sovrapporsi.

    Quali parametri costituzionali erano in gioco?

    Gli artt. 3, 32 e 117, secondo comma, lettera q), e terzo comma, della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 136/2019 – Estinzione del giudizio sul bilancio della Regione Piemonte

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    Con l’ordinanza n. 136 del 2019 la Corte costituzionale dichiara estinto il processo relativo all’impugnazione di alcune norme della legge della Regione Piemonte n. 7 del 2018 sul bilancio di previsione, senza decidere nel merito la questione.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato alcune disposizioni di bilancio della Regione Piemonte. Quando, nel corso del giudizio costituzionale, vengono meno le ragioni della lite (ad esempio per modifica o abrogazione delle norme contestate e conseguente rinuncia), il processo può chiudersi senza una pronuncia sul merito.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava l’art. 22, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2018, n. 7 (disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020). Nel corso del giudizio si è costituita la Regione Piemonte.

    La decisione della Corte

    La Corte, con ordinanza, ha dichiarato estinto il processo.

    Il principio

    Quando vengono meno i presupposti del giudizio in via principale, la Corte non si pronuncia sul merito ma dichiara l’estinzione del processo con ordinanza.

    Domande e risposte

    Cosa significa «processo estinto»?

    Significa che la Corte ha chiuso il giudizio senza decidere se le norme fossero o meno legittime, perché sono venuti meno i presupposti della lite.

    Le norme piemontesi restano in vigore?

    L’estinzione non comporta una pronuncia di illegittimità: la Corte non ha annullato le disposizioni impugnate.

    Perché la decisione è un’ordinanza e non una sentenza?

    Le decisioni di carattere processuale come l’estinzione del giudizio vengono adottate dalla Corte nella forma dell’ordinanza.

  • Corte cost. n. 135/2019 – Compenso al difensore d’ufficio del genitore irreperibile

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    La Corte costituzionale dichiara illegittimo l’art. 143, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 (testo unico spese di giustizia) nella parte in cui non prevede che l’erario anticipi onorari e spese del difensore d’ufficio del genitore irreperibile nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità.

    Di cosa si tratta

    Quando un genitore è irreperibile nei giudizi per dichiarare lo stato di adottabilità di un minore, gli viene comunque nominato un difensore d’ufficio. La questione era chi dovesse pagare quel difensore quando il genitore, irreperibile, non lo fa: la legge non prevedeva che fosse lo Stato ad anticipare il compenso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale per i minorenni di Bari sollevava la questione di legittimità costituzionale dell’art. 143, comma 1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevede l’anticipazione da parte dell’erario degli onorari e delle spese spettanti al difensore d’ufficio del genitore irreperibile nei processi di cui alla legge n. 184 del 1983 (diritto del minore a una famiglia).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 143, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall’erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio del genitore irreperibile nei processi previsti dalla legge n. 184 del 1983.

    Il principio

    Nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità deve essere garantita l’effettività della difesa tecnica anche al genitore irreperibile: per questo l’erario deve anticipare il compenso del difensore d’ufficio, non potendo gravare sul difensore l’impossibilità di rivalersi sull’assistito.

    Domande e risposte

    Chi paga ora il difensore d’ufficio del genitore irreperibile?

    Dopo questa sentenza, è l’erario ad anticipare onorari e spese del difensore d’ufficio nei procedimenti di adottabilità quando il genitore è irreperibile.

    Quali procedimenti sono interessati?

    I processi previsti dalla legge n. 184 del 1983 sul diritto del minore a una famiglia, in particolare i giudizi per la dichiarazione di adottabilità.

    Perché la Corte è intervenuta?

    Perché la norma, omettendo l’anticipazione erariale, lasciava priva di tutela effettiva la difesa tecnica del genitore irreperibile.

  • Corte cost. n. 124/2019 – Rinnovazione del dibattimento in appello e rito abbreviato

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 603, comma 3-bis, del codice di procedura penale, in tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, anche quando il primo grado si è svolto con rito abbreviato.

    Di cosa si tratta

    Quando il pubblico ministero impugna una sentenza di assoluzione per ragioni che riguardano la prova dichiarativa, la legge obbliga il giudice d’appello a rinnovare l’istruzione dibattimentale. Il dubbio riguardava l’applicazione di questo obbligo anche ai processi celebrati in primo grado con rito abbreviato, definito «allo stato degli atti».

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Trento aveva sollevato, in riferimento agli artt. 111 e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 20 della direttiva 2012/29/UE sui diritti delle vittime di reato), questioni sull’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 603, comma 3-bis, del codice di procedura penale, sollevate in riferimento agli artt. 111 e 117 della Costituzione.

    Il principio

    L’obbligo di rinnovare l’istruzione dibattimentale in appello, in caso di impugnazione del pubblico ministero contro un proscioglimento fondata sulla valutazione della prova dichiarativa, è coerente con i principi del giusto processo anche quando il primo grado si è svolto con rito abbreviato.

    Domande e risposte

    La norma sulla rinnovazione del dibattimento è stata cancellata?

    No: la Corte ha dichiarato non fondate le questioni, confermando l’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Quali parametri erano invocati?

    Gli artt. 111 e 117 della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla direttiva UE sulle vittime di reato.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Corte d’appello di Trento.

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  • Corte cost. n. 123/2019 – Variazione di denominazione dei comuni termali in Sicilia

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Siciliana n. 1 del 2018 sulla variazione di denominazione dei comuni termali.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale siciliana aveva modificato la disciplina sul cambio di denominazione di alcuni comuni, intervenendo su una materia che, di regola, richiede particolari procedure, tra cui la consultazione delle popolazioni interessate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso la questione in riferimento all’art. 133, secondo comma, della Costituzione, anche con riguardo all’art. 14 dello Statuto della Regione siciliana, contestando la legge che modificava la denominazione dei comuni termali.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Siciliana n. 1 del 2018.

    Il principio

    La variazione della denominazione dei comuni deve rispettare le procedure costituzionali e statutarie previste, tra cui il coinvolgimento delle popolazioni interessate; la legge regionale che le aggira è illegittima.

    Domande e risposte

    Quali norme sono state dichiarate incostituzionali?

    Gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Siciliana n. 1 del 2018.

    Quale parametro è stato invocato?

    L’art. 133, secondo comma, della Costituzione, anche con riguardo allo Statuto siciliano.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, in via principale.

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  • Corte cost. n. 134/2019 – Sanzioni sulla pesca nelle acque interne in Abruzzo

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    La Corte costituzionale dichiara non fondata (e in parte inammissibile) la questione sull’art. 8 della legge della Regione Abruzzo n. 11 del 2018 in materia di sanzioni sulla pesca nelle acque interne: la norma regionale non viola la riserva di legge in materia penale perché prevede sanzioni amministrative, non penali.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva impugnato una norma abruzzese che disciplina le sanzioni per le violazioni in materia di pesca nelle acque interne. Il dubbio riguardava il confine tra ciò che le Regioni possono fare in materia di illeciti amministrativi e ciò che invece è riservato allo Stato perché attiene alla materia penale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava l’art. 8 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2018, n. 11 (modifiche alla legge reg. n. 28 del 2017 sulla gestione della fauna ittica e la pesca nelle acque interne), in riferimento all’art. 1 della legge n. 689 del 1981 e all’art. 25, secondo comma, della Costituzione (riserva di legge in materia penale).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione promossa in riferimento all’art. 1 della legge n. 689 del 1981 e non fondata quella riferita all’art. 25, secondo comma, della Costituzione.

    Il principio

    La riserva di legge statale in materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.) non è violata dalla previsione regionale di sanzioni amministrative per gli illeciti in materia di pesca nelle acque interne, ambito che rientra nella competenza regionale.

    Domande e risposte

    L’Abruzzo poteva prevedere queste sanzioni?

    Sì. La Corte ha ritenuto che la disciplina sanzionatoria regionale, di natura amministrativa, rientri nelle competenze della Regione e non invada la riserva di legge penale dello Stato.

    Perché una parte della questione è stata dichiarata inammissibile?

    La censura riferita all’art. 1 della legge n. 689 del 1981, parametro interposto, è stata ritenuta inammissibile dalla Corte.

    La norma resta in vigore?

    Sì. Avendo respinto le censure, la Corte non ha annullato l’art. 8 della legge regionale, che resta efficace.

    Norme collegate

    • Art. 25 della Costituzione — è il parametro evocato: riserva di legge in materia penale, ritenuta non violata da sanzioni amministrative regionali.
  • Corte cost. n. 122/2019 – Esenzione bollo auto per i veicoli di interesse storico in Emilia-Romagna

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una norma della Regione Emilia-Romagna che subordinava l’esenzione dalla tassa automobilistica dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico all’iscrizione in determinati registri, anziché alla semplice individuazione dei requisiti.

    Di cosa si tratta

    La legge regionale Emilia-Romagna n. 15 del 2012 esentava dal bollo i veicoli di anzianità tra i venti e i trenta anni classificati di interesse storico o collezionistico, ma a condizione che fossero iscritti in registri come ASI o FMI. Un contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento contestando questa condizione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Bologna aveva sollevato, in riferimento agli artt. 117, quarto comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della legge reg. Emilia-Romagna n. 15 del 2012.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 2, della legge reg. Emilia-Romagna n. 15 del 2012 nella parte in cui subordina l’esenzione fiscale dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 63, comma 2, della legge n. 342 del 2000, all’iscrizione in uno dei registri previsti dall’art. 60 del codice della strada, anziché alla mera individuazione dei requisiti tramite determinazione dell’ASI o del FMI.

    Il principio

    La Regione non può restringere l’esenzione fiscale dei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico imponendo l’iscrizione in specifici registri, perché per questa categoria la legge statale richiede solo l’individuazione dei requisiti, non l’iscrizione.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per il bollo delle auto storiche?

    Per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico l’esenzione non può essere subordinata all’iscrizione in registri come ASI o FMI, ma basta l’individuazione dei requisiti.

    Quale norma è stata dichiarata incostituzionale?

    L’art. 7, comma 2, della legge reg. Emilia-Romagna n. 15 del 2012, nella parte indicata.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Commissione tributaria provinciale di Bologna.

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  • Corte cost. n. 121/2019 – Accertamento dei lavoratori agricoli e contributi previdenziali

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993, in materia di accertamento dei lavoratori dell’agricoltura e dei relativi contributi previdenziali.

    Di cosa si tratta

    La controversia nasceva da un verbale ispettivo dell’INPS che, a un’impresa agricola, contestava un fabbisogno di occupazione superiore alle giornate denunciate, con conseguente richiesta di contributi aggiuntivi per gli anni 2007-2011.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Roma, sezione lavoro e previdenza, aveva sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38, 76 e 77 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993, come modificato nel 1996, sul meccanismo di accertamento dei lavoratori agricoli.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 375 del 1993, sollevate in riferimento agli artt. 3, 38, 76 e 77 della Costituzione.

    Il principio

    Il sistema di accertamento dei lavoratori agricoli e dei relativi contributi previdenziali, nella formulazione censurata, non contrasta con i principi di uguaglianza, di tutela previdenziale e con i limiti della delega legislativa.

    Domande e risposte

    La norma sui contributi agricoli è stata dichiarata incostituzionale?

    No: la Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni sollevate.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    Gli artt. 3, 38, 76 e 77 della Costituzione.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Corte d’appello di Roma, sezione lavoro e previdenza.

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