Autore: Andrea Marton

  • Articolo 280-bis Codice Penale: Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

    Articolo 280-bis Codice Penale: Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

    Art. 280-bis c.p. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l’uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

    Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell’articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.

    Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.

    Se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica ovvero un grave danno per l’economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.

    Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti (1).

  • Articolo 281 Codice Penale: Offesa alla libertà del Capo del Governo

    Articolo 281 Codice Penale: Offesa alla libertà del Capo del Governo

    Art. 281 c.p. Offesa alla libertà del Capo del Governo

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo precedente, attenta alla libertà del Capo del Governo è punito con la reclusione da quattro a dodici anni (1).

  • Articolo 282 Codice Penale: Offesa all’onore del Capo del Governo

    Articolo 282 Codice Penale: Offesa all’onore del Capo del Governo

    Art. 282 c.p. Offesa all’onore del Capo del Governo

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque offende l’onore o il prestigio del Capo del Governo è punito con la reclusione da uno a cinque anni (1).

  • Articolo 283 Codice Penale: Attentato contro la costituzione dello Stato

    Articolo 283 Codice Penale: Attentato contro la costituzione dello Stato

    Art. 283 c.p. Attentato contro la costituzione dello Stato

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. Articolo così modificato dalla L. 24 febbraio 2006, n. 85.

  • Articolo 284 Codice Penale: Insurrezione armata contro i poteri dello Stato

    Articolo 284 Codice Penale: Insurrezione armata contro i poteri dello Stato

    Art. 284 c.p. Insurrezione armata contro i poteri dello Stato

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque promuove un’insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l’ergastolo e, se l’insurrezione avviene, con l’ergastolo (1). Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con l’ergastolo (1). La insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito.

  • Articolo 285 Codice Penale: Devastazione, saccheggio e strage

    Articolo 285 Codice Penale: Devastazione, saccheggio e strage

    Art. 285 c.p. Devastazione, saccheggio e strage

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso è punito con l’ergastolo (1).

  • Articolo 286 Codice Penale: Guerra civile

    Articolo 286 Codice Penale: Guerra civile

    Art. 286 c.p. Guerra civile

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, è punito con l’ergastolo.

    Se la guerra civile avviene, il colpevole è punito con l’ergastolo (1).

  • Articolo 287 Codice Penale: Usurpazione di potere politico o di comando militare

    Articolo 287 Codice Penale: Usurpazione di potere politico o di comando militare

    Art. 287 c.p. Usurpazione di potere politico o di comando militare

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell’esercitarlo indebitamente è punito con la reclusione da sei a quindici anni. Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.

    Se il fatto è commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con l’ergastolo; ed è punito con la morte (1) se il fatto ha compromesso l’esito delle operazioni militari.

  • Articolo 288 Codice Penale: Arruolamento o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero

    Articolo 288 Codice Penale: Arruolamento o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero

    Art. 288 c.p. Arruolamento o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero

    In vigore dal 1° luglio 1931

    Chiunque, nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

    La pena è aumentata se fra gli arruolati sono militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio militare.

  • Articolo 289 Codice Penale: Attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali

    Articolo 289 Codice Penale: Attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali

    Art. 289 c.p. Attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali

    In vigore dal 1° luglio 1931

    È punito con la reclusione da uno a cinque anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

    1) al Presidente della Repubblica o al Governo l’esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

    2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni.