Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 213/2020 – Cumulo pensione di anzianità e redditi da lavoro: questione inammissibile

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sul divieto di cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro. Il giudice rimettente non aveva ricostruito correttamente il quadro normativo né chiarito quale fosse esattamente l’intervento richiesto alla Corte.

    Di cosa si tratta

    La vicenda riguarda un lavoratore che, dimessosi nel 2007, aveva ottenuto dal 2008 la pensione di anzianità e poi aveva ripreso a lavorare a tempo parziale presso la stessa azienda. Si discuteva del regime di cumulabilità tra la pensione di anzianità e i redditi da nuovo lavoro, oggetto di una stratificazione di norme succedutesi nel tempo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Torino, sezione lavoro, ha sollevato la questione — in riferimento all’art. 3 della Costituzione — sull’art. 22, primo comma, lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153, sull’art. 10, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 e sull’art. 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. La pronuncia non è entrata nel merito della legittimità della disciplina del cumulo.

    Il principio

    La questione di legittimità costituzionale deve essere formulata in modo chiaro e completo: spetta al giudice rimettente individuare con precisione la norma applicabile e l’intervento richiesto. In difetto, la Corte non può pronunciarsi nel merito e dichiara l’inammissibilità.

    Domande e risposte

    La Corte ha deciso se il divieto di cumulo è legittimo?

    No. Si è fermata a una pronuncia di inammissibilità, senza valutare nel merito la conformità a Costituzione del divieto di cumulo.

    Cosa significa «inammissibile»?

    Significa che la questione, per come è stata posta dal giudice, non poteva essere esaminata nel merito: resta impregiudicata la possibilità di riproporla in termini corretti.

    Qual era il parametro invocato?

    L’art. 3 della Costituzione, cioè il principio di uguaglianza e ragionevolezza.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 212/2020 – Licenziamenti: il ricorso cautelare d’urgenza impedisce la decadenza

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966 sui licenziamenti, nella parte in cui non riconosceva che anche il deposito di un ricorso cautelare d’urgenza (ex artt. 669-bis, 669-ter e 700 cod. proc. civ.), entro 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale, è idoneo a evitare la decadenza. Il lavoratore che agisce in via cautelare non perde più il diritto di far valere le proprie ragioni.

    Di cosa si tratta

    Chi viene licenziato o subisce un atto del datore di lavoro (come un trasferimento) deve prima impugnarlo per iscritto entro 60 giorni e poi, entro i successivi 180 giorni, attivarsi in giudizio, altrimenti l’impugnazione perde efficacia. Il problema sollevato riguardava il lavoratore che, in quei 180 giorni, presenta non un ricorso ordinario di merito ma un ricorso cautelare d’urgenza ex art. 700 cod. proc. civ.: secondo il «diritto vivente» della Cassazione quel ricorso non bastava a impedire la decadenza.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale di Catania, sezione lavoro, ha censurato l’art. 6, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, perché non prevedeva l’idoneità del ricorso cautelare ante causam a impedire la decadenza. I parametri evocati erano gli artt. 3, 24, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU. Il caso nasceva da un lavoratore disabile che aveva impugnato in via d’urgenza un trasferimento in altra regione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui non prevede che l’impugnazione è inefficace se, entro 180 giorni, non è seguita — oltre che dal deposito del ricorso di merito o dalla richiesta di conciliazione/arbitrato — anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 cod. proc. civ. In sostanza, anche il ricorso d’urgenza vale a salvare l’impugnazione.

    Il principio

    Precludere al lavoratore, che ha tempestivamente attivato uno strumento idoneo come il ricorso cautelare, di ottenere una decisione per ragioni meramente formali costituisce una sanzione sproporzionata e irragionevole. Il ricorso d’urgenza, destinato a una decisione anticipatoria del merito, deve essere riconosciuto come atto idoneo a impedire la decadenza.

    Domande e risposte

    Cosa cambia per chi impugna un licenziamento?

    Se nei 180 giorni il lavoratore deposita un ricorso cautelare d’urgenza, questo è ora idoneo a impedire la decadenza, al pari del ricorso di merito o della richiesta di conciliazione.

    Quali termini restano in vigore?

    Restano i due termini: 60 giorni per l’impugnazione stragiudiziale e 180 giorni per l’azione giudiziale. La sentenza aggiunge solo il ricorso cautelare tra gli atti idonei a rispettare il secondo termine.

    Perché la vecchia interpretazione era incostituzionale?

    Perché impediva una decisione nel merito per motivi puramente formali, pur avendo il lavoratore agito tempestivamente con uno strumento processuale idoneo: una sanzione sproporzionata rispetto alle esigenze di certezza del datore di lavoro.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 249/2020 – Equa riparazione per durata irragionevole del processo (legge Pinto)

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla norma della legge Pinto che fissa il termine per proporre la domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata del processo.

    Di cosa si tratta

    La cosiddetta legge Pinto consente di ottenere un’equa riparazione quando un processo dura oltre il termine ragionevole. Una specifica disposizione regola entro quale termine va presentata la relativa domanda.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001 (inserito dal d.l. n. 83 del 2012, conv. legge n. 134 del 2012), in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.

    Il principio

    La disciplina del termine per chiedere l’equa riparazione ex legge Pinto non si pone in contrasto con l’art. 6 CEDU e con l’art. 117, primo comma, della Costituzione: il bilanciamento operato dal legislatore è compatibile con il diritto a un processo di durata ragionevole.

    Domande e risposte

    Cos’è la legge Pinto?

    È la legge n. 89 del 2001 che riconosce un’equa riparazione a chi subisce un processo di durata superiore al termine ragionevole.

    Cosa contestava il giudice rimettente?

    La norma sul termine per proporre la domanda di equa riparazione, ritenendola in contrasto con l’art. 6 CEDU tramite l’art. 117, primo comma, Cost.

    Com’è finita?

    La questione è stata dichiarata non fondata: la norma è rimasta in vigore.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — invocato, nel primo comma, sul vincolo del rispetto degli obblighi internazionali, qui l’art. 6 CEDU.
  • Corte cost. n. 248/2020 – Procedibilità a querela delle lesioni stradali (art. 590-bis c.p.)

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    La Corte costituzionale ha salvato la riforma del 2018 sul regime di procedibilità di alcuni reati e l’art. 590-bis del codice penale sulle lesioni stradali: ha dichiarato le questioni in parte inammissibili, in parte manifestamente infondate, in parte non fondate.

    Di cosa si tratta

    Il d.lgs. n. 36 del 2018 ha modificato il regime di procedibilità di vari reati, rendendone alcuni perseguibili solo a querela della persona offesa anziché d’ufficio. Restavano dubbi su come questo regime si combinasse con il reato di lesioni personali stradali (art. 590-bis c.p.).

    La questione di legittimità costituzionale

    Il GIP di Treviso, il Tribunale di Milano e il Tribunale di Pisa hanno sollevato questioni sul d.lgs. n. 36 del 2018 e sull’art. 590-bis del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, 76 e 77, primo comma, della Costituzione, lamentando, tra l’altro, eccesso di delega e irragionevolezza del regime di procedibilità.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sull’art. 590-bis c.p. riferita all’art. 24 Cost. (Tribunale di Pisa); manifestamente infondate le questioni sul d.lgs. n. 36 del 2018 riferite agli artt. 3, 25, 76 e 77 Cost. (Treviso e Milano); non fondata la questione sull’art. 590-bis c.p. riferita all’art. 3 Cost. (Pisa).

    Il principio

    La riforma del 2018 sul regime di procedibilità e la disciplina delle lesioni personali stradali resistono al vaglio di costituzionalità: non vi è eccesso di delega né irragionevolezza nel modo in cui il legislatore ha articolato i casi di procedibilità d’ufficio e a querela.

    Domande e risposte

    Cosa stabilisce l’art. 590-bis c.p.?

    Disciplina il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime, introdotto per sanzionare in modo specifico chi cagiona lesioni alla guida violando le norme sulla circolazione.

    La riforma del 2018 è stata confermata?

    Sì. La Corte ha respinto tutte le censure, dichiarandole inammissibili, manifestamente infondate o non fondate.

    C’era un eccesso di delega?

    No. La Corte ha escluso la violazione degli artt. 76 e 77 Cost. sul corretto esercizio della delega legislativa.

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  • Corte cost. n. 247/2020 – Esoneri urbanistici del Veneto sul contributo di costruzione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte illegittime le norme del Veneto che esoneravano dal contributo di costruzione alcuni interventi edilizi, ritenendole in contrasto con i principi statali in materia edilizia; ha invece salvato un’ipotesi di esonero.

    Di cosa si tratta

    Chi realizza interventi edilizi versa di norma un contributo di costruzione. Il Veneto aveva introdotto esoneri da tale contributo per alcune categorie di interventi, in particolare per cambi di destinazione d’uso di immobili legati all’identità storico-culturale del territorio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Lo Stato ha impugnato gli artt. 11 e 20 della legge reg. Veneto n. 29 del 2019, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, sostenendo che gli esoneri dal contributo di costruzione e le procedure introdotte violassero i principi fondamentali statali in materia di governo del territorio fissati dal d.P.R. n. 380 del 2001.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato illegittimo l’art. 11 nella parte in cui (tramite il nuovo art. 40-bis della legge reg. n. 11 del 2004) esonerava dal contributo di costruzione i cambi di destinazione d’uso con aumento di valore; ha dichiarato illegittimo l’art. 20; ha invece dichiarato non fondata la questione sull’esonero relativo all’ipotesi prevista dall’art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001.

    Il principio

    Le Regioni non possono introdurre esoneri dal contributo di costruzione che si discostino dai principi fondamentali statali in materia edilizia; resta invece legittimo l’esonero che si mantiene entro le ipotesi già previste dalla normativa statale.

    Domande e risposte

    Tutti gli esoneri veneti sono stati annullati?

    No. La Corte ha annullato l’art. 20 e parte dell’art. 11, ma ha salvato l’esonero riconducibile all’ipotesi già prevista dall’art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001.

    Qual era il parametro violato?

    L’art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali statali in materia di governo del territorio (d.P.R. n. 380 del 2001).

    Cosa riguardava l’esonero annullato?

    Soprattutto i cambi di destinazione d’uso con aumento di valore degli immobili legati alla memoria e identità storico-culturale del territorio.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — invocato sul riparto di competenze legislative in materia di governo del territorio tra Stato e Regioni.
  • Corte cost. n. 246/2020 – Canoni regionali sul demanio idrico per reti di comunicazione elettronica

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    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del Veneto che imponeva agli operatori di telecomunicazione canoni regionali per l’occupazione del demanio idrico, perché in contrasto con il principio statale secondo cui tali oneri possono essere stabiliti solo per legge.

    Di cosa si tratta

    Per posare cavi e impianti di comunicazione elettronica gli operatori occupano spesso beni del demanio idrico (fiumi, canali). Il Veneto aveva previsto che, in questi casi, fosse dovuto un canone fissato dalla Giunta regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il TAR Veneto, nel giudizio tra Telecom Italia e la Regione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 83, comma 4-sexies, della legge reg. Veneto n. 11 del 2001 (aggiunto dalla legge reg. n. 43 del 2018), in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, ritenendola in deroga all’art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, che vieta canoni non stabiliti per legge.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 4-sexies, della legge reg. Veneto n. 11 del 2001.

    Il principio

    Le Regioni non possono imporre agli operatori di comunicazione elettronica canoni per l’occupazione del demanio idrico non previsti dalla legge: l’art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, posto a tutela della concorrenza, riserva allo Stato la determinazione di tali oneri.

    Domande e risposte

    Quale norma è stata annullata?

    L’art. 83, comma 4-sexies, della legge regionale del Veneto n. 11 del 2001, che imponeva canoni regionali sul demanio idrico per le reti di comunicazione elettronica.

    Perché la norma era incostituzionale?

    Perché derogava all’art. 93 del codice delle comunicazioni elettroniche, che vieta canoni non stabiliti per legge, ledendo la competenza statale in materia di tutela della concorrenza.

    Quali effetti ha la decisione?

    Gli operatori non sono più tenuti a pagare il canone regionale veneto previsto da quella norma per l’occupazione del demanio idrico.

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  • Corte cost. n. 245/2020 – Reclamo del PM contro la scarcerazione di detenuti al 41-bis per emergenza Covid

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulle norme che, durante l’emergenza Covid, hanno introdotto un meccanismo di rivalutazione e di controllo sulle scarcerazioni o sui differimenti di pena concessi a detenuti per reati gravi e in regime di 41-bis.

    Di cosa si tratta

    Nella prima fase della pandemia diversi detenuti per criminalità organizzata o sottoposti al regime del 41-bis avevano ottenuto la detenzione domiciliare o il differimento della pena per ragioni sanitarie. Il legislatore intervenne con norme d’urgenza che imponevano una periodica rivalutazione di tali misure.

    La questione di legittimità costituzionale

    I giudici di sorveglianza di Sassari, Avellino e Spoleto hanno sollevato questioni sugli artt. 2 e 5 del d.l. n. 29 del 2020 e sull’art. 2-bis del d.l. n. 28 del 2020 (conv. legge n. 70 del 2020), in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 32, 102, 104 e 111 della Costituzione, lamentando la lesione del diritto di difesa del detenuto, dei principi sul giusto processo e dell’autonomia della magistratura di sorveglianza.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni riferite agli artt. 3, 24, 32 e 111 Cost. sollevate dai Tribunali di sorveglianza di Sassari e Avellino e dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto, e manifestamente infondate quelle riferite agli artt. 27, 102 e 104 Cost. sollevate dal Tribunale di Sassari.

    Il principio

    Il meccanismo di rivalutazione delle misure extramurarie concesse per ragioni sanitarie a detenuti pericolosi non viola il diritto di difesa, il giusto processo né l’autonomia della magistratura di sorveglianza: si tratta di un controllo legittimo a tutela di esigenze di sicurezza.

    Domande e risposte

    A chi si applicavano queste norme?

    A detenuti e internati per delitti di criminalità organizzata, terroristica o mafiosa e a quelli in regime di 41-bis che avevano ottenuto misure extramurarie per ragioni connesse all’emergenza Covid.

    Le norme sono state annullate?

    No. La Corte ha dichiarato non fondate e in parte manifestamente infondate tutte le questioni sollevate.

    Il detenuto poteva difendersi nella rivalutazione?

    Sì: la Corte ha ritenuto che il meccanismo non comprimesse il diritto di difesa, restando aperta la decisione del tribunale di sorveglianza.

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  • Corte cost. n. 244/2020 – Integrazione regionale al trattamento di fine servizio dei dipendenti dell’Emilia-Romagna

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    La Corte costituzionale ha salvato le norme dell’Emilia-Romagna che mantenevano un’integrazione regionale al trattamento di fine servizio per i dipendenti già in servizio: in parte ha dichiarato le questioni inammissibili, in parte non fondate.

    Di cosa si tratta

    La Regione Emilia-Romagna riconosceva da tempo ai propri dipendenti un’integrazione regionale al trattamento di fine servizio (TFS). Pur abrogando la legge istitutiva, aveva fatto salva questa integrazione per i dipendenti già in servizio con almeno un anno di anzianità.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, nel giudizio di parificazione del rendiconto 2018, ha sollevato questioni sugli artt. 1 e 8 della legge reg. n. 58 del 1982, sull’art. 15, comma 3, della legge reg. n. 2 del 2015 e sull’art. 8 della legge reg. n. 13 del 2016, in riferimento agli artt. 3, 36, 81, 97, 117 e 119 della Costituzione, lamentando invasione di competenze statali (previdenza e ordinamento civile) e difetto di copertura finanziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni riferite agli artt. 3, 36, 117, terzo comma, e 119 Cost. e quella sull’art. 8, comma 1, in riferimento all’art. 81; ha dichiarato non fondate le questioni riferite all’art. 117, secondo comma, lettere l) e o), e quelle sulla copertura finanziaria ex art. 81, terzo comma, Cost.

    Il principio

    L’integrazione regionale al trattamento di fine servizio già riconosciuta ai dipendenti in servizio resiste al vaglio costituzionale: le norme regionali che la mantengono non invadono le competenze statali né violano l’obbligo di copertura finanziaria.

    Domande e risposte

    Cosa decideva la Corte dei conti?

    Stava effettuando la parificazione del rendiconto regionale 2018 e, dubitando della legittimità delle spese per il TFS integrativo, ha sollevato la questione invece di parificare i relativi capitoli.

    L’integrazione è stata cancellata?

    No. Le norme che la mantenevano per i dipendenti già in servizio sono state salvate: le questioni sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte non fondate.

    Perché alcune questioni sono inammissibili?

    Per profili di motivazione e di rilevanza non superati dal giudice rimettente su singoli parametri, come gli artt. 3 e 36 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 243/2020 – Notifica via PEC ammessa anche per altre norme siciliane

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    Con una pronuncia gemella della n. 242/2020, la Corte costituzionale ha confermato che la notifica via PEC del ricorso statale in via principale è valida, ha respinto l’eccezione della Regione Siciliana e ha rinviato la causa a nuovo ruolo.

    Di cosa si tratta

    Anche in questo giudizio lo Stato aveva impugnato norme della Regione Siciliana notificando il ricorso solo via PEC; la Regione eccepiva l’inammissibilità del ricorso per asserita irritualità di tale notifica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Oggetto del giudizio preliminare erano gli artt. 5, 6, 12, comma 1, lettere a), b) e d), e 15 della legge della Regione Siciliana n. 13 del 2019. La questione preliminare riguardava la validità della notifica via PEC del ricorso in via principale, contestata dalla Regione che richiamava la sentenza n. 200 del 2019.

    La decisione della Corte

    La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità, riconoscendo — con gli stessi argomenti della pronuncia n. 242 del 2020 — la validità della notifica a mezzo PEC dei ricorsi in via principale, e ha rinviato la causa a nuovo ruolo per consentire la discussione del merito.

    Il principio

    La notifica via PEC dei ricorsi in via principale è valida; l’affermazione contraria della sentenza n. 200 del 2019 va circoscritta al caso particolare in cui era stata pronunciata.

    Domande e risposte

    Qual è la differenza con l’ordinanza n. 242/2020?

    Riguarda altre disposizioni della stessa legge regionale siciliana (artt. 5, 6, 12 e 15); il principio sulla notifica via PEC è identico.

    La Corte ha deciso il merito?

    No. Ha deciso solo l’eccezione preliminare sulla notifica e ha rinviato la causa a nuovo ruolo per la discussione del merito.

    La PEC è ora utilizzabile per impugnare le leggi regionali?

    Sì: la Corte ha riconosciuto la validità di questa modalità di notifica per i ricorsi in via principale.

  • Corte cost. n. 242/2020 – Notifica via PEC del ricorso in via principale ammessa

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    La Corte costituzionale ha stabilito che la notifica via PEC dei ricorsi che aprono un giudizio di legittimità costituzionale in via principale è valida. Ha quindi respinto l’eccezione della Regione Siciliana e, vista la novità della questione, ha rinviato la causa a nuovo ruolo.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato aveva impugnato alcune norme della Regione Siciliana notificando il ricorso esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). La Regione sosteneva che questa modalità non fosse ammessa nei giudizi davanti alla Corte e che quindi lo Stato fosse decaduto dal potere di impugnazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Oggetto del giudizio preliminare erano gli artt. 4, commi 1 e 2, e 13 della legge della Regione Siciliana n. 13 del 2019, ma la Corte si è pronunciata anzitutto sull’eccezione pregiudiziale sollevata dalla Regione: la presunta inammissibilità del ricorso statale per irritualità della notifica via PEC. La Regione richiamava la precedente sentenza n. 200 del 2019.

    La decisione della Corte

    La Corte ha respinto l’eccezione di inammissibilità. Attraverso il rinvio dell’art. 22 della legge n. 87 del 1953 al codice del processo amministrativo e, tramite questo, al codice di procedura civile e alle leggi speciali (in particolare la legge n. 53 del 1994), ha riconosciuto che la notifica via PEC dei ricorsi in via principale è validamente effettuabile. Data la novità e l’affidamento della Regione sulla sentenza n. 200 del 2019, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo.

    Il principio

    La notifica a mezzo PEC è ammessa per i ricorsi introduttivi dei giudizi di legittimità costituzionale in via principale: la precedente affermazione contraria della sentenza n. 200 del 2019 va precisata, essendo stata resa in un contesto particolare.

    Domande e risposte

    La notifica via PEC del ricorso statale era valida?

    Sì. La Corte ha riconosciuto che la notifica a mezzo PEC dei ricorsi in via principale è validamente effettuabile, respingendo l’eccezione della Regione.

    Perché la causa è stata rinviata a nuovo ruolo?

    Per la novità della questione e per l’affidamento riposto dalla Regione sulla precedente sentenza n. 200 del 2019, così da consentire alle parti di discutere il merito in una nuova udienza.

    Su quale base normativa si fonda l’ammissibilità della PEC?

    Sul rinvio dell’art. 22 della legge n. 87 del 1953 al processo amministrativo e, tramite questo, al codice di procedura civile e alla legge n. 53 del 1994 che consente le notificazioni via PEC.

  • Corte cost. n. 271/2020 – Intervento inammissibile nel giudizio su PMA e stato civile

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    Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile l’intervento di un soggetto terzo nel giudizio di legittimità costituzionale, promosso dalla Corte di cassazione, in materia di procreazione medicalmente assistita e stato civile.

    Di cosa si tratta

    Nel giudizio costituzionale promosso dalla Corte di cassazione su norme relative alla procreazione medicalmente assistita, al diritto internazionale privato e allo stato civile, un soggetto terzo ha chiesto di intervenire. La Corte si è pronunciata su tale richiesta.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione prima civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 (procreazione medicalmente assistita), dell’art. 64, comma 1, lettera g), della legge n. 218 del 1995 e dell’art. 18 del d.P.R. n. 396 del 2000 (ordinamento dello stato civile).

    La decisione della Corte

    Con questa ordinanza la Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento del soggetto terzo (J.E. N.) nel giudizio indicato in epigrafe, senza pronunciarsi in questa sede sul merito delle questioni.

    Il principio

    Nel giudizio di legittimità costituzionale possono intervenire, di regola, solo le parti del giudizio principale e il Presidente del Consiglio dei ministri; l’intervento di soggetti terzi privi di un interesse qualificato e direttamente inciso dall’esito è inammissibile.

    Domande e risposte

    Cosa decide questa ordinanza?

    Decide soltanto sull’ammissibilità dell’intervento di un terzo nel giudizio, dichiarandolo inammissibile, senza esaminare il merito delle questioni sulla PMA.

    Chi aveva sollevato le questioni di merito?

    La Corte di cassazione, sezione prima civile, in un procedimento in materia di procreazione medicalmente assistita e di trascrizione nello stato civile.

    Perché l’intervento è inammissibile?

    Perché nel giudizio costituzionale l’intervento di terzi è consentito solo a chi sia titolare di un interesse qualificato e direttamente inciso dall’esito del giudizio.

  • Corte cost. n. 270/2020 – Vincoli urbanistici di piano in Lombardia: norma in parte illegittima

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 12, della legge urbanistica della Regione Lombardia sul governo del territorio, dichiarando inammissibile l’ulteriore questione riferita alla CEDU.

    Di cosa si tratta

    La legge lombarda sul governo del territorio prevedeva che i vincoli preordinati all’espropriazione, contenuti nel piano dei servizi, decadessero a determinate condizioni. Il TAR Lombardia ha dubitato della legittimità costituzionale di tale disciplina.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione di Brescia, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 12, della legge reg. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (governo del territorio), anche in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 12, secondo periodo, della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, limitatamente alla parte relativa alla decadenza dei vincoli preordinati all’espropriazione realizzabili esclusivamente dalla pubblica amministrazione; ha invece dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla CEDU.

    Il principio

    La disciplina regionale sulla decadenza dei vincoli urbanistici preordinati all’espropriazione è costituzionalmente illegittima nella parte in cui ne fa dipendere il mantenimento dall’inserimento dell’intervento nel programma triennale delle opere pubbliche, quando l’opera sia realizzabile solo dalla pubblica amministrazione.

    Domande e risposte

    Cosa stabiliva la norma lombarda?

    Che i vincoli preordinati all’espropriazione, previsti dal piano dei servizi, decadessero se entro cinque anni l’intervento non veniva inserito nel programma triennale delle opere pubbliche.

    Quale è stato l’esito?

    La Corte ha dichiarato in parte illegittima la norma e ha dichiarato inammissibile la distinta questione riferita all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla CEDU.

    Quale parametro era invocato per la parte inammissibile?

    L’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU, sulla tutela della proprietà.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — è il parametro, riferito al primo comma in relazione alla CEDU, su cui si fondava la questione poi dichiarata inammissibile.