Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 193/2020 – Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina tra i reati ostativi: questioni non fondate sull’irretroattività

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    Con la sentenza n. 193 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni relative all’inserimento del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina tra i reati ostativi e all’applicazione nel tempo di tale modifica.

    Di cosa si tratta

    L’art. 3-bis del decreto-legge n. 7 del 2015 ha incluso il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nel catalogo dei reati ostativi dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, con la conseguenza di subordinare i benefici penitenziari alla collaborazione con la giustizia.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di assise d’appello di Brescia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis del d.l. n. 7 del 2015, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU, sotto il profilo dell’applicazione retroattiva del regime ostativo.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni, in coerenza con il proprio orientamento (sentenza n. 32 del 2020) secondo cui le ricadute sulla concedibilità dei benefici penitenziari derivanti dall’inclusione di nuovi reati nel catalogo dell’art. 4-bis non sono coperte, in via generale, dalla garanzia di irretroattività della legge penale.

    Il principio

    L’inserimento di un nuovo reato nel catalogo dei reati ostativi dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario incide sull’esecuzione della pena e non viola, di per sé, il principio di irretroattività della legge penale, fatte salve le precisazioni rese in motivazione sui benefici incidenti sulla qualità e quantità della pena.

    Domande e risposte

    Quale norma era contestata?

    L’art. 3-bis del d.l. n. 7 del 2015, che ha incluso il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina tra i reati ostativi dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario.

    Qual era il dubbio del giudice di Brescia?

    Che l’applicazione retroattiva del nuovo regime ostativo violasse il principio di irretroattività della legge penale (art. 25 Cost. e art. 7 CEDU).

    Come ha deciso la Corte?

    Ha respinto le questioni nei sensi di cui in motivazione, richiamando l’orientamento della sentenza n. 32 del 2020.

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  • Corte cost. n. 144/2020 – Legge di stabilità siciliana: illegittima la norma applicata oltre le aree protette

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33 della legge della Regione Siciliana n. 1 del 2019, nella parte in cui si applica anche alle aree del territorio regionale diverse da quelle protette, e ha dichiarato inammissibili le questioni sugli artt. 24 e 25 della stessa legge.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguardava alcune disposizioni della legge di stabilità della Regione Siciliana per il 2019. Il Governo ne aveva impugnato tre articoli (24, 25 e 33), ritenendoli in contrasto con la Costituzione.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 24, 25 e 33 della legge reg. Siciliana n. 1 del 2019, evocando tra l’altro gli artt. 97, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte, riservando a separate pronunce le ulteriori questioni, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33 nella parte in cui si applica anche alle aree diverse da quelle protette. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni sugli artt. 24 e 25, promosse in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera e), Cost.

    Il principio

    L’art. 33 della legge regionale è costituzionalmente illegittimo nella misura in cui estende la propria applicazione oltre le aree protette; le censure sugli artt. 24 e 25 sono invece inammissibili per i parametri evocati.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte sull’art. 33?

    Ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale nella parte in cui si applica anche alle aree del territorio regionale diverse da quelle protette.

    E sugli artt. 24 e 25?

    Le relative questioni sono state dichiarate inammissibili in riferimento agli artt. 97, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

    La decisione ha esaurito il giudizio?

    No: la Corte ha riservato a separate pronunce la decisione sulle ulteriori questioni promosse con lo stesso ricorso.

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  • Corte cost. n. 164/2020 – Posizioni organizzative a elevata responsabilità nell’Agenzia delle entrate

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    La Corte dichiara non fondate le questioni sulla norma che ha disciplinato le posizioni organizzative a elevata responsabilità (POER) presso l’Agenzia delle entrate: la disciplina non viola i principi di eguaglianza, accesso ai pubblici uffici, buon andamento e rispetto del giudicato costituzionale.

    Di cosa si tratta

    Dopo che una precedente sentenza aveva colpito gli incarichi dirigenziali conferiti senza concorso nell’Agenzia delle entrate, la legge n. 205 del 2017 aveva introdotto le posizioni organizzative a elevata responsabilità. Un’organizzazione sindacale (Dirpubblica) ne contestava la legittimità, ritenendole un modo per eludere la regola del concorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 1, comma 93, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione. Giudice rimettente: il TAR per il Lazio, sezione seconda-ter.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate, sia quelle riferite alle lettere a), b), c) e d) (artt. 3, 51, 97 e 136 Cost.) sia quella riferita alla lettera e) (artt. 3, 51 e 97 Cost.).

    Il principio

    La creazione di posizioni organizzative a elevata responsabilità, distinte dagli incarichi dirigenziali e non comportanti l’attribuzione di funzioni dirigenziali, non aggira la regola del pubblico concorso né viola il giudicato costituzionale, rientrando nella discrezionalità del legislatore nell’organizzazione degli uffici.

    Domande e risposte

    Cosa sono le POER?

    Sono le posizioni organizzative a elevata responsabilità: incarichi previsti presso l’Agenzia delle entrate, distinti dagli incarichi dirigenziali e privi delle relative funzioni.

    Perché si dubitava della loro legittimità?

    Perché si temeva che servissero ad attribuire compiti dirigenziali senza concorso, eludendo l’art. 97 Cost. e una precedente decisione della Corte (art. 136 Cost.).

    Come ha deciso la Corte?

    Ha dichiarato non fondate le questioni: le POER non equivalgono a incarichi dirigenziali e non violano il principio del concorso né il giudicato costituzionale.

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  • Corte cost. n. 192/2020 – Oblazione e rimessione in termini dopo la riqualificazione del fatto: questione non fondata

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    Con la sentenza n. 192 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sulla mancata previsione della rimessione in termini per chiedere l’oblazione quando il giudice riqualifica il fatto in un reato che la consente.

    Di cosa si tratta

    L’oblazione (art. 162-bis cod. pen.) consente, per alcune contravvenzioni, di estinguere il reato pagando una somma di denaro entro determinati termini processuali. L’art. 141, comma 4-bis, delle norme di attuazione del codice di procedura penale disciplina i termini per avanzare la relativa domanda.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Teramo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 141, comma 4-bis, delle norme di attuazione del cod. proc. pen., in relazione all’art. 162-bis cod. pen., in riferimento all’art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che l’imputato sia rimesso in termini per l’oblazione quando il giudice riqualifichi il fatto in dibattimento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione, osservando che né la direttiva 2012/13/UE né l’art. 48 della Carta dei diritti fondamentali UE impongono al legislatore di prevedere una rimessione in termini per accedere a riti premiali in caso di mera modifica della qualificazione giuridica del fatto.

    Il principio

    Il diritto di difesa non impone una rimessione in termini per chiedere l’oblazione ogniqualvolta il giudice riqualifichi giuridicamente il fatto contestato, purché l’imputato sia informato della modifica in tempo utile per reagire; spetta alla discrezionalità del legislatore disciplinare i termini di accesso ai riti premiali.

    Domande e risposte

    Cos’è l’oblazione?

    È una causa di estinzione di alcune contravvenzioni che si realizza pagando una somma di denaro entro termini stabiliti, evitando il processo e la condanna.

    Cosa chiedeva il giudice di Teramo?

    Di poter rimettere l’imputato in termini per chiedere l’oblazione quando il giudice, in dibattimento, riqualifica il fatto in un reato che la ammette.

    Come si è conclusa?

    Con una declaratoria di non fondatezza: la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa non imponga quella rimessione in termini.

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  • Corte cost. n. 143/2020 – Contenimento della spesa: le modifiche calabresi superano il vaglio costituzionale

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibile e in parte non fondata (nei sensi di cui in motivazione) la questione sulla legge della Regione Calabria n. 30 del 2019, che modificava le misure di contenimento della spesa regionale.

    Di cosa si tratta

    Il caso riguardava una legge della Regione Calabria che modificava precedenti misure di contenimento della spesa pubblica regionale. Il Governo riteneva che le modifiche allentassero quei vincoli, con possibili effetti sull’equilibrio di bilancio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge reg. Calabria n. 30 del 2019, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, lamentando il pregiudizio all’equilibrio di bilancio e al buon andamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 117, terzo comma. Quanto agli artt. 81, terzo comma, e 97, primo comma, ha respinto le censure interpretando la legge, anche alla luce della relazione finanziaria di accompagnamento, nel senso che le disposizioni non possono comportare un aumento di spesa a carico del bilancio regionale: le questioni sono state dichiarate non fondate nei sensi di cui in motivazione.

    Il principio

    Interpretata in conformità alla clausola di invarianza finanziaria e alla relazione finanziaria di accompagnamento, la legge regionale non implica spese ulteriori a carico del bilancio: così intesa, è compatibile con i principi costituzionali sull’equilibrio di bilancio e il buon andamento.

    Domande e risposte

    Cosa significa «non fondate nei sensi di cui in motivazione»?

    Significa che la norma è salva solo se interpretata nel modo indicato dalla Corte: qui, nel senso che non può comportare aumenti di spesa a carico del bilancio regionale.

    Che rilievo ha avuto la relazione finanziaria?

    Ha confermato l’invarianza finanziaria della legge, contribuendo a un’interpretazione conforme a Costituzione; la Corte ha notato che il ricorrente non l’aveva considerata.

    Tutte le censure sono state respinte?

    La censura sull’art. 117, terzo comma, è stata dichiarata inammissibile; quelle sugli artt. 81 e 97 sono state respinte nei sensi indicati in motivazione.

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  • Corte cost. n. 163/2020 – Legge regionale di interpretazione autentica e società in house in Calabria

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    La Corte dichiara in parte l’illegittimità costituzionale e in parte l’inammissibilità delle questioni sulla legge calabrese di interpretazione autentica che sottraeva le società in house e controllate dalla Regione a determinate regole, in riferimento a vincoli di finanza pubblica.

    Di cosa si tratta

    La Regione Calabria aveva approvato una legge di interpretazione autentica per stabilire che certe disposizioni regionali non si applicassero alle società in house providing e a quelle controllate dalla Regione operanti nel trasporto pubblico locale. Il Governo l’ha impugnata per contrasto con i principi di finanza pubblica e di coordinamento.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnata la legge della Regione Calabria 31 maggio 2019, n. 16 (interpretazione autentica dell’art. 1 della legge reg. n. 11 del 2015), in riferimento agli artt. 81, 97 [recte: 97, secondo comma] e 117, terzo comma, della Costituzione. Il giudizio è stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha accolto in parte il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale di una parte della legge regionale, e ha dichiarato inammissibile la questione relativa al contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost.

    Il principio

    La legge regionale di interpretazione autentica non può sottrarre le società pubbliche regionali ai vincoli statali di finanza pubblica e di coordinamento; ove lo faccia, viola i parametri costituzionali in materia di equilibrio di bilancio e buon andamento.

    Domande e risposte

    Che cos’è una legge di interpretazione autentica?

    È una legge con cui il legislatore chiarisce, con efficacia retroattiva, il significato di una norma precedente; qui la Regione la usava per escludere alcune società pubbliche da determinate regole.

    Qual è stato l’esito complessivo?

    Misto: la Corte ha dichiarato in parte l’illegittimità costituzionale della legge regionale e in parte l’inammissibilità della questione riferita all’art. 117, terzo comma, Cost.

    Chi ha promosso il giudizio?

    Il Presidente del Consiglio dei ministri, in via principale, impugnando direttamente la legge della Regione Calabria.

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  • Corte cost. n. 111/2020 – Ponte Morandi: ammesso l’intervento dei proprietari espropriati nel giudizio sull’indennità

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    La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile l’intervento di numerosi proprietari di immobili ceduti o espropriati per la ricostruzione del Ponte Morandi, nel giudizio costituzionale sulla norma che fissava l’indennità loro spettante, autorizzandoli a prendere visione e copia degli atti del processo.

    Di cosa si tratta

    Dopo il crollo del Ponte Morandi, il decreto-legge n. 109 del 2018 aveva dettato regole speciali per la ricostruzione, tra cui la determinazione dell’indennità per chi cedeva o vedeva espropriati i propri immobili. Un gruppo di proprietari ha chiesto di intervenire nel giudizio costituzionale che riguarda proprio quella indennità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Nel giudizio incidentale promosso dal TAR Liguria sull’art. 1-bis e altre disposizioni del d.l. 28 settembre 2018, n. 109 (conv. legge n. 130 del 2018), un gruppo di proprietari ha chiesto di intervenire ai sensi degli artt. 4 e 4-bis delle Norme integrative, sostenendo di avere un interesse qualificato perché titolari di immobili ceduti o espropriati con indennità calcolata in base alla norma censurata.

    La decisione della Corte

    La Corte ha ritenuto ammissibile l’intervento: i richiedenti hanno un interesse qualificato, direttamente e immediatamente inciso dall’esito del giudizio, perché un’eventuale illegittimità della norma priverebbe di base legale la quantificazione dell’indennità e gli stessi atti di cessione o esproprio. Li ha quindi autorizzati a prendere visione e copia degli atti.

    Il principio

    È ammissibile l’intervento nel giudizio incidentale di chi vanti una posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata in modo immediato e irrimediabile dall’esito del giudizio; in tal caso l’interveniente può essere autorizzato a prendere visione e trarre copia degli atti processuali.

    Domande e risposte

    Chi sono gli intervenienti ammessi?

    Un gruppo di proprietari di immobili nell’area del Ponte Morandi che hanno ceduto i loro beni, o in un caso ne sono stati espropriati, ricevendo un’indennità calcolata in base alla norma sottoposta al giudizio della Corte.

    Perché il loro intervento è stato ammesso?

    Perché vantano un interesse qualificato, direttamente e immediatamente inciso dall’esito del giudizio: l’eventuale illegittimità della norma toglierebbe base legale alla loro indennità e agli atti di cessione o esproprio.

    Cosa decide questa ordinanza?

    Non decide il merito della legittimità costituzionale della norma, ma soltanto che gli intervenienti possono partecipare al giudizio e accedere agli atti processuali.

  • Cartella esattoriale mai notificata o notificata male: come bloccarla e cosa puoi contestare

    La risposta in breve

    Una cartella esattoriale mai notificata, o notificata male, è affetta da un vizio che puoi far valere: ma dal 2023 non puoi più impugnare il solo estratto di ruolo per annullarla, salvo che tu dimostri un pregiudizio concreto (Corte cost. n. 190/2023). Di regola, quindi, devi attendere e impugnare il primo atto che ti viene notificato — il pignoramento, l’intimazione di pagamento — entro 60 giorni, eccependo in quella sede il vizio di notifica della cartella e l’eventuale prescrizione del credito. La nullità della notifica dell’atto presupposto si riflette sull’atto successivo e può travolgerlo.

    Se invece dimostri un pregiudizio attuale (una gara pubblica, un pagamento PA bloccato, un finanziamento negato), puoi agire subito, senza aspettare. Vediamo come funziona, passo per passo.

    Il punto di partenza: cosa è cambiato con l’estratto di ruolo

    Per anni il contribuente che scopriva, consultando l’estratto di ruolo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, una cartella di cui ignorava l’esistenza, poteva impugnarla subito. Era la regola fissata dalle Sezioni Unite della Cassazione nel 2015 (sentenza n. 19704/2015).

    Questo regime è stato ribaltato. L’art. 12, comma 4-bis, del DPR n. 602/1973 — introdotto nel 2021 — stabilisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che la cartella invalidamente notificata, conosciuta tramite l’estratto, può essere impugnata direttamente solo in casi tassativi. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 190 del 17 ottobre 2023, ha dichiarato infondate (e in parte inammissibili) le questioni di legittimità sollevate contro questa norma, confermandone la tenuta costituzionale.

    La conseguenza pratica è netta: l’estratto di ruolo, da solo, non è più una chiave per aprire un contenzioso. Scoprire un debito non basta più per contestarlo. Serve un atto da impugnare, oppure un pregiudizio concreto.

    Quando puoi comunque impugnare subito: il pregiudizio concreto

    La stessa norma, e la lettura datane dalla Corte costituzionale, lascia aperta una porta. Puoi impugnare immediatamente la cartella invalidamente notificata, anche solo conosciuta tramite l’estratto di ruolo, se dimostri di subire un pregiudizio attuale e concreto. Le ipotesi tipiche indicate dalla norma sono:

    • il rischio di esclusione da una procedura di appalto o gara pubblica per la presenza di un debito iscritto a ruolo;
    • il blocco di un pagamento da parte di una pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 (la PA che deve pagarti più di 5.000 euro verifica la tua posizione e può sospendere il pagamento);
    • la perdita di un beneficio nei rapporti con la PA;
    • la richiesta di un mutuo o finanziamento ostacolata dalla pendenza.

    In questi casi l’interesse ad agire è immediato e l’impugnazione è ammessa subito. Fuori da queste ipotesi, devi attendere il primo atto che ti viene notificato. L’onere di provare il pregiudizio grava su di te: vanno allegati documenti (il bando di gara, la comunicazione di sospensione del pagamento, la lettera della banca), non basta affermarlo.

    Come si contesta la cartella mai notificata: si impugna l’atto successivo

    Se non hai un pregiudizio concreto da spendere subito, la difesa si sposta in avanti nel tempo. Resti in attesa che la Riscossione ti notifichi qualcosa: un’intimazione di pagamento, un preavviso di fermo, un’ipoteca, un pignoramento. Quel primo atto successivo regolarmente notificato è la tua occasione per far valere il vizio della cartella che lo precede.

    Le Sezioni Unite della Cassazione, con l’ordinanza n. 2098 del 29 gennaio 2025, hanno ribadito che, quando un atto della riscossione (ad esempio un pignoramento presso terzi) non è stato preceduto dalla valida notifica del titolo, il contribuente che contesta nel merito la pretesa — perché la cartella non gli è mai stata notificata o perché il credito è prescritto — deve rivolgersi al giudice tributario, davanti al quale quel pignoramento è il primo atto in cui la pretesa fiscale si manifesta. Il dato decisivo non è tanto il tipo di atto impugnato, quanto il contenuto della contestazione: è la natura del credito a determinare quale giudice è competente.

    In concreto: impugnando l’intimazione o il pignoramento entro 60 giorni dalla notifica, eccepisci che la cartella presupposta non ti è mai stata notificata (o lo è stata in modo nullo). Se l’eccezione è fondata, il vizio si propaga.

    Il vizio dell’atto presupposto si riflette sull’atto successivo

    È il cuore della difesa. Nella sequenza degli atti della riscossione (avviso → cartella → intimazione → pignoramento), ogni atto si fonda su quello precedente. Se un anello — la cartella — non è stato validamente notificato, l’atto successivo poggia sul vuoto.

    La Cassazione, con l’ordinanza n. 11474 del 2025, ha precisato che davanti al vizio di notifica dell’atto presupposto il contribuente ha due strade: può impugnare solo l’atto successivo notificato, facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica della cartella; oppure può impugnare sia l’atto successivo sia la cartella non notificata, contestando anche nel merito la pretesa. Un punto è rilevante: quando si lamenta esclusivamente l’omessa notifica dell’atto presupposto, la nullità non si considera sanata per il solo fatto che, conoscendo l’atto successivo, sei venuto a sapere dell’esistenza della cartella. La conoscenza sopravvenuta, in questo schema, non guarisce il vizio di notifica.

    I vizi di notifica: irreperibilità relativa e assoluta

    Non tutte le notifiche “andate male” sono uguali. La cartella si notifica secondo l’art. 26 del DPR n. 602/1973. Quando il destinatario non viene reperito, la legge distingue due situazioni che seguono procedure diverse — ed è proprio qui che spesso si annida il vizio.

    Irreperibilità relativa

    Si ha quando la residenza e l’indirizzo del destinatario sono conosciuti, ma la consegna non riesce perché in quel momento non si trova nessuno a cui consegnare l’atto (irreperibilità temporanea). In questo caso la notifica deve seguire la procedura dell’art. 140 del codice di procedura civile: deposito dell’atto, affissione dell’avviso e — passaggio cruciale — invio della raccomandata informativa al destinatario. Senza la raccomandata, la notifica è viziata.

    Irreperibilità assoluta

    Si ha quando nel Comune non esiste più alcuna residenza, dimora o domicilio del destinatario. Solo allora si applica la procedura semplificata dell’art. 60, comma 1, lett. e), del DPR n. 600/1973: deposito presso la casa comunale e affissione all’albo, senza raccomandata. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 258/2012, ha chiarito che questa procedura più spedita vale soltanto per l’irreperibilità assoluta.

    L’errore tipico della Riscossione è usare la procedura dell’irreperibilità assoluta (più comoda) quando il caso era di irreperibilità relativa: in tal caso la notifica è nulla, perché mancava la raccomandata informativa prevista dall’art. 140 c.p.c. Verificare quale procedura è stata seguita, e se l’irreperibilità assoluta era stata effettivamente documentata, è spesso il fulcro della difesa.

    La prescrizione: l’arma in più

    Una cartella mai notificata, oltre a essere viziata, è spesso anche vecchia. E il tempo lavora a tuo favore. Se la cartella non è mai stata notificata, non c’è mai stato un atto idoneo a interrompere la prescrizione: il credito può essersi estinto.

    I termini variano in base alla natura del credito iscritto a ruolo: a titolo orientativo, molti tributi locali e contributi maturano in tempi più brevi (spesso cinque anni), mentre per altri tributi erariali il termine può essere più lungo. Non esiste un termine unico: va individuato voce per voce, leggendo l’estratto di ruolo. La prescrizione si fa valere come eccezione nello stesso ricorso con cui impugni l’atto successivo. È un’arma autonoma: anche se il vizio di notifica non venisse riconosciuto, il credito prescritto resta inesigibile.

    Cosa fare, passo per passo

    1. Chiedi l’estratto di ruolo. È gratuito e lo ottieni dall’area riservata dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione o allo sportello. Ti mostra tutte le cartelle a tuo carico, gli importi e le date.
    2. Ricostruisci le notifiche. Per ogni cartella che non ricordi, chiedi (anche tramite accesso agli atti) la relata di notifica e gli avvisi di ricevimento. Verifica se e come ti è stata notificata: indirizzo corretto? raccomandata informativa presente? procedura coerente con la tua situazione?
    3. Valuta se hai un pregiudizio concreto. Se una gara, un pagamento PA o un finanziamento sono bloccati ora, puoi impugnare subito, allegando la prova del pregiudizio.
    4. Se non hai pregiudizio, prepara la difesa e attendi l’atto giusto. Non impugnare il solo estratto di ruolo: sarebbe inammissibile. Tieni pronta la documentazione per quando arriverà l’intimazione o il pignoramento.
    5. Impugna entro 60 giorni. Calcola con precisione il termine dalla notifica dell’atto successivo. Nel ricorso eccepisci insieme il vizio di notifica della cartella, l’eventuale prescrizione e ogni altro vizio di merito.
    6. Individua il giudice competente. Conta la natura del credito e il contenuto della contestazione: per i crediti tributari e quando contesti la pretesa nel merito, è di regola il giudice tributario; per crediti di natura diversa (ad esempio alcune sanzioni o contributi) e per i soli vizi formali dell’atto esecutivo può rilevare il giudice ordinario. Sbagliare giudice fa perdere tempo prezioso.

    Un caso pratico

    Tizio riceve un pignoramento presso terzi: la banca gli blocca parte del conto. Stupito, chiede l’estratto di ruolo e scopre una cartella di sei anni prima, relativa a un tributo, che afferma di non aver mai ricevuto. Recupera la relata: risulta una notifica per “irreperibilità” effettuata con deposito alla casa comunale e affissione all’albo, senza raccomandata informativa.

    Tizio, però, all’epoca risiedeva regolarmente all’indirizzo: era un caso, al massimo, di irreperibilità relativa, che avrebbe richiesto la procedura dell’art. 140 c.p.c. con la raccomandata. La notifica della cartella è quindi nulla.

    Tizio non impugna l’estratto di ruolo (sarebbe inammissibile). Impugna invece il pignoramento entro 60 giorni, eccependo: la nullità della notifica della cartella presupposta, che si riflette sul pignoramento; e, in subordine, la prescrizione del credito, dato che in sei anni nessun atto valido ne ha interrotto il decorso. Caio, suo cugino, in una situazione simile aveva invece un pregiudizio concreto — era escluso da una gara d’appalto per quel debito — e ha potuto agire subito. Sempronio, infine, aveva ricevuto regolarmente la cartella anni prima e non aveva fatto nulla: per lui non c’è vizio di notifica da spendere, e gli resta solo l’eventuale prescrizione.

    Domande frequenti

    Posso impugnare la cartella appena la scopro nell’estratto di ruolo?

    No, di regola. Dal 2021, e dopo la conferma della Corte costituzionale (sent. n. 190/2023), l’estratto di ruolo non è impugnabile. Puoi agire subito solo se dimostri un pregiudizio concreto e attuale (gara pubblica, blocco di un pagamento PA ex art. 48-bis, finanziamento negato). Altrimenti devi attendere il primo atto che ti viene notificato.

    Cosa succede se la cartella non mi è mai stata notificata davvero?

    Il vizio di notifica dell’atto presupposto si riflette sull’atto successivo e può travolgerlo. Lo fai valere impugnando l’intimazione o il pignoramento entro 60 giorni. La sola conoscenza sopravvenuta dell’atto non sana la nullità della notifica, quando questo è l’unico vizio che lamenti.

    Quanto tempo ho per agire?

    Il termine ordinario per il ricorso è di 60 giorni dalla notifica dell’atto che impugni (l’intimazione, il pignoramento). È un termine rigido: scaduto, la pretesa tende a consolidarsi. Per questo è essenziale calcolarlo con precisione dal momento della notifica.

    La prescrizione vale anche se perdo sul vizio di notifica?

    Sì. La prescrizione è un’eccezione autonoma: se il credito si è estinto per decorso del tempo senza atti interruttivi validi, resta inesigibile a prescindere dall’esito della contestazione sulla notifica. I termini variano però in base alla natura del credito e vanno verificati voce per voce.

  • Corte cost. n. 191/2020 – Custodia cautelare obbligatoria per il reato di associazione con finalità di terrorismo: questioni non fondate

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    Con la sentenza n. 191 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sulla presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per il delitto di associazione con finalità di terrorismo.

    Di cosa si tratta

    L’art. 275, comma 3, del codice di procedura penale prevede che, in presenza di gravi indizi per alcuni reati di particolare allarme — tra cui l’associazione con finalità di terrorismo dell’art. 270-bis cod. pen. — si applichi la custodia cautelare in carcere, salvo che manchino esigenze cautelari, senza possibilità di misure meno afflittive.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di assise di Torino ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non consente al giudice di soddisfare le esigenze cautelari con misure diverse dal carcere per il reato di cui all’art. 270-bis cod. pen.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo che, per il delitto di associazione con finalità di terrorismo, la presunzione relativa di adeguatezza della sola custodia in carcere non sia manifestamente irragionevole, in considerazione delle peculiari connotazioni del fenomeno terroristico.

    Il principio

    La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere fissata per il reato di associazione con finalità di terrorismo non viola i principi di eguaglianza, di libertà personale e di non colpevolezza, perché trova ragionevole fondamento nelle specifiche caratteristiche di pericolosità di quel tipo di associazione e resta superabile in mancanza di esigenze cautelari.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 275, comma 3, c.p.p.?

    Per alcuni reati gravi, tra cui l’associazione con finalità di terrorismo, impone in via di presunzione la custodia in carcere, salvo che non sussistano affatto esigenze cautelari.

    Cosa chiedeva il giudice di Torino?

    Di poter applicare misure cautelari meno afflittive del carcere anche per il reato di terrorismo, quando le esigenze cautelari possano essere soddisfatte altrimenti.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha respinto le questioni: per l’associazione terroristica la presunzione a favore del carcere è stata ritenuta non irragionevole.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 142/2020 – Società cancellate: il differimento quinquennale degli effetti fiscali è legittimo

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014: ai soli fini fiscali, l’estinzione della società cancellata dal registro delle imprese ha effetto solo dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione.

    Di cosa si tratta

    Quando una società viene cancellata dal registro delle imprese si estingue. La norma censurata prevede però che, ai soli fini degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi, questa estinzione abbia effetto solo trascorsi cinque anni, così consentendo all’Amministrazione finanziaria di notificare validamente gli atti.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Commissione tributaria provinciale di Benevento ha sollevato la questione sull’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, lamentando un eccesso di delega e una irragionevole disparità di trattamento rispetto alle obbligazioni di diritto comune.

    La decisione della Corte

    La Corte ha respinto entrambe le censure. Ha osservato che il differimento è coerente con il sistema tributario e con l’interesse fiscale alla garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato, e che non è configurabile una piena equiparazione tra obbligazioni tributarie e obbligazioni pecuniarie di diritto comune. Le questioni sono state dichiarate non fondate.

    Il principio

    Il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione delle società cancellate, ai soli fini fiscali, è giustificato dall’interesse fiscale e dalla particolarità delle obbligazioni tributarie, e non determina una disparità di trattamento costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa prevede l’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014?

    Prevede che, ai soli fini degli atti fiscali, l’estinzione della società cancellata dal registro delle imprese abbia effetto solo dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione.

    Perché non viola l’eguaglianza?

    Perché le obbligazioni tributarie non sono pienamente equiparabili a quelle di diritto comune, data la particolarità dei fini e dei presupposti e l’interesse fiscale dello Stato.

    Era stata superata la delega legislativa?

    No: la Corte ha escluso la violazione dell’art. 76 Cost., ritenendo la disposizione coerente con il sistema tributario complessivamente considerato.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 162/2020 – Estinzione del giudizio sul «decreto sicurezza» promosso dalla Regione Piemonte

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    Con questa ordinanza la Corte dichiara estinto il processo relativo all’impugnazione, da parte della Regione Piemonte, del cosiddetto «decreto sicurezza» del 2018. Il giudizio si chiude senza decisione nel merito.

    Di cosa si tratta

    La Regione Piemonte aveva impugnato in via principale l’intero decreto-legge n. 113 del 2018 (e la relativa legge di conversione n. 132 del 2018) in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica, lamentando vizi sia procedurali sia di lesione delle proprie competenze.

    La questione di legittimità costituzionale

    Erano impugnati l’intero decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, in riferimento agli artt. 77, 70 e 72 della Costituzione e, in via subordinata, singole disposizioni in riferimento a numerosi parametri (tra cui artt. 2, 3, 10, 32, 117, 118 e 119 Cost.). Il giudizio è stato promosso in via principale dalla Regione Piemonte.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo, senza esaminare nel merito le questioni proposte.

    Il principio

    Il giudizio in via principale si estingue quando viene meno l’interesse alla decisione, ad esempio per rinuncia al ricorso accettata o per sopravvenute vicende processuali: la Corte ne prende atto e chiude il procedimento senza pronuncia di merito.

    Domande e risposte

    Cosa significa che il processo è «estinto»?

    Significa che il giudizio si chiude senza una decisione sul merito delle questioni, di regola per rinuncia al ricorso o per il venir meno dell’interesse a proseguire.

    La Corte ha detto se il decreto fosse legittimo?

    No: l’estinzione impedisce ogni valutazione di legittimità costituzionale; le norme impugnate non sono state esaminate nel merito in questa sede.

    Chi aveva promosso il giudizio?

    La Regione Piemonte, in via principale, impugnando direttamente il decreto-legge n. 113 del 2018 e la sua legge di conversione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 110/2020 – Graduatorie della Regione Emilia-Romagna: processo estinto per rinuncia

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    La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sul ricorso statale contro l’art. 1 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 5 del 2019, in materia di utilizzo delle graduatorie concorsuali, dopo la rinuncia del Presidente del Consiglio dei ministri e l’accettazione della Regione.

    Di cosa si tratta

    La vicenda è parallela a quella della Regione Veneto: lo Stato aveva impugnato una legge emiliano-romagnola che permetteva di usare le graduatorie concorsuali per coprire posti ulteriori rispetto a quelli messi a concorso. Dopo l’abrogazione delle norme statali di riferimento, lo Stato ha rinunciato al ricorso.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1 della legge reg. Emilia-Romagna 3 giugno 2019, n. 5, in riferimento agli artt. 3, 51, 97, 117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, Cost., per contrasto con l’art. 1, commi 361 e 365, della legge n. 145 del 2018 e invasione della competenza statale in materia di ordinamento civile.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato estinto il processo. La rinuncia al ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, accettata dalla Regione Emilia-Romagna costituita, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso nel giudizio in via principale, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo: la sopravvenuta abrogazione delle norme-parametro statali può rendere privo di interesse il contenzioso.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva la legge emiliano-romagnola impugnata?

    Consentiva a Regione, agenzie, enti e aziende sanitarie regionali di usare le proprie graduatorie di idonei per coprire posti ulteriori rispetto a quelli messi a concorso, entro la vigenza delle graduatorie e in coerenza con il fabbisogno triennale di personale.

    Perché il giudizio si è chiuso senza decisione?

    Perché lo Stato ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato, anche a seguito dell’abrogazione dei commi statali di riferimento: la Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del processo.

    L’estinzione vale come riconoscimento della legittimità della norma?

    No: l’estinzione chiude il giudizio per ragioni processuali e non contiene alcun giudizio sulla conformità o meno della legge regionale alla Costituzione.

    Norme collegate