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La Corte dichiara non fondate le questioni sulla norma che ha disciplinato le posizioni organizzative a elevata responsabilità (POER) presso l’Agenzia delle entrate: la disciplina non viola i principi di eguaglianza, accesso ai pubblici uffici, buon andamento e rispetto del giudicato costituzionale.

Di cosa si tratta

Dopo che una precedente sentenza aveva colpito gli incarichi dirigenziali conferiti senza concorso nell’Agenzia delle entrate, la legge n. 205 del 2017 aveva introdotto le posizioni organizzative a elevata responsabilità. Un’organizzazione sindacale (Dirpubblica) ne contestava la legittimità, ritenendole un modo per eludere la regola del concorso.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 1, comma 93, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in riferimento agli artt. 3, 51, 97 e 136 della Costituzione. Giudice rimettente: il TAR per il Lazio, sezione seconda-ter.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate, sia quelle riferite alle lettere a), b), c) e d) (artt. 3, 51, 97 e 136 Cost.) sia quella riferita alla lettera e) (artt. 3, 51 e 97 Cost.).

Il principio

La creazione di posizioni organizzative a elevata responsabilità, distinte dagli incarichi dirigenziali e non comportanti l’attribuzione di funzioni dirigenziali, non aggira la regola del pubblico concorso né viola il giudicato costituzionale, rientrando nella discrezionalità del legislatore nell’organizzazione degli uffici.

Domande e risposte

Cosa sono le POER?

Sono le posizioni organizzative a elevata responsabilità: incarichi previsti presso l’Agenzia delle entrate, distinti dagli incarichi dirigenziali e privi delle relative funzioni.

Perché si dubitava della loro legittimità?

Perché si temeva che servissero ad attribuire compiti dirigenziali senza concorso, eludendo l’art. 97 Cost. e una precedente decisione della Corte (art. 136 Cost.).

Come ha deciso la Corte?

Ha dichiarato non fondate le questioni: le POER non equivalgono a incarichi dirigenziali e non violano il principio del concorso né il giudicato costituzionale.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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