Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sul ricorso statale contro l’art. 1 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 5 del 2019, in materia di utilizzo delle graduatorie concorsuali, dopo la rinuncia del Presidente del Consiglio dei ministri e l’accettazione della Regione.
Di cosa si tratta
La vicenda è parallela a quella della Regione Veneto: lo Stato aveva impugnato una legge emiliano-romagnola che permetteva di usare le graduatorie concorsuali per coprire posti ulteriori rispetto a quelli messi a concorso. Dopo l’abrogazione delle norme statali di riferimento, lo Stato ha rinunciato al ricorso.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1 della legge reg. Emilia-Romagna 3 giugno 2019, n. 5, in riferimento agli artt. 3, 51, 97, 117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, Cost., per contrasto con l’art. 1, commi 361 e 365, della legge n. 145 del 2018 e invasione della competenza statale in materia di ordinamento civile.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo. La rinuncia al ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, accettata dalla Regione Emilia-Romagna costituita, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative.
Il principio
La rinuncia al ricorso nel giudizio in via principale, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo: la sopravvenuta abrogazione delle norme-parametro statali può rendere privo di interesse il contenzioso.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la legge emiliano-romagnola impugnata?
Consentiva a Regione, agenzie, enti e aziende sanitarie regionali di usare le proprie graduatorie di idonei per coprire posti ulteriori rispetto a quelli messi a concorso, entro la vigenza delle graduatorie e in coerenza con il fabbisogno triennale di personale.
Perché il giudizio si è chiuso senza decisione?
Perché lo Stato ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato, anche a seguito dell’abrogazione dei commi statali di riferimento: la Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del processo.
L’estinzione vale come riconoscimento della legittimità della norma?
No: l’estinzione chiude il giudizio per ragioni processuali e non contiene alcun giudizio sulla conformità o meno della legge regionale alla Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza, evocato dallo Stato.
- Art. 51 della Costituzione — Accesso ai pubblici uffici in condizioni di eguaglianza.
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento e regola del concorso pubblico.
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze Stato-Regioni, profilo centrale del ricorso.
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