Testo dell'articoloIn aggiornamento

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato estinto il processo sul ricorso statale contro l’art. 1 della legge della Regione Emilia-Romagna n. 5 del 2019, in materia di utilizzo delle graduatorie concorsuali, dopo la rinuncia del Presidente del Consiglio dei ministri e l’accettazione della Regione.

Di cosa si tratta

La vicenda è parallela a quella della Regione Veneto: lo Stato aveva impugnato una legge emiliano-romagnola che permetteva di usare le graduatorie concorsuali per coprire posti ulteriori rispetto a quelli messi a concorso. Dopo l’abrogazione delle norme statali di riferimento, lo Stato ha rinunciato al ricorso.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1 della legge reg. Emilia-Romagna 3 giugno 2019, n. 5, in riferimento agli artt. 3, 51, 97, 117, secondo comma, lettere l) e m), e terzo comma, Cost., per contrasto con l’art. 1, commi 361 e 365, della legge n. 145 del 2018 e invasione della competenza statale in materia di ordinamento civile.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato estinto il processo. La rinuncia al ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, accettata dalla Regione Emilia-Romagna costituita, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative.

Il principio

La rinuncia al ricorso nel giudizio in via principale, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo: la sopravvenuta abrogazione delle norme-parametro statali può rendere privo di interesse il contenzioso.

Domande e risposte

Cosa prevedeva la legge emiliano-romagnola impugnata?

Consentiva a Regione, agenzie, enti e aziende sanitarie regionali di usare le proprie graduatorie di idonei per coprire posti ulteriori rispetto a quelli messi a concorso, entro la vigenza delle graduatorie e in coerenza con il fabbisogno triennale di personale.

Perché il giudizio si è chiuso senza decisione?

Perché lo Stato ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato, anche a seguito dell’abrogazione dei commi statali di riferimento: la Corte ha quindi dichiarato l’estinzione del processo.

L’estinzione vale come riconoscimento della legittimità della norma?

No: l’estinzione chiude il giudizio per ragioni processuali e non contiene alcun giudizio sulla conformità o meno della legge regionale alla Costituzione.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.