Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con questa ordinanza la Corte dichiara estinto il processo relativo all’impugnazione, da parte della Regione Piemonte, del cosiddetto «decreto sicurezza» del 2018. Il giudizio si chiude senza decisione nel merito.
Di cosa si tratta
La Regione Piemonte aveva impugnato in via principale l’intero decreto-legge n. 113 del 2018 (e la relativa legge di conversione n. 132 del 2018) in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica, lamentando vizi sia procedurali sia di lesione delle proprie competenze.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’intero decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, in riferimento agli artt. 77, 70 e 72 della Costituzione e, in via subordinata, singole disposizioni in riferimento a numerosi parametri (tra cui artt. 2, 3, 10, 32, 117, 118 e 119 Cost.). Il giudizio è stato promosso in via principale dalla Regione Piemonte.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo, senza esaminare nel merito le questioni proposte.
Il principio
Il giudizio in via principale si estingue quando viene meno l’interesse alla decisione, ad esempio per rinuncia al ricorso accettata o per sopravvenute vicende processuali: la Corte ne prende atto e chiude il procedimento senza pronuncia di merito.
Domande e risposte
Cosa significa che il processo è «estinto»?
Significa che il giudizio si chiude senza una decisione sul merito delle questioni, di regola per rinuncia al ricorso o per il venir meno dell’interesse a proseguire.
La Corte ha detto se il decreto fosse legittimo?
No: l’estinzione impedisce ogni valutazione di legittimità costituzionale; le norme impugnate non sono state esaminate nel merito in questa sede.
Chi aveva promosso il giudizio?
La Regione Piemonte, in via principale, impugnando direttamente il decreto-legge n. 113 del 2018 e la sua legge di conversione.
Norme collegate
- Art. 77 della Costituzione — limiti all’adozione dei decreti-legge da parte del Governo
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze tra Stato e Regioni, evocato in via subordinata
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