Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014: ai soli fini fiscali, l’estinzione della società cancellata dal registro delle imprese ha effetto solo dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione.

Di cosa si tratta

Quando una società viene cancellata dal registro delle imprese si estingue. La norma censurata prevede però che, ai soli fini degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi, questa estinzione abbia effetto solo trascorsi cinque anni, così consentendo all’Amministrazione finanziaria di notificare validamente gli atti.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria provinciale di Benevento ha sollevato la questione sull’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, lamentando un eccesso di delega e una irragionevole disparità di trattamento rispetto alle obbligazioni di diritto comune.

La decisione della Corte

La Corte ha respinto entrambe le censure. Ha osservato che il differimento è coerente con il sistema tributario e con l’interesse fiscale alla garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato, e che non è configurabile una piena equiparazione tra obbligazioni tributarie e obbligazioni pecuniarie di diritto comune. Le questioni sono state dichiarate non fondate.

Il principio

Il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione delle società cancellate, ai soli fini fiscali, è giustificato dall’interesse fiscale e dalla particolarità delle obbligazioni tributarie, e non determina una disparità di trattamento costituzionalmente illegittima.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014?

Prevede che, ai soli fini degli atti fiscali, l’estinzione della società cancellata dal registro delle imprese abbia effetto solo dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione.

Perché non viola l’eguaglianza?

Perché le obbligazioni tributarie non sono pienamente equiparabili a quelle di diritto comune, data la particolarità dei fini e dei presupposti e l’interesse fiscale dello Stato.

Era stata superata la delega legislativa?

No: la Corte ha escluso la violazione dell’art. 76 Cost., ritenendo la disposizione coerente con il sistema tributario complessivamente considerato.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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