Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 193 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni relative all’inserimento del favoreggiamento dell’immigrazione clandestina tra i reati ostativi e all’applicazione nel tempo di tale modifica.

Di cosa si tratta

L’art. 3-bis del decreto-legge n. 7 del 2015 ha incluso il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina nel catalogo dei reati ostativi dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, con la conseguenza di subordinare i benefici penitenziari alla collaborazione con la giustizia.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di assise d’appello di Brescia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis del d.l. n. 7 del 2015, in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU, sotto il profilo dell’applicazione retroattiva del regime ostativo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni, in coerenza con il proprio orientamento (sentenza n. 32 del 2020) secondo cui le ricadute sulla concedibilità dei benefici penitenziari derivanti dall’inclusione di nuovi reati nel catalogo dell’art. 4-bis non sono coperte, in via generale, dalla garanzia di irretroattività della legge penale.

Il principio

L’inserimento di un nuovo reato nel catalogo dei reati ostativi dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario incide sull’esecuzione della pena e non viola, di per sé, il principio di irretroattività della legge penale, fatte salve le precisazioni rese in motivazione sui benefici incidenti sulla qualità e quantità della pena.

Domande e risposte

Quale norma era contestata?

L’art. 3-bis del d.l. n. 7 del 2015, che ha incluso il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina tra i reati ostativi dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario.

Qual era il dubbio del giudice di Brescia?

Che l’applicazione retroattiva del nuovo regime ostativo violasse il principio di irretroattività della legge penale (art. 25 Cost. e art. 7 CEDU).

Come ha deciso la Corte?

Ha respinto le questioni nei sensi di cui in motivazione, richiamando l’orientamento della sentenza n. 32 del 2020.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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