Testo dell'articoloIn aggiornamento

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibile e in parte non fondata (nei sensi di cui in motivazione) la questione sulla legge della Regione Calabria n. 30 del 2019, che modificava le misure di contenimento della spesa regionale.

Di cosa si tratta

Il caso riguardava una legge della Regione Calabria che modificava precedenti misure di contenimento della spesa pubblica regionale. Il Governo riteneva che le modifiche allentassero quei vincoli, con possibili effetti sull’equilibrio di bilancio.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge reg. Calabria n. 30 del 2019, in riferimento agli artt. 81, 97, primo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, lamentando il pregiudizio all’equilibrio di bilancio e al buon andamento.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 117, terzo comma. Quanto agli artt. 81, terzo comma, e 97, primo comma, ha respinto le censure interpretando la legge, anche alla luce della relazione finanziaria di accompagnamento, nel senso che le disposizioni non possono comportare un aumento di spesa a carico del bilancio regionale: le questioni sono state dichiarate non fondate nei sensi di cui in motivazione.

Il principio

Interpretata in conformità alla clausola di invarianza finanziaria e alla relazione finanziaria di accompagnamento, la legge regionale non implica spese ulteriori a carico del bilancio: così intesa, è compatibile con i principi costituzionali sull’equilibrio di bilancio e il buon andamento.

Domande e risposte

Cosa significa «non fondate nei sensi di cui in motivazione»?

Significa che la norma è salva solo se interpretata nel modo indicato dalla Corte: qui, nel senso che non può comportare aumenti di spesa a carico del bilancio regionale.

Che rilievo ha avuto la relazione finanziaria?

Ha confermato l’invarianza finanziaria della legge, contribuendo a un’interpretazione conforme a Costituzione; la Corte ha notato che il ricorrente non l’aveva considerata.

Tutte le censure sono state respinte?

La censura sull’art. 117, terzo comma, è stata dichiarata inammissibile; quelle sugli artt. 81 e 97 sono state respinte nei sensi indicati in motivazione.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.