Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte dichiara in parte l’illegittimità costituzionale e in parte l’inammissibilità delle questioni sulla legge calabrese di interpretazione autentica che sottraeva le società in house e controllate dalla Regione a determinate regole, in riferimento a vincoli di finanza pubblica.
Di cosa si tratta
La Regione Calabria aveva approvato una legge di interpretazione autentica per stabilire che certe disposizioni regionali non si applicassero alle società in house providing e a quelle controllate dalla Regione operanti nel trasporto pubblico locale. Il Governo l’ha impugnata per contrasto con i principi di finanza pubblica e di coordinamento.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnata la legge della Regione Calabria 31 maggio 2019, n. 16 (interpretazione autentica dell’art. 1 della legge reg. n. 11 del 2015), in riferimento agli artt. 81, 97 [recte: 97, secondo comma] e 117, terzo comma, della Costituzione. Il giudizio è stato promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha accolto in parte il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale di una parte della legge regionale, e ha dichiarato inammissibile la questione relativa al contrasto con l’art. 117, terzo comma, Cost.
Il principio
La legge regionale di interpretazione autentica non può sottrarre le società pubbliche regionali ai vincoli statali di finanza pubblica e di coordinamento; ove lo faccia, viola i parametri costituzionali in materia di equilibrio di bilancio e buon andamento.
Domande e risposte
Che cos’è una legge di interpretazione autentica?
È una legge con cui il legislatore chiarisce, con efficacia retroattiva, il significato di una norma precedente; qui la Regione la usava per escludere alcune società pubbliche da determinate regole.
Qual è stato l’esito complessivo?
Misto: la Corte ha dichiarato in parte l’illegittimità costituzionale della legge regionale e in parte l’inammissibilità della questione riferita all’art. 117, terzo comma, Cost.
Chi ha promosso il giudizio?
Il Presidente del Consiglio dei ministri, in via principale, impugnando direttamente la legge della Regione Calabria.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — principio dell’equilibrio di bilancio
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento dell’amministrazione
- Art. 117 della Costituzione — coordinamento della finanza pubblica, parametro su cui la questione è stata dichiarata inammissibile
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.