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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 3, comma 1, lettera a), numero 1), del d.lgs. n. 147 del 2017, che richiedeva agli stranieri il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo come requisito per il reddito di inclusione.

Di cosa si tratta

Il reddito di inclusione (ReI) era una misura nazionale di contrasto alla povertà. La norma censurata subordinava l’accesso degli stranieri al possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il caso nasceva da una controversia davanti al giudice del lavoro di Bergamo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Bergamo, sezione lavoro, ha sollevato la questione in riferimento agli artt. 2, 3, 31, 38 e 117 della Costituzione, nonché in relazione alla CEDU e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, lamentando una discriminazione a danno degli stranieri.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Il giudice rimettente non aveva considerato la disciplina transitoria che, dal 2019, aveva sostituito il reddito di inclusione con il reddito di cittadinanza, omettendo ogni argomentazione sulla perdurante applicabilità della norma censurata nei giudizi pendenti: ciò si traduce in un difetto di motivazione sulla rilevanza.

Il principio

L’omessa motivazione del giudice rimettente sulla rilevanza della questione — in particolare sull’applicabilità della norma abrogata ai giudizi pendenti alla luce della disciplina transitoria — comporta l’inammissibilità delle questioni.

Domande e risposte

Cos’era il reddito di inclusione?

Era una misura nazionale di contrasto alla povertà (ReI), poi sostituita dal reddito di cittadinanza a partire dal 2019.

Perché le questioni sono state dichiarate inammissibili?

Perché il giudice rimettente non aveva motivato sulla rilevanza, omettendo di considerare la disciplina transitoria e la perdurante applicabilità della norma ai giudizi pendenti.

La Corte ha deciso sul merito della discriminazione?

No: l’inammissibilità ha precluso l’esame del merito delle censure sulla disparità di trattamento a danno degli stranieri.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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