Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 649 del codice di procedura penale, sollevate per estendere il divieto di doppio giudizio ai casi in cui all’imputato sia già stata irrogata una sanzione amministrativa di natura sostanzialmente penale per gli stessi fatti.
Di cosa si tratta
Chi omette di versare l’IVA può subire sia una sanzione amministrativa tributaria sia un processo penale. Il giudice di Rovigo si chiedeva se ciò violasse il principio del «ne bis in idem» (divieto di essere giudicati due volte per lo stesso fatto), ma la Corte ha ritenuto la questione mal posta e quindi inammissibile.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Rovigo aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, nella parte in cui non applica il divieto di secondo giudizio a chi sia già stato sanzionato in via definitiva, in sede amministrativa, con una sanzione di carattere sostanzialmente penale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, ravvisando carenze nell’impostazione dell’ordinanza di rimessione che impedivano lo scrutinio nel merito del dubbio di legittimità costituzionale prospettato.
Il principio
Le questioni sul cumulo tra sanzione amministrativa tributaria e processo penale, in rapporto al divieto di doppio giudizio, possono essere esaminate nel merito solo se l’ordinanza di rimessione è correttamente impostata; in difetto, la Corte ne dichiara la manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
Cosa chiedeva il giudice di Rovigo?
Di estendere il divieto di un secondo giudizio penale (ne bis in idem) ai casi in cui all’imputato fosse già stata irrogata, per gli stessi fatti, una sanzione amministrativa di natura sostanzialmente penale ai sensi della CEDU.
Come ha deciso la Corte?
Ha dichiarato le questioni manifestamente inammissibili, senza pronunciarsi sul merito del rapporto tra sanzione tributaria e processo penale.
Cosa significa «manifesta inammissibilità»?
Significa che la questione non può essere esaminata nel merito per ragioni preliminari attinenti all’ordinanza con cui è stata sollevata, e la Corte la respinge in via processuale.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di eguaglianza, evocato dal giudice rimettente.
- Art. 117 della Costituzione — Vincolo al rispetto degli obblighi internazionali (primo comma), in relazione al divieto di ne bis in idem della CEDU.
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