Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte dichiara non fondate le questioni sull’art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010: la norma che disciplina, in via transitoria, la chiamata dei ricercatori a tempo indeterminato abilitati come professori associati non viola i principi di eguaglianza e buon andamento.

Di cosa si tratta

Un ricercatore confermato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, chiedeva di essere valutato per la chiamata a professore associato; l’ateneo aveva respinto l’istanza. Il TAR per la Calabria dubitava della disciplina che rimette agli atenei l’attivazione di tali procedure.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Giudice rimettente: il TAR per la Calabria.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate.

Il principio

La disciplina transitoria sulla chiamata dei ricercatori abilitati a professore associato, che lascia agli atenei margini di scelta nell’attivazione delle procedure, rientra nella discrezionalità del legislatore e non contrasta con i principi di eguaglianza e buon andamento dell’amministrazione.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 24, comma 6, della legge n. 240 del 2010?

Disciplina, in regime transitorio, la possibilità per gli atenei di chiamare a professore associato i ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale.

Il ricercatore ha un diritto automatico alla chiamata?

No: secondo la Corte la norma rimette agli atenei l’attivazione delle procedure, senza che ne derivi un diritto incondizionato del singolo a essere chiamato.

Quali parametri erano invocati?

Gli artt. 3 e 97 della Costituzione, su eguaglianza e buon andamento dell’amministrazione; entrambe le censure sono state respinte.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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