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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Risposta in breve

Sì, se sei pieno di debiti e non riesci più a pagarli, la legge sul sovraindebitamento (il Codice della crisi, d.lgs. 14/2019) ti permette di ristrutturarli o, in molti casi, di farti cancellare la parte che resti. Non esiste però un’unica strada: la procedura giusta dipende da chi sei (un consumatore, un piccolo imprenditore o un professionista, oppure una persona che non ha più nulla) e si attiva sempre rivolgendoti a un OCC, l’Organismo di Composizione della Crisi. Qui sotto trovi una bussola per capire quale delle quattro procedure fa al caso tuo.

Questa è una guida decisionale: ti orienta tra le strade possibili. Per ogni singola procedura abbiamo schede dedicate più approfondite a cui rinviamo strada facendo.

Cos’è il sovraindebitamento e a chi serve

Il sovraindebitamento è la situazione di chi non riesce più a far fronte regolarmente ai propri debiti, ma non è un’impresa abbastanza grande da essere assoggettata alla liquidazione giudiziale (il vecchio fallimento). In altre parole, le procedure di sovraindebitamento sono pensate per chi resta fuori dal mondo del fallimento: i privati cittadini, i consumatori, i piccoli imprenditori sotto le soglie, i professionisti, gli artigiani, gli imprenditori agricoli, le start-up innovative.

L’idea di fondo della legge è semplice e potente: una persona onesta ma sfortunata non deve restare schiacciata a vita dai debiti. Per questo l’ordinamento offre strumenti per ristrutturare il debito (pagarne una parte secondo un piano sostenibile) e, alla fine, ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione dei debiti residui.

Attenzione a una cosa: non si tratta di “non pagare e via”. Il sistema chiede in cambio trasparenza, collaborazione e meritevolezza. Chi ha agito con malafede o ha colpa grave nel produrre il debito rischia di vedersi negare l’accesso o l’esdebitazione.

Le quattro strade: identikit di chi sceglie cosa

Il Codice della crisi mette a disposizione, in concreto, quattro percorsi. Vediamoli con un breve identikit di chi ne è il candidato tipico, per capire dove ti collochi tu.

1. Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Disciplinata dagli articoli 67-73 del Codice della crisi, è la procedura riservata al consumatore, cioè alla persona fisica che ha contratto i debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale: mutuo per la casa, prestiti personali, carte di credito, spese mediche, finanziamenti per acquisti familiari.

Il debitore propone al tribunale un piano in cui spiega quanto e come può restituire ai creditori. Il piano può prevedere un pagamento anche solo parziale dei debiti e tempi diluiti, purché sia sostenibile rispetto alle entrate. Il punto di forza di questa procedura è che non serve il voto dei creditori: decide il giudice valutando la convenienza del piano e la meritevolezza del consumatore. È la strada tipica del lavoratore dipendente, del pensionato o della famiglia sommersi dai prestiti.

2. Concordato minore

Regolato dagli articoli 74-83 del Codice della crisi, è il percorso per chi non è un consumatore: il piccolo imprenditore, il professionista, l’artigiano, l’imprenditore agricolo, la start-up innovativa. In pratica, chi ha debiti legati alla propria attività.

Anche qui il debitore propone un piano per pagare, in tutto o in parte, i creditori, eventualmente proseguendo l’attività. La differenza rispetto alla ristrutturazione del consumatore è che il concordato minore di norma richiede l’approvazione dei creditori (con un meccanismo di voto a maggioranza dei crediti). È lo strumento di chi vuole salvare la propria attività o comunque chiuderla in modo ordinato. Per i dettagli rinviamo alla nostra scheda dedicata al concordato minore.

3. Liquidazione controllata

Disciplinata dagli articoli 268-277 del Codice della crisi, è l’opzione “a saldo”: invece di proporre un piano, il debitore mette a disposizione il proprio patrimonio, che viene liquidato da un soggetto nominato dal tribunale per pagare i creditori in base a quanto si ricava.

È la strada di chi non ha entrate sufficienti per un piano sostenibile, ma possiede qualche bene (un immobile, un’auto, beni aziendali) da convertire in denaro. Il vantaggio decisivo è che al termine della liquidazione il debitore persona fisica meritevole ottiene l’esdebitazione: i debiti non soddisfatti dalla vendita dei beni vengono cancellati. Si può arrivare qui anche per scelta, o per conversione da un’altra procedura non andata a buon fine.

4. Esdebitazione del debitore incapiente

Prevista dall’articolo 283 del Codice della crisi, è la misura più radicale e “sociale”: serve a chi non ha proprio nulla da offrire ai creditori, né ora né in prospettiva. La persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, può ottenere comunque la cancellazione dei debiti.

La legge precisa che si considera incapiente anche chi ha un reddito molto basso: in particolare un reddito che, su base annua, dedotte le spese di produzione e quanto occorre al mantenimento proprio e della famiglia, non superi l’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE in base ai componenti del nucleo familiare. C’è un limite forte: si può accedere a questa esdebitazione una sola volta nella vita. Inoltre, per i tre anni successivi, l’OCC vigila e, se emergono utilità rilevanti sopravvenute, il debitore deve dichiararle.

Tabella: chi sei → quale procedura ti riguarda

Chi sei / la tua situazione Procedura adatta Esito tipico
Privato, lavoratore o pensionato con debiti personali/familiari e qualche entrata Ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73) Piano sostenibile, pagamento anche parziale, debiti residui stralciati
Piccolo imprenditore, professionista, artigiano, agricoltore con debiti d’attività Concordato minore (artt. 74-83) Piano approvato dai creditori, prosecuzione o chiusura ordinata
Hai beni da liquidare ma non entrate sufficienti per un piano Liquidazione controllata (artt. 268-277) Vendita del patrimonio, poi esdebitazione dei debiti non pagati
Non hai nulla da offrire, né ora né in prospettiva Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283) Cancellazione dei debiti, una sola volta nella vita

Il ruolo dell’OCC e la meritevolezza

Qualunque strada tu scelga, il punto di partenza è sempre lo stesso: l’OCC, l’Organismo di Composizione della Crisi. È l’ente (presso le Camere di commercio, gli Ordini professionali, o i tribunali) che nomina un gestore della crisi, di solito un commercialista o un avvocato, incaricato di affiancarti.

Il gestore raccoglie la tua documentazione (elenco dei creditori e delle somme dovute, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, stipendi e altre entrate tue e del nucleo familiare) e redige una relazione particolareggiata. In questa relazione il gestore deve dare conto delle cause della crisi, della diligenza che hai impiegato, delle ragioni della tua incapacità di pagare e della completezza e veridicità dei dati che hai fornito.

Qui entra in gioco la parola chiave dell’intero sistema: la meritevolezza. Il giudice non aiuta chi si è indebitato con dolo o colpa grave, chi ha fatto debiti sapendo di non poterli pagare o chi nasconde i propri beni. La meritevolezza non significa essere perfetti: significa essere stati onesti e collaborativi. Il classico caso del debitore che merita protezione è quello travolto da un evento imprevisto: una malattia, la perdita del lavoro, il fallimento di un cliente importante.

L’esdebitazione: il traguardo finale

Il vero motivo per cui queste procedure cambiano la vita è l’esdebitazione: la cancellazione definitiva dei debiti che restano dopo aver fatto quanto era nelle tue possibilità. È il momento in cui la legge dice “hai dato il massimo, ora puoi ripartire”.

L’esdebitazione arriva al termine della liquidazione controllata per i debiti non soddisfatti, oppure è essa stessa la procedura nel caso del debitore incapiente. Approfondiamo questo passaggio nella nostra scheda dedicata all’esdebitazione. Il messaggio da portare a casa è: il sovraindebitamento non è un vicolo cieco. È un percorso, a volte impegnativo, che termina con un debitore liberato dal peso del passato.

Come iniziare, passo dopo passo

  1. Fai il punto della tua situazione. Metti per iscritto tutti i debiti (a chi, quanto, da quando), tutte le entrate e tutti i beni. È il materiale che servirà comunque.
  2. Capisci chi sei. I debiti sono personali/familiari (sei un consumatore) o legati a un’attività (sei imprenditore/professionista)? Hai entrate? Hai beni? Le risposte ti indirizzano nella tabella qui sopra.
  3. Rivolgiti a un OCC. È il passaggio obbligato. Il gestore della crisi valuta il tuo caso e ti aiuta a scegliere la procedura e a costruire il piano o la domanda.
  4. Deposita la domanda in tribunale, con la relazione dell’OCC. Da quel momento, di norma, scattano le protezioni dalle azioni dei creditori.
  5. Esegui quanto previsto (il piano o la liquidazione) e, al termine, ottieni l’esdebitazione.

Un caso pratico: tre situazioni a confronto

Tizio è un impiegato. Negli anni ha accumulato un mutuo, due prestiti personali e debiti sulle carte di credito; poi una lunga malattia gli ha ridotto lo stipendio. Tizio è un consumatore: la strada giusta è la ristrutturazione dei debiti del consumatore. Con l’OCC costruisce un piano che destina una quota fissa dello stipendio per alcuni anni; il giudice lo approva senza bisogno del voto dei creditori e i debiti residui vengono stralciati.

Caio è un piccolo artigiano. La sua bottega ha accumulato debiti verso fornitori e fisco dopo che il committente principale è fallito senza pagarlo. Caio non è un consumatore: la sua strada è il concordato minore. Propone ai creditori di pagare una percentuale dei debiti continuando a lavorare; la maggioranza dei crediti approva e Caio salva l’attività.

Sempronio ha perso il lavoro, non ha più beni e vive con un reddito minimo che basta appena al mantenimento della famiglia. Non ha nulla da offrire ai creditori. Per lui c’è l’esdebitazione del debitore incapiente: dimostrata la sua meritevolezza, il tribunale cancella i debiti. Sempronio sa che potrà usare questa possibilità una sola volta e che per tre anni dovrà segnalare eventuali utilità sopravvenute.

Domande frequenti

Posso davvero farmi cancellare tutti i debiti?

In molti casi sì, ma non automaticamente. La cancellazione (esdebitazione) arriva al termine di una procedura: dopo aver pagato quanto puoi con un piano o con la liquidazione dei beni, oppure subito se sei incapiente e meritevole. Alcuni debiti hanno regole particolari (per esempio quelli da obblighi di mantenimento). Serve sempre passare dall’OCC e dal tribunale.

Quale procedura conviene di più?

Non c’è una procedura “migliore” in assoluto: dipende da chi sei e da cosa hai. Se sei un consumatore con entrate, di solito la ristrutturazione del consumatore è la più agile; se hai un’attività, il concordato minore; se hai beni ma non reddito, la liquidazione controllata; se non hai nulla, l’esdebitazione dell’incapiente. La tabella in alto è il tuo primo orientamento; l’OCC affina la scelta sul tuo caso.

Cosa succede se mi sono indebitato per colpa mia?

La legge protegge il debitore meritevole, cioè onesto e collaborativo. Un po’ di leggerezza nel passato non chiude le porte, ma il dolo o la colpa grave (per esempio aver contratto debiti sapendo di non poterli pagare, o nascondere i beni) possono far negare l’accesso o l’esdebitazione. La relazione dell’OCC valuta proprio le cause della crisi e la tua diligenza.

Devo per forza rivolgermi a un OCC?

Sì. L’OCC e il gestore della crisi sono il passaggio obbligato di tutte le procedure di sovraindebitamento: senza la loro relazione la domanda non è ammissibile. È anche un vantaggio, perché il gestore ti affianca nel costruire la strada più adatta al tuo caso.

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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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