Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 190 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul trattamento sanzionatorio della rapina impropria, pur rivolgendo al legislatore un monito sulla crescente severità delle pene per i reati contro il patrimonio.

Di cosa si tratta

L’art. 628, secondo comma, del codice penale punisce la cosiddetta rapina impropria, cioè la condotta di chi, dopo essersi impossessato della cosa altrui, usa violenza o minaccia per assicurarsi il possesso del bene o procurarsi l’impunità, con la stessa pena severa prevista per la rapina propria.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Torino ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, oltre che all’art. 117, primo comma, in relazione alla Carta dei diritti fondamentali UE, lamentando l’eccessiva severità della cornice edittale anche per fatti di modesta offensività.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato non fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 25 e 27 della Costituzione e inammissibile quella riferita all’art. 117, primo comma, in relazione all’art. 49 CDFUE; ha tuttavia osservato che la pressione punitiva sui delitti contro il patrimonio è ormai assai elevata e richiede attenta considerazione del legislatore.

Il principio

La determinazione della cornice edittale dei reati rientra nella discrezionalità del legislatore e non è censurabile in assenza di manifesta irragionevolezza o di un’anomalia sintomatica; resta ferma, tuttavia, l’esigenza che il legislatore valuti in modo complessivo e proporzionato il livello di protezione dei diversi beni giuridici.

Domande e risposte

Cos’è la rapina impropria?

È il reato di chi, dopo essersi impossessato della cosa altrui, usa violenza o minaccia per assicurarsi il possesso del bene o l’impunità; è punita come la rapina ordinaria.

La Corte ha ridotto la pena?

No: ha dichiarato non fondate le questioni, ritenendo la pena frutto di una scelta discrezionale del legislatore non manifestamente irragionevole.

Cosa significa il monito al legislatore?

La Corte ha segnalato che l’inasprimento delle pene per i reati contro il patrimonio è ormai molto rilevante e merita un’attenta riflessione complessiva.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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