Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con ordinanza, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni promosse dal Governo sulla legge della Regione Veneto n. 31 del 2018 sull’armonizzazione dei fondi del personale regionale, per carenza di adeguata motivazione.
Di cosa si tratta
Il caso riguardava una legge della Regione Veneto in materia di armonizzazione dei fondi destinati al trattamento accessorio del personale regionale. Il Governo l’aveva impugnata davanti alla Corte, ma il ricorso è stato giudicato carente sul piano motivazionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge reg. Veneto n. 31 del 2018, in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera l), e 3 della Costituzione, lamentando l’invasione della competenza statale in materia di ordinamento civile e una disparità di trattamento.
La decisione della Corte
La Corte ha innanzitutto escluso la cessazione della materia del contendere, perché lo ius superveniens non aveva carattere satisfattivo. Nel merito processuale ha rilevato che il ricorso non conteneva un’adeguata argomentazione a sostegno delle censure, requisito ancora più stringente nei giudizi in via principale. Ne ha dichiarato la manifesta inammissibilità.
Il principio
Il ricorso in via principale deve identificare esattamente la questione nei suoi termini normativi e contenere una seppur sintetica argomentazione di merito a sostegno della richiesta di incostituzionalità; in difetto, le questioni sono manifestamente inammissibili.
Domande e risposte
Cosa significa «manifesta inammissibilità»?
Significa che la Corte non esamina il merito della legge perché il ricorso presenta un vizio evidente, in questo caso la mancanza di adeguata motivazione.
Perché il ricorso del Governo è stato respinto?
Perché non conteneva una sufficiente argomentazione di merito a sostegno delle censure, requisito particolarmente rigoroso nei giudizi in via principale.
Lo ius superveniens aveva chiuso la controversia?
No: la Corte ha escluso la cessazione della materia del contendere perché la normativa sopravvenuta non aveva carattere satisfattivo delle pretese del ricorso.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro evocato sull’eguaglianza e la ragionevolezza
- Art. 117 della Costituzione — parametro evocato sulla competenza statale in materia di ordinamento civile
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