Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte dichiara incostituzionale la norma statale che imponeva di destinare almeno il 60 per cento dei canoni delle grandi derivazioni idroelettriche a Province e Città metropolitane: quei canoni sono entrate proprie delle Regioni e lo Stato non può vincolarne la destinazione.
Di cosa si tratta
Il legislatore statale aveva previsto che i canoni di concessione delle grandi derivazioni idroelettriche, e un canone aggiuntivo, riscossi dalle Regioni fossero in larga parte girati agli enti locali. La Regione Toscana ha impugnato la disposizione lamentando un’indebita compressione della propria autonomia finanziaria.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 11-quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito nella legge n. 12 del 2019, nella parte in cui destinava per almeno il 60 per cento i canoni a Province e Città metropolitane, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. Il giudizio è stato promosso in via principale dalla Regione Toscana.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-quater, limitatamente ai periodi che vincolavano la destinazione dei canoni (comma 1-quinquies e comma 1-septies dell’art. 12 del d.lgs. n. 79 del 1999) per almeno il 60 per cento a Province e Città metropolitane.
Il principio
I canoni delle grandi derivazioni idroelettriche sono entrate di spettanza regionale; lo Stato, in difetto di un titolo competenziale, non può imporre alle Regioni vincoli puntuali di destinazione di tali risorse a favore degli enti locali, in violazione del principio di corrispondenza tra funzioni e risorse e dell’autonomia finanziaria regionale.
Domande e risposte
Perché lo Stato non poteva imporre quel vincolo?
Perché i canoni idroelettrici sono entrate proprie delle Regioni: vincolarne la destinazione agli enti locali comprime l’autonomia finanziaria regionale garantita dall’art. 119 Cost.
Cambia qualcosa per Province e Città metropolitane?
Viene meno l’obbligo legale di riservare loro almeno il 60 per cento dei canoni; la destinazione di tali risorse torna nella disponibilità della Regione.
Che tipo di giudizio era?
Un giudizio in via principale, promosso direttamente dalla Regione Toscana contro una legge statale, e non sollevato da un giudice nel corso di una causa.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali
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