Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con l’ordinanza n. 184 del 2020 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti che avevano censurato l’estensione del regime ostativo ai reati contro la pubblica amministrazione operata dalla legge n. 3 del 2019 (cosiddetta spazzacorrotti), perché riesaminassero le questioni alla luce della sentenza n. 32 del 2020.
Di cosa si tratta
La legge n. 3 del 2019 (cosiddetta spazzacorrotti) ha incluso vari reati contro la pubblica amministrazione, tra cui corruzione (artt. 318 e 319 cod. pen.) e peculato (art. 314), nel catalogo dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, con riflessi sull’art. 656, comma 9, cod. proc. pen. che vieta la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’appello di Roma e altri giudici dell’esecuzione (Tribunali di Lagonegro, Belluno e Tivoli) hanno sollevato questioni in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU, lamentando l’applicazione retroattiva del nuovo regime ai fatti commessi prima della legge e l’irragionevolezza dell’inclusione di quei reati.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, non ha deciso nel merito: ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, essendo nel frattempo intervenuta la sentenza n. 32 del 2020, che aveva affrontato proprio il tema dell’applicazione nel tempo delle modifiche all’art. 4-bis, imponendo una nuova valutazione delle questioni.
Il principio
Quando una sentenza sopravvenuta della Corte costituzionale ridefinisce il quadro normativo di riferimento — qui sul regime intertemporale dei reati ostativi introdotti dalla legge spazzacorrotti — gli atti vanno restituiti ai giudici rimettenti per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni.
Domande e risposte
Cos’è la legge spazzacorrotti?
È la legge n. 3 del 2019, che ha inasprito il trattamento dei reati contro la pubblica amministrazione, includendoli tra i reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari e alla sospensione dell’esecuzione della pena.
Perché la Corte ha restituito gli atti?
Perché nel frattempo era intervenuta la sentenza n. 32 del 2020 sullo stesso tema, che impone ai giudici di rivalutare le questioni alla luce del nuovo orientamento.
Quali reati erano coinvolti?
In particolare la corruzione (artt. 318 e 319 del codice penale), inserita nel catalogo dei reati ostativi dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, evocato sulla disparità di trattamento.
- Art. 25 della Costituzione — irretroattività della legge penale, parametro centrale delle questioni.
- Art. 117 della Costituzione — vincolo CEDU (art. 7), richiamato come parametro interposto.
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