Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte dichiara incostituzionale la norma che riservava l’incremento al milione (la maggiorazione che porta la pensione a circa 651 euro) ai soli invalidi civili totali con almeno 60 anni. Per i disabili gravissimi, privi di ogni capacità lavorativa, il beneficio spetta già dai 18 anni.
Di cosa si tratta
Una donna di 47 anni, affetta da tetraplegia spastica e invalida al 100 per cento, percepiva una pensione di inabilità di circa 285 euro al mese, ritenuta insufficiente a soddisfare i bisogni primari della vita. La Corte d’appello di Torino sollevò la questione perché l’incremento previsto dalla legge finanziaria 2002 spettava solo a chi avesse compiuto 60 anni.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui subordinava ai 60 anni d’età l’incremento del trattamento per gli invalidi civili totali, in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, Cost.; era impugnato anche l’art. 12 della legge n. 118 del 1971, in riferimento agli artt. 3, 38, 10 e 117, primo comma, Cost. Il giudice rimettente era la Corte d’appello di Torino, sezione lavoro.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001, nei sensi e nel termine di cui in motivazione, nella parte in cui concede i benefici incrementativi «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore a diciotto anni». Ha invece dichiarato inammissibile la questione sull’art. 12 della legge n. 118 del 1971.
Il principio
Per chi versa in condizioni di disabilità gravissima e non ha alcuna residua capacità lavorativa, il diritto a un trattamento idoneo ad assicurare i mezzi minimi di sopravvivenza non può essere differito al compimento dei 60 anni: la dignità e il soddisfacimento delle esigenze vitali esigono che il beneficio operi già dalla maggiore età.
Domande e risposte
A chi spetta ora l’incremento dopo questa sentenza?
Agli invalidi civili totali, affetti da gravissima disabilità e privi di ogni residua capacità lavorativa, già a partire dai 18 anni di età e non più soltanto dai 60.
Perché la questione sull’art. 12 della legge n. 118 del 1971 è stata respinta?
La Corte l’ha dichiarata inammissibile: la pronuncia di accoglimento è intervenuta sull’altra disposizione, l’art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001.
Cosa si intende per «minimo vitale»?
È la soglia di risorse necessaria a garantire il soddisfacimento dei bisogni elementari della persona; per la Corte essa è tutelata dagli artt. 3 e 38 della Costituzione.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, parametro centrale della decisione
- Art. 38 della Costituzione — diritto al mantenimento e all’assistenza sociale degli inabili al lavoro
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