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Con la sentenza n. 103 del 2020 la Corte costituzionale ha salvato, nei limiti indicati, la legge della Provincia di Bolzano che qualifica come autorizzazioni le concessioni di impianti a fune a uso turistico-sportivo. Le questioni sono in parte inammissibili e in parte non fondate.

Di cosa si tratta

La Provincia di Bolzano ha qualificato la costruzione e l’esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico (come seggiovie e funivie per lo sci) come soggetti a un provvedimento di tipo autorizzatorio, anziché a vere e proprie concessioni soggette a gara. L’Autorità garante della concorrenza temeva un sistema di rinnovi senza confronto competitivo.

La questione di legittimità costituzionale

Il TRGA di Bolzano ha censurato gli artt. 44, comma 3, e 45 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 10 del 2018, in riferimento all’art. 117, primo e secondo comma, lettera e), della Costituzione, in relazione al Codice dei contratti pubblici, alla direttiva 2014/23/UE e agli artt. 49, 56 e 106 TFUE.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 44, comma 3, e in parte quelle sull’art. 45, e non fondate le restanti questioni sull’art. 45. Ha precisato che la qualificazione di tali impianti come attività soggette ad autorizzazione è compatibile con il diritto UE, fermo restando il rispetto di altre discipline prevalenti (come quella sugli aiuti di Stato e sui beni demaniali).

Il principio

La non fondatezza delle censure non esonera la Provincia dal rispetto delle altre discipline europee e nazionali prevalenti: in particolare i principi sui beni demaniali o del patrimonio indisponibile e la disciplina degli aiuti di Stato, cui resta subordinata la legittimità dei finanziamenti pubblici ai concessionari.

Domande e risposte

Gli impianti a fune di Bolzano sfuggono del tutto alla gara?

La loro qualificazione come attività autorizzate è stata ritenuta compatibile con il diritto UE, ma restano applicabili altri vincoli, come quelli su beni pubblici e aiuti di Stato.

Perché alcune questioni erano inammissibili?

Per profili processuali e di prospettazione delle censure relativi all’art. 44, comma 3, e ad alcuni parametri invocati sull’art. 45.

Quali vincoli restano comunque per la Provincia?

Il rispetto della direttiva sui servizi (2006/123/UE), specie per impianti su beni pubblici, e la disciplina sugli aiuti di Stato per i finanziamenti pubblici ai concessionari.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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