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Con la sentenza n. 102 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la sospensione automatica della responsabilità genitoriale a carico del genitore condannato per sottrazione di minore all’estero: il giudice deve poterla disporre, non subirla come effetto obbligato.

Di cosa si tratta

Il genitore condannato per aver sottratto e trattenuto all’estero il figlio minore subiva, in modo automatico, anche la pena accessoria della sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale. Una conseguenza che ricade direttamente sui figli, senza che il giudice possa valutare se corrisponda al loro interesse.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione, sezione sesta penale, ha censurato gli artt. 34, secondo comma, e 574-bis, terzo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 30 e 31 della Costituzione, nonché all’art. 10 Cost. in relazione alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 574-bis, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che la condanna «comporta» la sospensione della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 34 cod. pen. e quella sull’art. 574-bis sotto il profilo dell’art. 10 Cost.

Il principio

In tutte le decisioni relative ai minori deve considerarsi il loro preminente interesse: una pena accessoria che incide automaticamente sulla responsabilità genitoriale, impedendo al giudice di valutare l’interesse del minore nel caso concreto, è in contrasto con la Costituzione, in linea con quanto già affermato dalla sentenza n. 31 del 2012.

Domande e risposte

Il genitore condannato perde sempre la responsabilità genitoriale?

No: dopo questa sentenza la sospensione non è più automatica. Il giudice può disporla valutando il caso concreto e l’interesse del minore.

Perché l’automatismo era incostituzionale?

Perché impediva al giudice di considerare il preminente interesse del minore, facendo ricadere su quest’ultimo una conseguenza obbligata e indifferenziata.

Che cosa è stato dichiarato inammissibile?

Le questioni sull’art. 34, secondo comma, cod. pen. (durata della pena accessoria) e quella sull’art. 574-bis riferita all’art. 10 Cost. in relazione alla Convenzione di New York.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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