Autore: Andrea Marton

  • Articolo 18 della Costituzione italiana

    Articolo 18 della Costituzione italiana

    Art. 18 Cost. — Titolo I: rapporti civili

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

    Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

  • Articolo 19 della Costituzione italiana

    Articolo 19 della Costituzione italiana

    Art. 19 Cost. — Titolo I: rapporti civili

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

  • Articolo 20 della Costituzione italiana

    Articolo 20 della Costituzione italiana

    Art. 20 Cost. — Titolo I: rapporti civili

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

  • Articolo 21 della Costituzione italiana

    Articolo 21 della Costituzione italiana

    Art. 21 Cost. — Titolo I: rapporti civili

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

    La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

    Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.

    In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.

    La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

    Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

  • Articolo 22 della Costituzione italiana

    Articolo 22 della Costituzione italiana

    Art. 22 Cost. — Titolo I: rapporti civili

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

  • Articolo 23 della Costituzione italiana

    Articolo 23 della Costituzione italiana

    Art. 23 Cost. — Titolo I: rapporti civili

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

  • Articolo 24 della Costituzione italiana

    Articolo 24 della Costituzione italiana

    Art. 24 Cost. — Titolo I: rapporti civili

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

    La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

    Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

    La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

  • Articolo 25 della Costituzione italiana

    Articolo 25 della Costituzione italiana

    Art. 25 Cost. — Titolo I: rapporti civili

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

    Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

    Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

  • Articolo 26 della Costituzione italiana

    Articolo 26 della Costituzione italiana

    Art. 26 Cost. — Titolo I: rapporti civili

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

    Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

  • Articolo 27 della Costituzione italiana

    Articolo 27 della Costituzione italiana

    Art. 27 Cost. — Titolo I: rapporti civili

    In vigore dal 1° gennaio 1948

    La responsabilità penale è personale.

    L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

    Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

    Non è ammessa la pena di morte.