Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 184/2020 – Legge «spazzacorrotti» e reati contro la P.A.: restituzione degli atti dopo la sentenza n. 32 del 2020

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    Con l’ordinanza n. 184 del 2020 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti che avevano censurato l’estensione del regime ostativo ai reati contro la pubblica amministrazione operata dalla legge n. 3 del 2019 (cosiddetta spazzacorrotti), perché riesaminassero le questioni alla luce della sentenza n. 32 del 2020.

    Di cosa si tratta

    La legge n. 3 del 2019 (cosiddetta spazzacorrotti) ha incluso vari reati contro la pubblica amministrazione, tra cui corruzione (artt. 318 e 319 cod. pen.) e peculato (art. 314), nel catalogo dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, con riflessi sull’art. 656, comma 9, cod. proc. pen. che vieta la sospensione dell’ordine di esecuzione della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Roma e altri giudici dell’esecuzione (Tribunali di Lagonegro, Belluno e Tivoli) hanno sollevato questioni in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU, lamentando l’applicazione retroattiva del nuovo regime ai fatti commessi prima della legge e l’irragionevolezza dell’inclusione di quei reati.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, non ha deciso nel merito: ha ordinato la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, essendo nel frattempo intervenuta la sentenza n. 32 del 2020, che aveva affrontato proprio il tema dell’applicazione nel tempo delle modifiche all’art. 4-bis, imponendo una nuova valutazione delle questioni.

    Il principio

    Quando una sentenza sopravvenuta della Corte costituzionale ridefinisce il quadro normativo di riferimento — qui sul regime intertemporale dei reati ostativi introdotti dalla legge spazzacorrotti — gli atti vanno restituiti ai giudici rimettenti per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni.

    Domande e risposte

    Cos’è la legge spazzacorrotti?

    È la legge n. 3 del 2019, che ha inasprito il trattamento dei reati contro la pubblica amministrazione, includendoli tra i reati ostativi alla concessione dei benefici penitenziari e alla sospensione dell’esecuzione della pena.

    Perché la Corte ha restituito gli atti?

    Perché nel frattempo era intervenuta la sentenza n. 32 del 2020 sullo stesso tema, che impone ai giudici di rivalutare le questioni alla luce del nuovo orientamento.

    Quali reati erano coinvolti?

    In particolare la corruzione (artt. 318 e 319 del codice penale), inserita nel catalogo dei reati ostativi dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 154/2020 – Correzione di errore materiale nella sentenza n. 77 del 2020

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    Con questa ordinanza la Corte corregge un errore materiale contenuto nel dispositivo della propria sentenza n. 77 del 2020: dove era indicato il Presidente del Consiglio dei ministri come ricorrente, va invece letta la Regione autonoma Valle d’Aosta.

    Di cosa si tratta

    Si tratta di un provvedimento di natura tecnica con cui la Corte rettifica un refuso del dispositivo di una precedente decisione, senza incidere sul contenuto sostanziale di quella pronuncia.

    La questione di legittimità costituzionale

    Non vi è una questione di legittimità costituzionale: il procedimento ha ad oggetto la sola correzione dell’errore materiale presente nella sentenza n. 77 del 2020, ai sensi dell’art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha disposto la correzione: nel dispositivo della sentenza n. 77 del 2020 le parole «dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe» sono sostituite con «dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, con il ricorso indicato in epigrafe».

    Il principio

    Gli errori materiali contenuti nelle decisioni della Corte possono essere rettificati in ogni tempo con apposita ordinanza, senza che ciò modifichi la portata della pronuncia originaria.

    Domande e risposte

    Che cos’è un errore materiale?

    È un refuso o una svista evidente nel testo della decisione, che non riflette la reale volontà del giudice e può essere corretto senza riaprire il giudizio.

    La sentenza n. 77 del 2020 è stata modificata nel merito?

    No: è stato corretto soltanto il nome del ricorrente nel dispositivo; il contenuto della decisione resta invariato.

    Su quale base la Corte ha proceduto?

    Sull’art. 32 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che disciplina la correzione degli errori materiali.

  • Corte cost. n. 183/2020 – Reati ostativi e permesso premio: restituzione degli atti al giudice dopo la sentenza n. 32 del 2020

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    Con l’ordinanza n. 183 del 2020 la Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Lecce, che aveva censurato l’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario sul regime ostativo per il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, affinché riesaminasse la questione alla luce della sopravvenuta giurisprudenza costituzionale.

    Di cosa si tratta

    L’art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario) subordina la concessione dei benefici penitenziari, come il permesso premio, alla collaborazione del condannato con la giustizia per una serie di reati cosiddetti ostativi, tra cui il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Magistrato di sorveglianza di Lecce aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, dell’ordinamento penitenziario, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU, lamentando l’applicazione retroattiva del regime ostativo e l’irragionevolezza dell’inclusione di quel reato nel catalogo.

    La decisione della Corte

    La Corte non ha deciso nel merito: ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente, perché nelle more era intervenuta la sentenza n. 32 del 2020, che aveva inciso sulla materia del regime intertemporale dei reati ostativi, imponendo al rimettente una nuova valutazione di rilevanza e non manifesta infondatezza.

    Il principio

    Il sopraggiungere di una pronuncia della Corte costituzionale che muta il quadro normativo o interpretativo di riferimento impone la restituzione degli atti al giudice rimettente, perché verifichi se le questioni sollevate mantengano rilevanza e non manifesta infondatezza alla luce del nuovo contesto.

    Domande e risposte

    Cosa significa restituzione degli atti?

    La Corte non decide la questione ma rimette il fascicolo al giudice che l’aveva sollevata, affinché ne riveda i presupposti alla luce di un mutamento normativo o giurisprudenziale sopravvenuto.

    Quale fatto nuovo ha determinato la restituzione?

    La sentenza n. 32 del 2020 della stessa Corte costituzionale, intervenuta sul tema dell’applicazione nel tempo del regime ostativo dell’art. 4-bis.

    Cos’è il permesso premio?

    È un beneficio penitenziario che consente al detenuto, a determinate condizioni, di trascorrere periodi fuori dal carcere; per i reati ostativi richiede di regola la collaborazione con la giustizia.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 153/2020 – Tutela del terzo davanti alla SCIA edilizia

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    La Corte dichiara inammissibili le questioni sull’art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241 del 1990 in materia di SCIA: la disposizione, secondo il giudice rimettente, lascerebbe il terzo senza adeguata tutela, ma la Corte non entra nel merito per come la questione era stata posta.

    Di cosa si tratta

    Due proprietari di un appartamento contestavano due SCIA presentate da una condomina per una sopraelevazione del tetto. Il TAR Emilia-Romagna, sezione di Parma, dubitava che la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività assicurasse al terzo controinteressato una protezione giurisdizionale piena.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 19, comma 6-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, sul presupposto che la norma non garantisse al terzo una tutela effettiva contro l’attività avviata tramite SCIA. Giudice rimettente: il TAR per l’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate, senza pronunciarsi sul merito della tutela del terzo, per il modo in cui erano state prospettate dal giudice a quo.

    Il principio

    La SCIA non è un provvedimento amministrativo, ma una dichiarazione del privato; la tutela del terzo va ricostruita all’interno del sistema vigente, e una richiesta di intervento additivo che pretenda di introdurre un autonomo rimedio non è ammissibile nei termini posti dal rimettente.

    Domande e risposte

    Che cos’è la SCIA?

    È la segnalazione certificata di inizio attività: una dichiarazione con cui il privato può avviare un’attività (anche edilizia) senza attendere un permesso, sotto il controllo successivo dell’amministrazione.

    La Corte ha negato tutela al terzo?

    No: ha dichiarato inammissibili le questioni per come erano formulate, senza affermare che il terzo sia privo di tutela; il tema resta affidato al sistema dei rimedi esistenti.

    Quali parametri costituzionali erano invocati?

    Gli artt. 3, 24, 103 e 113 della Costituzione, relativi a eguaglianza, diritto di difesa e tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 182/2020 – Assegno di natalità e di maternità agli stranieri: rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE

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    Con l’ordinanza n. 182 del 2020 la Corte costituzionale, investita dalla Corte di cassazione sul requisito del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo richiesto agli stranieri per l’assegno di natalità (bonus bebè) e l’assegno di maternità, ha sospeso i giudizi e rinviato la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

    Di cosa si tratta

    L’assegno di natalità (cosiddetto bonus bebè, art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014) e l’assegno di maternità (art. 74 del d.lgs. n. 151 del 2001) sono prestazioni sociali a sostegno delle famiglie. La normativa subordinava la loro erogazione agli stranieri al possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, escludendo i titolari del solo permesso unico di lavoro.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 125, della legge n. 190 del 2014 e dell’art. 74 del d.lgs. n. 151 del 2001, in riferimento agli artt. 3, 31 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli artt. 20, 21, 24, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE).

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, non ha deciso nel merito: ha disposto di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea una questione pregiudiziale sull’interpretazione dell’art. 34 CDFUE e della direttiva 2011/98/UE in tema di permesso unico, ha chiesto il procedimento accelerato e ha sospeso i giudizi in attesa della pronuncia europea.

    Il principio

    Quando il giudice rimettente invoca insieme i parametri costituzionali e quelli della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la Corte costituzionale, in un quadro di leale cooperazione, può rivolgersi in via pregiudiziale alla Corte di giustizia per chiarire il significato e gli effetti delle norme della Carta, nella prospettiva della massima espansione delle garanzie dei diritti fondamentali.

    Domande e risposte

    Perché la Corte non ha deciso subito?

    Perché la questione coinvolgeva norme della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del diritto UE secondario: la Corte ha ritenuto necessario interrogare prima la Corte di giustizia sull’esatta interpretazione di quelle disposizioni.

    Quali prestazioni erano in discussione?

    L’assegno di natalità (bonus bebè) e l’assegno di maternità, negati agli stranieri privi del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

    Cosa succede ai giudizi davanti alla Cassazione?

    Sono stati sospesi: riprenderanno dopo che la Corte di giustizia dell’Unione europea avrà risposto alla questione pregiudiziale.

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  • Corte cost. n. 152/2020 – Pensione di inabilità ai disabili gravissimi e «minimo vitale»

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    La Corte dichiara incostituzionale la norma che riservava l’incremento al milione (la maggiorazione che porta la pensione a circa 651 euro) ai soli invalidi civili totali con almeno 60 anni. Per i disabili gravissimi, privi di ogni capacità lavorativa, il beneficio spetta già dai 18 anni.

    Di cosa si tratta

    Una donna di 47 anni, affetta da tetraplegia spastica e invalida al 100 per cento, percepiva una pensione di inabilità di circa 285 euro al mese, ritenuta insufficiente a soddisfare i bisogni primari della vita. La Corte d’appello di Torino sollevò la questione perché l’incremento previsto dalla legge finanziaria 2002 spettava solo a chi avesse compiuto 60 anni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Era impugnato l’art. 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui subordinava ai 60 anni d’età l’incremento del trattamento per gli invalidi civili totali, in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, Cost.; era impugnato anche l’art. 12 della legge n. 118 del 1971, in riferimento agli artt. 3, 38, 10 e 117, primo comma, Cost. Il giudice rimettente era la Corte d’appello di Torino, sezione lavoro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001, nei sensi e nel termine di cui in motivazione, nella parte in cui concede i benefici incrementativi «ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni» anziché «ai soggetti di età superiore a diciotto anni». Ha invece dichiarato inammissibile la questione sull’art. 12 della legge n. 118 del 1971.

    Il principio

    Per chi versa in condizioni di disabilità gravissima e non ha alcuna residua capacità lavorativa, il diritto a un trattamento idoneo ad assicurare i mezzi minimi di sopravvivenza non può essere differito al compimento dei 60 anni: la dignità e il soddisfacimento delle esigenze vitali esigono che il beneficio operi già dalla maggiore età.

    Domande e risposte

    A chi spetta ora l’incremento dopo questa sentenza?

    Agli invalidi civili totali, affetti da gravissima disabilità e privi di ogni residua capacità lavorativa, già a partire dai 18 anni di età e non più soltanto dai 60.

    Perché la questione sull’art. 12 della legge n. 118 del 1971 è stata respinta?

    La Corte l’ha dichiarata inammissibile: la pronuncia di accoglimento è intervenuta sull’altra disposizione, l’art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001.

    Cosa si intende per «minimo vitale»?

    È la soglia di risorse necessaria a garantire il soddisfacimento dei bisogni elementari della persona; per la Corte essa è tutelata dagli artt. 3 e 38 della Costituzione.

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  • Corte cost. n. 136/2020 – Multa minima più alta per il furto monoaggravato rispetto al pluriaggravato: questioni inammissibili

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 625 del codice penale, che fissa per il furto monoaggravato una multa minima più alta di quella prevista per il furto pluriaggravato.

    Di cosa si tratta

    Dopo la riforma del 2017, l’art. 625, primo comma, cod. pen. (furto monoaggravato) prevede un minimo edittale della multa di 927 euro, mentre il secondo comma (furto pluriaggravato), che sanziona condotte più gravi, fissa un minimo di 206 euro. Il Tribunale di Siracusa riteneva questa sproporzione irragionevole.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 625, primo comma, del codice penale, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, nella parte in cui fissa il minimo edittale della multa in 927 euro. Parametri: artt. 3 e 27 della Costituzione (uguaglianza, proporzionalità e finalità rieducativa della pena). Giudice rimettente: Tribunale ordinario di Siracusa.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni.

    Il principio

    Le censure sulla sproporzione del minimo edittale della multa non hanno superato il vaglio di ammissibilità: la pronuncia si arresta sul piano processuale e la norma resta in vigore.

    Domande e risposte

    Qual era la sproporzione lamentata?

    Il furto monoaggravato prevede una multa minima (927 euro) superiore a quella del furto pluriaggravato (206 euro), pur essendo quest’ultimo una condotta più grave.

    La Corte ha corretto questa sproporzione?

    No. Ha dichiarato le questioni inammissibili, senza pronunciarsi nel merito; la norma censurata continua ad applicarsi.

    Perché era richiamato l’art. 27 Cost.?

    Perché il giudice riteneva che la pena sproporzionata contrastasse anche con la finalità rieducativa della pena sancita dall’art. 27 Cost.

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  • Corte cost. n. 135/2020 – IPAB siciliane: illegittimo l’obbligo per i Comuni di assorbire personale e patrimonio

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma siciliana che obbligava i Comuni ad assorbire patrimonio e personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) soppresse dalla Regione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1986, n. 22, imponeva ai Comuni, in caso di soppressione autoritativa delle IPAB da parte della Regione, di assorbirne il patrimonio e di farsi carico del personale dipendente, salvaguardandone i diritti acquisiti. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ne dubitava la legittimità.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 34, comma 2, della legge della Regione Siciliana 9 maggio 1986, n. 22, nella parte in cui obbliga i Comuni ad assorbire patrimonio e personale delle IPAB soppresse. Parametri: artt. 97, 117, secondo comma, lettera e), e 119 della Costituzione, oltre allo statuto siciliano. Giudice rimettente: Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui prevede che i beni patrimoniali siano devoluti al Comune, che assorbe anche il personale dipendente facendone salvi i diritti acquisiti.

    Il principio

    Imporre ai Comuni l’assorbimento di patrimonio e personale di enti soppressi, senza assicurare la correlazione tra funzioni e risorse, comprime irragionevolmente l’autonomia finanziaria degli enti locali e determina spese imprevedibili prive di adeguata copertura, in contrasto con i principi costituzionali sull’autonomia finanziaria e sull’equilibrio di bilancio.

    Domande e risposte

    Cosa sono le IPAB?

    Sono le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, enti storicamente preposti all’erogazione di servizi socio-assistenziali.

    Perché la norma è stata dichiarata illegittima?

    Perché addossava ai Comuni oneri di personale e patrimoniali senza garantire risorse corrispondenti, ledendo l’autonomia finanziaria degli enti locali.

    Quale principio tutela l’art. 119 Cost. richiamato in questa vicenda?

    L’autonomia finanziaria degli enti territoriali e la necessaria corrispondenza tra le funzioni loro attribuite e le risorse per esercitarle.

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  • Corte cost. n. 134/2020 – Riordino delle aree protette della Regione Liguria: numerose norme illegittime

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge ligure sul riordino delle aree protette, ritenute lesive degli standard statali di tutela dell’ambiente.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Liguria 19 aprile 2019, n. 3, ha modificato la disciplina regionale sulle aree protette e sulla biodiversità. Il Governo riteneva che molte di queste modifiche abbassassero gli standard minimi di tutela ambientale fissati dalla legge statale quadro sulle aree protette.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norme impugnate: artt. 7, 8, 10, 22, 23 e 31 della legge della Regione Liguria 19 aprile 2019, n. 3. Parametri: artt. 97 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione alla legge quadro statale n. 394 del 1991 sulle aree protette. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile l’intervento di un’associazione ambientalista; ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di più disposizioni (artt. 7, 8, 10 e 31, in parte qua); ha dichiarato inammissibili alcune censure fondate sull’art. 97 Cost. e sull’art. 23; ha dichiarato non fondate altre questioni relative agli artt. 7, 10 e 22.

    Il principio

    La disciplina delle aree protette rientra nella tutela dell’ambiente, materia di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.): la legge quadro n. 394 del 1991 fissa standard inderogabili che la Regione non può abbassare, pur potendo regolare i parchi regionali come espressione della propria autonomia, purché nel rispetto del nucleo minimo di salvaguardia.

    Domande e risposte

    Le Regioni possono disciplinare i parchi regionali?

    Sì, ma nel rispetto degli standard inderogabili di tutela ambientale fissati dalla legge statale quadro: non possono ridurre il livello minimo di protezione.

    Perché l’intervento dell’associazione ambientalista è stato dichiarato inammissibile?

    Nel giudizio in via principale tra Stato e Regione l’intervento di soggetti terzi è ammesso solo a condizioni rigorose, che in questo caso non sono state ritenute sussistenti.

    Tutte le norme impugnate sono state annullate?

    No. Alcune sono state dichiarate illegittime, altre questioni sono state ritenute inammissibili e altre ancora non fondate.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 133/2020 – Legge calabrese di interpretazione autentica per stabilizzare l’ufficio stampa regionale: illegittima

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Regione Calabria che, sotto forma di interpretazione autentica, mirava a stabilizzare i rapporti di lavoro dei giornalisti dell’ufficio stampa regionale.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Calabria 31 maggio 2019, n. 14, qualificandosi come norma di interpretazione autentica, stabiliva che una precedente disposizione regionale dovesse intendersi confermativa dei rapporti di lavoro in essere, con l’effetto di stabilizzare giornalisti professionisti e pubblicisti assunti per «chiamata diretta» nell’ufficio stampa regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 1 della legge della Regione Calabria 31 maggio 2019, n. 14 (interpretazione autentica). Parametri: art. 97, quarto comma, della Costituzione (accesso al pubblico impiego mediante concorso) e art. 3 Cost. (la norma sarebbe priva dei caratteri dell’interpretazione autentica e si risolverebbe in una legge retroattiva irragionevole). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale.

    Il principio

    Una legge che si presenta come interpretazione autentica ma in realtà ha l’effetto di stabilizzare rapporti di lavoro pubblici, eludendo il principio del pubblico concorso, è costituzionalmente illegittima: l’accesso al pubblico impiego deve avvenire, di regola, mediante concorso (art. 97 Cost.).

    Domande e risposte

    Cos’è una legge di interpretazione autentica?

    È una legge che chiarisce il significato di una norma precedente con efficacia retroattiva; non può però essere usata per introdurre, sotto mentite spoglie, una disciplina nuova e diversa.

    Perché la legge calabrese è stata annullata?

    Perché mirava a stabilizzare rapporti di lavoro pubblici aggirando il principio del concorso pubblico, in violazione dell’art. 97 Cost.

    Il concorso pubblico è sempre obbligatorio?

    Costituisce la regola per l’accesso al pubblico impiego; le deroghe sono ammesse solo in casi limitati e ragionevolmente giustificati.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 132/2020 – Rinvio a nuova udienza delle questioni su diffamazione a mezzo stampa e carcere per i giornalisti

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    Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha riunito i giudizi e rinviato a una successiva udienza pubblica la trattazione delle questioni sollevate da due tribunali in materia di diffamazione a mezzo stampa.

    Di cosa si tratta

    Due tribunali (Salerno e Bari, sezioni penali) avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale in materia di diffamazione a mezzo stampa. La Corte, riuniti i giudizi, ha deciso di rinviare la trattazione a una nuova udienza pubblica.

    La questione di legittimità costituzionale

    Questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale ordinario di Salerno, sezione seconda penale, e dal Tribunale ordinario di Bari, sezione prima penale, con le ordinanze indicate in epigrafe, in materia di diffamazione a mezzo stampa. Giudice relatore: Francesco Viganò.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha rinviato all’udienza pubblica del 22 giugno 2021 la trattazione delle questioni.

    Il principio

    Si tratta di un’ordinanza di rinvio: la Corte non decide nel merito ma differisce la trattazione, scelta che rende possibile, nel frattempo, un eventuale intervento del legislatore sulla disciplina sanzionatoria della diffamazione a mezzo stampa.

    Domande e risposte

    La Corte ha già deciso sulla pena del carcere per i giornalisti?

    No. Con questa ordinanza ha soltanto rinviato la decisione a una successiva udienza pubblica.

    Perché rinviare la trattazione?

    Il rinvio consente di lasciare al legislatore la possibilità di intervenire sulla materia prima della pronuncia della Corte.

    Cosa significa «riuniti i giudizi»?

    Significa che le questioni sollevate dai due tribunali, vertendo sulla stessa materia, sono trattate insieme in un unico procedimento.

  • Corte cost. n. 131/2020 – Cooperative di comunità della Regione Umbria: questione non fondata nei sensi di cui in motivazione

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione sulla legge della Regione Umbria che disciplina le cooperative di comunità.

    Di cosa si tratta

    La legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2, disciplina le cooperative di comunità, cioè cooperative che perseguono l’interesse generale della comunità in cui operano, anche per contrastare spopolamento e degrado. Il Governo riteneva che alcune previsioni invadessero la materia dell’ordinamento civile, riservata allo Stato.

    La questione di legittimità costituzionale

    Norma impugnata: art. 5, comma 1, lettera b), della legge della Regione Umbria 11 aprile 2019, n. 2 (Disciplina delle cooperative di comunità). Parametro: art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (ordinamento civile). Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione.

    Il principio

    La disposizione regionale si salva nella misura in cui è interpretata in modo conforme al riparto di competenze: la disciplina delle cooperative di comunità resta legittima se non invade gli aspetti civilistici riservati alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

    Domande e risposte

    Cosa sono le cooperative di comunità?

    Sono cooperative che perseguono l’interesse generale della comunità locale, coinvolgendo i cittadini nella gestione di beni e servizi collettivi, anche per contrastare spopolamento e declino economico dei territori.

    Perché la legge regionale è stata salvata solo «nei sensi di cui in motivazione»?

    Perché la Corte ne ha imposto un’interpretazione che rispetta la competenza statale sull’ordinamento civile, evitando così l’annullamento.

    Le Regioni possono disciplinare le cooperative?

    Possono intervenire sugli aspetti promozionali e organizzativi di propria competenza, ma non sugli aspetti civilistici riservati allo Stato.

    Norme collegate