Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 238/2021 – Sospensione dell’esecuzione della pena e contrabbando di tabacchi tra i reati ostativi dell’art. 4-bis ord. penit.

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    La Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sull’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui esclude la sospensione dell’esecuzione della pena per i condannati per i delitti dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, tra cui il contrabbando aggravato di tabacchi lavorati esteri.

    Di cosa si tratta

    Quando una persona è condannata a una pena detentiva breve, di regola l’esecuzione viene sospesa per consentire di chiedere misure alternative al carcere «da libero». Per alcuni reati gravi (quelli elencati nell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario) questa sospensione è però vietata. Il caso riguarda un condannato per contrabbando aggravato di tabacchi, che rientra tra questi reati.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Napoli ha impugnato l’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui vieta la sospensione dell’esecuzione per i condannati per i delitti di cui all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, con riferimento al contrabbando aggravato di tabacchi (art. 291-ter, comma 1, d.P.R. n. 43 del 1973), per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione.

    Il principio

    L’inclusione del contrabbando aggravato di tabacchi lavorati esteri tra i reati per i quali è preclusa la sospensione dell’esecuzione della pena non è né irragionevole né contraria alla finalità rieducativa della pena, rientrando nelle scelte di politica criminale non manifestamente arbitrarie del legislatore.

    Domande e risposte

    La norma del codice di procedura penale è stata annullata?

    No. Le questioni sono state dichiarate non fondate.

    Cosa significa il divieto di sospensione dell’esecuzione?

    Significa che, per i reati ostativi indicati, il condannato non beneficia della sospensione automatica e non può accedere «da libero» alle misure alternative al carcere.

    Quali principi costituzionali erano invocati?

    Il principio di eguaglianza (art. 3) e la finalità rieducativa della pena (art. 27, terzo comma).

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 237/2021 – Impignorabilità dei fondi statali destinati a interventi cofinanziati dall’Unione europea

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    La Corte costituzionale salva la norma che rende impignorabili i fondi statali destinati agli interventi cofinanziati dall’Unione europea e alle politiche di coesione. Dichiara inammissibile la questione sotto il profilo della ragionevole durata del processo e non fondate le altre questioni.

    Di cosa si tratta

    Lo Stato, con la legge di stabilità 2016, aveva stabilito che alcuni fondi destinati a interventi cofinanziati dall’UE e alle politiche di coesione non possono essere pignorati. Un creditore che voleva soddisfarsi su quelle somme si è visto bloccato, e il giudice dell’esecuzione ha dubitato che questa impignorabilità fosse costituzionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha impugnato l’art. 1, comma 800, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), nella parte in cui sottrae all’esecuzione forzata i fondi indicati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione sollevata in riferimento all’art. 111 Cost. sotto il profilo della ragionevole durata del processo, e non fondate le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., quest’ultimo sotto il profilo della parità delle parti.

    Il principio

    L’impignorabilità dei fondi pubblici vincolati a finalità di rilievo europeo e di coesione non viola di per sé il diritto di difesa, la parità delle parti o il principio di eguaglianza, trattandosi di una scelta a tutela di interessi finanziari e funzionali costituzionalmente apprezzabili.

    Domande e risposte

    La norma sull’impignorabilità è stata annullata?

    No. La Corte ha respinto le censure, dichiarando le questioni in parte inammissibili e in parte non fondate.

    Perché quei fondi non si possono pignorare?

    Perché sono vincolati a interventi cofinanziati dall’Unione europea e a politiche di coesione, finalità che la legge ha inteso proteggere.

    Chi aveva sollevato la questione?

    Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, nel corso di un’esecuzione forzata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 236/2021 – Blocco dei pignoramenti contro gli enti del Servizio sanitario nazionale durante l’emergenza COVID-19

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    La Corte costituzionale dichiara illegittima la proroga al 31 dicembre 2021 della sospensione dei pignoramenti a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale, disposta dall’art. 3, comma 8, del d.l. n. 183 del 2020. Salva invece, nella formulazione originaria, la sospensione prevista dall’art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020.

    Di cosa si tratta

    Durante l’emergenza COVID-19 il legislatore aveva bloccato le esecuzioni forzate e i pignoramenti contro gli enti sanitari, per non paralizzare le risorse destinate alla sanità. Alcuni creditori (chi vantava risarcimenti o crediti per forniture mediche) si sono trovati impossibilitati a recuperare quanto loro dovuto, e i giudici hanno dubitato della legittimità di quel blocco.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Napoli, il TAR Calabria e il Tribunale ordinario di Benevento hanno impugnato l’art. 117, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (e la sua proroga operata dall’art. 3, comma 8, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183), per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 136 della Costituzione, lamentando il sacrificio del diritto di difesa e della parità delle parti dei creditori.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 8, del d.l. n. 183 del 2020 (che prorogava il blocco al 31 dicembre 2021). Ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020 nella sua formulazione originaria, anche con riferimento all’art. 136 Cost., e inammissibili alcuni interventi e costituzioni di parti.

    Il principio

    La sospensione temporanea delle esecuzioni a tutela delle risorse sanitarie pubbliche può essere giustificata nell’emergenza, ma la sua proroga eccessiva — che prolunga ulteriormente il sacrificio dei creditori — supera il limite di ragionevolezza e diventa costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Cosa è stato dichiarato illegittimo?

    La norma che prorogava al 31 dicembre 2021 il blocco dei pignoramenti contro gli enti del Servizio sanitario nazionale (art. 3, comma 8, del d.l. n. 183 del 2020).

    Il blocco originario del 2020 è stato salvato?

    Sì. Le questioni sull’art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020 nella formulazione originaria sono state dichiarate non fondate.

    Quali diritti erano in gioco?

    Il diritto di difesa e di agire in giudizio (art. 24) e la parità delle parti nel processo (art. 111), a fronte del blocco delle azioni esecutive dei creditori.

    Norme collegate

    • Art. 24 della Costituzione — Parametro invocato: diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, sacrificato dal blocco delle esecuzioni.
    • Art. 111 della Costituzione — Parametro invocato: parità delle parti e giusto processo, alterati a favore dell’esecutato pubblico.
    • Art. 136 della Costituzione — Parametro invocato dal Tribunale di Benevento sugli effetti delle pronunce di illegittimità costituzionale.
  • Corte cost. n. 235/2021 – Ripiano del disavanzo regionale e copertura pluriennale: illegittime le leggi di bilancio dell’Abruzzo

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    La Corte costituzionale dichiara illegittime alcune norme delle leggi di bilancio della Regione Abruzzo per il 2018-2020 e il 2019-2021, perché incompatibili con i principi di equilibrio e copertura della spesa pubblica. Sono invece dichiarate inammissibili le questioni sollevate sulla legge statale di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017).

    Di cosa si tratta

    Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, quando «parificano» i rendiconti delle Regioni, verificano che i conti siano in regola. La sezione per l’Abruzzo ha ritenuto che alcune norme regionali e statali sul modo di ripianare il disavanzo (cioè il «buco» di bilancio accumulato) violassero la Costituzione e ha chiesto alla Corte costituzionale di pronunciarsi.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, nel giudizio di parificazione dei rendiconti 2018 e 2019, ha impugnato l’art. 1, commi 779, 780 e 782, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (bilancio dello Stato 2018), e l’art. 8 delle leggi della Regione Abruzzo n. 7 del 2018 e n. 2 del 2019, in riferimento — tra l’altro — agli artt. 81, 97, 117, primo comma, e 119 della Costituzione, a tutela dell’equilibrio di bilancio e della sana gestione finanziaria.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge reg. Abruzzo n. 7 del 2018 e dell’art. 8, comma 1, lettere a) e c), della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2019. Ha invece dichiarato inammissibili le questioni relative all’art. 1, commi 779, 780 e 782, della legge statale n. 205 del 2017.

    Il principio

    L’equilibrio di bilancio e la corretta copertura pluriennale della spesa sono vincoli costituzionali che le Regioni devono rispettare nel disciplinare il ripiano del disavanzo; le relative norme regionali che vi si discostano sono costituzionalmente illegittime.

    Domande e risposte

    Cosa ha deciso la Corte sulle leggi regionali dell’Abruzzo?

    Ha dichiarato illegittime le disposizioni dell’art. 8 delle leggi di bilancio regionali n. 7 del 2018 e n. 2 del 2019 indicate nel dispositivo.

    La legge statale di bilancio 2018 è stata annullata?

    No. Le questioni sull’art. 1, commi 779, 780 e 782, della legge n. 205 del 2017 sono state dichiarate inammissibili, quindi la Corte non le ha esaminate nel merito.

    Chi aveva sollevato la questione?

    La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, nell’ambito del giudizio di parificazione dei rendiconti regionali 2018 e 2019.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 204/2021 – Appalti e processo amministrativo: il termine per i motivi aggiunti va letto secondo Costituzione

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    Con la sentenza n. 204 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 120, comma 5, del Codice del processo amministrativo, in materia di termine per proporre motivi aggiunti negli appalti pubblici. Esiste infatti un’interpretazione conforme a Costituzione, già dominante in giurisprudenza, che garantisce alla parte un termine pieno.

    Di cosa si tratta

    Nel contenzioso sugli appalti pubblici, chi impugna l’aggiudicazione può presentare «motivi aggiunti» quando, dopo l’accesso agli atti di gara, scopre nuovi vizi. Il TAR Puglia (sede di Lecce) temeva che il termine per i motivi aggiunti decorresse dalla semplice comunicazione dell’aggiudicazione, quando la parte poteva ancora ignorare i vizi, comprimendo così il diritto di difesa.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, ha sollevato la questione in riferimento all’art. 24 della Costituzione, sull’art. 120, comma 5, del Codice del processo amministrativo, nella parte in cui fa decorrere il termine per proporre motivi aggiunti dalla ricezione della comunicazione dell’aggiudicazione, anziché dalla effettiva conoscenza dei vizi.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha rilevato che esiste un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata — già dominante in giurisprudenza e avallata dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato — che, attraverso il meccanismo della dilazione temporale, assicura comunque alla parte un termine pieno per articolare le proprie censure.

    Il principio

    Sono compatibili con l’art. 24 Cost. le interpretazioni del quadro normativo per effetto delle quali la parte ricorrente disponga di un termine non inferiore a trenta giorni per proporre i motivi aggiunti, computato tenendo conto della data in cui essa ha conosciuto, o avrebbe potuto conoscere con l’ordinaria diligenza, i vizi da denunciare. La possibilità di una lettura conforme a Costituzione rende non fondata la questione.

    Domande e risposte

    Da quando decorre il termine per i motivi aggiunti negli appalti?

    Secondo l’interpretazione conforme a Costituzione, deve essere garantito un termine pieno (non inferiore a trenta giorni) calcolato tenendo conto di quando la parte ha conosciuto, o poteva conoscere con ordinaria diligenza, i vizi da denunciare.

    Perché la norma non è stata annullata?

    Perché era possibile interpretarla in modo conforme alla Costituzione: con il meccanismo della dilazione temporale la parte conserva comunque un termine pieno per difendersi. Quando esiste una lettura conforme, la questione è non fondata.

    Cosa sono i «motivi aggiunti»?

    Sono ulteriori motivi di ricorso che la parte può proporre quando, dopo l’accesso agli atti di gara, scopre nuovi vizi del provvedimento impugnato, ad esempio dell’aggiudicazione di un appalto.

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  • Corte cost. n. 203/2021 – Equa riparazione e persona offesa: il processo «inizia» con la costituzione di parte civile

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    Con la sentenza n. 203 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001 (legge Pinto), nella parte in cui prevede che, per la persona offesa, il processo penale si consideri iniziato solo con la costituzione di parte civile. La norma resta dunque in vigore.

    Di cosa si tratta

    La legge Pinto riconosce un’equa riparazione a chi subisce un processo di durata irragionevole. La norma censurata stabilisce che, per la persona offesa dal reato, il processo penale rilevante ai fini dell’equa riparazione si consideri iniziato solo dal momento in cui essa si costituisce parte civile. Una Corte d’appello, richiamando una pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo, ha dubitato che questo criterio fosse troppo restrittivo per la vittima.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Napoli ha sollevato la questione in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6 della CEDU, sull’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui fa iniziare il processo, per la persona offesa, solo con l’assunzione della qualità di parte civile, anziché da quando essa abbia esercitato i diritti riconosciuti dall’ordinamento.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha escluso che la norma determini, di per sé, una lesione sistemica degli interessi della persona offesa, osservando che l’ordinamento offre al danneggiato vie giudiziarie autonome per far valere il proprio diritto di carattere civile al risarcimento, e che ulteriori tutele sono delineate dalla riforma in materia di giustizia riparativa.

    Il principio

    Ai fini dell’equa riparazione per durata irragionevole del processo, la scelta di individuare nella costituzione di parte civile il momento iniziale rilevante per la persona offesa non è in sé lesiva: i profili attinenti a ritardi o inerzie e alla tutela della vittima possono trovare risposta in altre azioni e in altre sedi, anche alla luce della disciplina della giustizia riparativa.

    Domande e risposte

    Da quando «inizia» il processo per la persona offesa ai fini della legge Pinto?

    Secondo la norma confermata dalla Corte, dal momento in cui la persona offesa si costituisce parte civile nel processo penale.

    La Corte ha dato torto alla vittima richiamando la CEDU?

    La Corte ha ritenuto la questione non fondata: ha escluso una lesione sistemica degli interessi della vittima, perché l’ordinamento offre altre vie per far valere il diritto al risarcimento.

    Esistono altre tutele per la vittima del reato?

    Sì. La Corte richiama la riforma sulla giustizia riparativa (legge delega n. 134 del 2021), che valorizza il ruolo della vittima e introduce nuovi meccanismi di tutela.

    Norme collegate

    • Art. 117 della Costituzione — primo comma, sul rispetto degli obblighi internazionali, in relazione all’art. 6 CEDU sul giusto processo
  • Corte cost. n. 202/2021 – Edifici abbandonati e rigenerazione urbana in Lombardia: illegittimo l’art. 40-bis

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    Con la sentenza n. 202 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 40-bis della legge urbanistica della Regione Lombardia, sul recupero degli immobili abbandonati e degradati, nel testo vigente prima delle modifiche del 2021. La disciplina regionale comprimeva il potere di pianificazione urbanistica dei Comuni. La Corte ne ha dichiarato illegittima, in via conseguenziale, anche una norma successiva.

    Di cosa si tratta

    La Regione Lombardia aveva introdotto, con l’art. 40-bis della legge sul governo del territorio, una disciplina per il recupero degli immobili abbandonati e degradati: incentivi come incremento dei diritti edificatori, esenzione dagli standard urbanistici e deroghe a varie norme. Questa disciplina si sovrapponeva e contrastava con le previsioni dei piani urbanistici comunali, comprimendo le scelte di pianificazione dei Comuni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha sollevato le questioni in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 114, secondo comma, 117, commi secondo, lettera p), terzo e sesto, e 118 della Costituzione, sull’art. 40-bis della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, ritenendo che comprimesse illegittimamente il potere di pianificazione urbanistica dei Comuni.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 40-bis della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della legge reg. n. 11 del 2021. In via conseguenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, ha dichiarato illegittimo anche il comma 11-quinquies del medesimo art. 40-bis, introdotto nel 2021, che ne prevedeva l’ultrattività.

    Il principio

    Il potere di pianificazione urbanistica non è funzionale solo all’ordinato sviluppo edilizio del territorio, ma alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici fondati su valori costituzionalmente garantiti. Una disciplina regionale non può sottrarre ai Comuni le scelte fondamentali sull’uso e lo sviluppo del territorio, incidendo in modo significativo sull’aumento dell’edificato e sulla pressione insediativa.

    Domande e risposte

    Cosa prevedeva l’art. 40-bis lombardo?

    Una disciplina per il recupero degli immobili abbandonati e degradati con forti incentivi: incremento dei diritti edificatori, esenzione dagli standard urbanistici e deroghe a varie norme, applicabile anche agli immobili già individuati dai Comuni.

    Perché è stato dichiarato illegittimo?

    Perché comprimeva il potere di pianificazione urbanistica dei Comuni, sottraendo loro scelte fondamentali sull’uso del territorio e incidendo in modo rilevante sull’aumento dell’edificato.

    Cosa significa illegittimità «in via conseguenziale»?

    È l’estensione della dichiarazione di illegittimità ad altre norme strettamente connesse, prevista dall’art. 27 della legge n. 87 del 1953: qui ha colpito anche il comma 11-quinquies, che voleva mantenere in vita la disciplina annullata.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 201/2021 – Dighe e sbarramenti in Veneto: illegittime le norme che ampliano la competenza regionale

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    Con la sentenza n. 201 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni della legge della Regione Veneto n. 23 del 2020 sugli sbarramenti idrici. Usando la congiunzione «o» o «e/o» al posto di «e», la Regione aveva esteso la propria competenza oltre i limiti fissati dalla legge statale, che richiede la presenza congiunta di due requisiti dimensionali.

    Di cosa si tratta

    La sicurezza delle dighe e degli sbarramenti idrici è ripartita tra Stato e Regioni. La legge statale assegna alle Regioni solo gli sbarramenti che presentano insieme due requisiti: altezza non superiore a 15 metri e capacità di invaso non superiore a un milione di metri cubi. La legge regionale veneta, usando «o» e «e/o», finiva per includere anche impianti che possiedono uno solo dei due requisiti, ampliando così la competenza regionale.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato vari articoli della legge reg. Veneto n. 23 del 2020 in riferimento agli artt. 97, 117, secondo comma, lettere l), m) ed s), e terzo comma, della Costituzione, contestando in particolare l’uso delle congiunzioni che ampliava l’ambito di applicazione della legge regionale oltre il criterio statale di riparto.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1 (nella parte in cui usa «o» anziché «e»), dell’art. 2 (nella parte in cui usa «e/o» anziché «e») e dell’art. 11 della legge reg. Veneto n. 23 del 2020. Ha invece dichiarato non fondate altre censure, tra cui quella relativa alle sanzioni amministrative regionali.

    Il principio

    Il criterio statale che assegna alle Regioni la competenza sugli sbarramenti idrici richiede la presenza congiunta dei due requisiti dimensionali (altezza e volume di invaso). La Regione non può ampliare tale ambito sostituendo la congiunzione «e» con «o» o «e/o», perché così viola il riparto di competenze, che costituisce principio fondamentale della materia «governo del territorio».

    Domande e risposte

    Perché una congiunzione può rendere illegittima una legge?

    Perché cambia la portata della norma: «e» richiede entrambi i requisiti, «o»/«e/o» ne basta uno. Così la Regione includeva sbarramenti che la legge statale riserva allo Stato, violando il riparto di competenze.

    Cosa prevede la legge statale sugli sbarramenti?

    Assegna alle Regioni gli sbarramenti che presentano insieme altezza non superiore a 15 metri e volume di invaso non superiore a un milione di metri cubi.

    Tutte le norme impugnate sono state annullate?

    No. Sono stati dichiarati illegittimi gli artt. 1, comma 1, 2 e 11, mentre altre censure — come quella sulle sanzioni amministrative regionali — sono state respinte.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 200/2021 – Accise sull’energia elettrica: la prescrizione «dalla scoperta» resta, ma serve l’intervento del legislatore

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    Con la sentenza n. 200 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 57, comma 3, del Testo unico accise, che fa decorrere la prescrizione dalla scoperta del fatto illecito in caso di comportamenti omissivi del contribuente. Pur riconoscendo l’inadeguatezza della norma rispetto al diritto di difesa, la Corte ha ritenuto che spetti al legislatore porvi rimedio.

    Di cosa si tratta

    Il Testo unico accise prevede che, per il recupero dell’imposta sull’energia elettrica, la prescrizione sia di cinque anni dal consumo, ma in caso di comportamenti omissivi del contribuente decorra dalla scoperta dell’illecito. La Cassazione tributaria ha osservato che così il contribuente resta esposto all’azione del fisco per un tempo di fatto indeterminato, perché il termine non parte da una data certa.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione quinta civile, ha sollevato le questioni in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sull’art. 57, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 504 del 1995 (Testo unico accise), nella parte in cui non prevede una data certa di inizio della prescrizione delle obbligazioni tributarie e delle relative sanzioni in caso di omissioni del contribuente.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Pur riconoscendo l’inadeguatezza del regime censurato rispetto alle esigenze di difesa tutelate dall’art. 24 Cost., ha ritenuto che l’intervento richiesto — l’individuazione di un diverso dies a quo — spetti alla discrezionalità del legislatore e non possa essere operato dalla Corte stessa.

    Il principio

    È rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore, in forza del principio di polisistematicità dell’ordinamento tributario, la disciplina di istituti comuni come la prescrizione e la decadenza della pretesa fiscale, modulandoli in relazione ai singoli tributi. Anche quando rileva l’inadeguatezza di una norma rispetto al diritto di difesa, la Corte non può sostituirsi al legislatore: ne sottolinea però l’ineludibilità di un tempestivo intervento.

    Domande e risposte

    La norma sulla prescrizione è stata annullata?

    No. La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni: la norma resta in vigore. Ha però sottolineato che è ineludibile un tempestivo intervento del legislatore per porvi rimedio.

    Perché la Corte non ha potuto correggere la norma?

    Perché individuare una nuova data certa di decorrenza della prescrizione è una scelta discrezionale, di competenza del legislatore, e non un’operazione che la Corte possa compiere da sola.

    Qual era il problema per il contribuente?

    Far decorrere la prescrizione «dalla scoperta» dell’illecito espone il contribuente all’azione del fisco per un tempo di fatto indeterminato, in tensione con il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 199/2021 – Bilancio regionale Abruzzo: legittima la copertura delle spese impugnata dal Governo

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    Con la sentenza n. 199 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Governo contro alcune norme della legge della Regione Abruzzo n. 20 del 2020 in materia di copertura finanziaria. La Corte ha ritenuto che le modalità di copertura previste fossero conformi all’art. 81, terzo comma, della Costituzione.

    Di cosa si tratta

    L’art. 81 della Costituzione impone che ogni legge che comporta nuove spese ne indichi la copertura finanziaria. Il Governo ha impugnato due norme della Regione Abruzzo che disponevano variazioni di bilancio per finanziare interventi nel settore dello sport e del trasporto ferroviario delle merci, ritenendo che la copertura indicata fosse inadeguata e potesse pregiudicare gli equilibri di bilancio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso le questioni in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione, sugli artt. 5, comma 2, e 6 della legge della Regione Abruzzo n. 20 del 2020, lamentando l’inadeguatezza della copertura finanziaria e i possibili effetti negativi sui saldi di finanza pubblica e sugli equilibri del bilancio regionale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha verificato che le norme regionali davano copertura alle spese disposte utilizzando una facoltà espressamente consentita dalla legislazione statale (l’art. 111, comma 4-bis, del d.l. n. 18 del 2020), ricorrendone le condizioni applicative, e ha escluso ripercussioni sul disavanzo e sugli equilibri finanziari regionali.

    Il principio

    La copertura finanziaria richiesta dall’art. 81, terzo comma, Cost. è rispettata quando la Regione utilizza, ricorrendone le condizioni, una facoltà di copertura prevista dalla stessa legislazione statale e gli atti di gestione del bilancio confermano l’effettività e la sostenibilità della copertura, senza pregiudizio per gli equilibri di finanza pubblica.

    Domande e risposte

    Cosa contestava il Governo alle norme abruzzesi?

    Riteneva che la copertura finanziaria delle spese fosse inadeguata e potesse pregiudicare i saldi di finanza pubblica e gli equilibri del bilancio regionale, in violazione dell’art. 81 Cost.

    Perché la Corte ha respinto le questioni?

    Perché la Regione aveva utilizzato una modalità di copertura espressamente consentita dalla legislazione statale, e gli atti di bilancio dimostravano che gli obiettivi finanziari erano stati effettivamente conseguiti.

    Cosa prevede l’art. 81 della Costituzione?

    Tra l’altro, che ogni legge che importi nuove o maggiori spese debba indicare i mezzi per farvi fronte, garantendo l’equilibrio del bilancio.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 198/2021 – DPCM anti-COVID e delega legislativa: la Corte salva il modello dei decreti

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    Con la sentenza n. 198 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sui decreti-legge anti-COVID n. 19 del 2020, che rinviavano l’attuazione delle misure ai d.P.C.m. La Corte ha escluso che il Governo avesse ricevuto una funzione legislativa: i decreti hanno solo affidato al Presidente del Consiglio il compito di dare esecuzione, con atti amministrativi tipizzati, a una disciplina già fissata dalla legge.

    Di cosa si tratta

    Durante la pandemia, le misure di contenimento (divieti di spostamento, chiusure) sono state introdotte tramite decreti-legge che ne rinviavano l’attuazione a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, i d.P.C.m. Un cittadino sanzionato per aver violato il divieto di spostamento ha fatto opposizione, e il Giudice di pace di Frosinone ha dubitato che questo meccanismo equivalesse a delegare al Governo la funzione legislativa con meri atti amministrativi.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice di pace di Frosinone ha sollevato le questioni in riferimento agli artt. 76, 77 e 78 della Costituzione, sugli artt. 1, 2 e 3 del d.l. n. 6 del 2020 e sugli artt. 1, 2 e 4 del d.l. n. 19 del 2020, ritenendo che fosse stata di fatto delegata la funzione legislativa al Governo, da esercitare tramite i d.P.C.m., al di fuori dei casi costituzionalmente previsti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sul d.l. n. 6 del 2020 e non fondate quelle sul d.l. n. 19 del 2020. Ha escluso che i decreti-legge abbiano conferito al Presidente del Consiglio una funzione legislativa in violazione degli artt. 76 e 77 Cost. o poteri straordinari da stato di guerra ex art. 78 Cost.

    Il principio

    I decreti-legge anti-COVID non hanno delegato la funzione legislativa al Governo: hanno attribuito al Presidente del Consiglio il compito di dare esecuzione alla norma primaria mediante atti amministrativi sufficientemente tipizzati. Di fronte a un’emergenza sanitaria dai tratti peculiari, il legislatore può legittimamente coniare un modello di risposta alternativo, senza che ciò configuri un’alterazione del sistema delle fonti.

    Domande e risposte

    I d.P.C.m. anti-COVID erano incostituzionali?

    No. La Corte ha ritenuto legittimo il modello: i d.P.C.m. davano esecuzione a misure già previste, nei loro contenuti essenziali, dai decreti-legge convertiti in legge dal Parlamento.

    Il Governo ha ricevuto una funzione legislativa?

    No. Secondo la Corte i decreti-legge non hanno delegato la funzione legislativa, ma hanno attribuito al Presidente del Consiglio solo il compito di attuare, con atti amministrativi tipizzati, una disciplina già fissata dalla legge.

    Serviva lo stato di guerra per adottare quelle misure?

    No. La Corte ha escluso che fossero stati attivati poteri straordinari da stato di guerra ex art. 78 Cost.: il modello adottato rientrava negli ordinari strumenti normativi.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 197/2021 – 41-bis e internati: il regime differenziato è legittimo se interpretato correttamente

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    Con la sentenza n. 197 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi indicati in motivazione, le questioni sull’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui consente di applicare il regime differenziato anche agli internati sottoposti a misura di sicurezza detentiva. Ha invece dichiarato inammissibili le ulteriori censure proposte.

    Di cosa si tratta

    L’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario disciplina il cosiddetto «carcere duro», un regime di restrizioni rafforzate. La Cassazione si chiedeva se fosse legittimo applicarlo anche a chi non sta scontando una pena, ma una misura di sicurezza detentiva (la casa di lavoro), dato che pena e misura di sicurezza hanno funzioni diverse: la prima retributiva e di prevenzione generale, la seconda essenzialmente di prevenzione speciale e risocializzazione.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte di cassazione, sezione prima penale, ha sollevato le questioni in riferimento agli artt. 3, 25, 27, 111 e 117, primo comma, della Costituzione — quest’ultimo in relazione all’art. 7 CEDU — sull’art. 41-bis, commi 2 e 2-quater, ordin. penit., lamentando l’indebita parificazione del trattamento tra condannati e internati e i suoi effetti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni riferite agli artt. 3, 25, 27 e 117, primo comma, Cost. (in relazione all’art. 7 CEDU), accogliendo un’interpretazione adeguatrice. Ha invece dichiarato inammissibili le censure riferite all’art. 111 Cost. e quella relativa al ne bis in idem, per carenze nella loro prospettazione.

    Il principio

    L’applicazione del regime differenziato dell’art. 41-bis non annulla il dovere e il potere dell’amministrazione di dare concreta attuazione all’attività che caratterizza la misura di sicurezza. Interpretata in questo senso, la disciplina non trasforma la misura di sicurezza in una pena e resta compatibile con la Costituzione: la «spirale» di proroghe paventata dal giudice non ha quindi ragione di prodursi.

    Domande e risposte

    Il 41-bis si può applicare anche a chi non sconta una pena?

    Sì, anche agli internati sottoposti a misura di sicurezza detentiva, ma a condizione che l’amministrazione continui a dare attuazione concreta alle finalità specifiche della misura di sicurezza.

    La misura di sicurezza diventa così una pena?

    No. La Corte ha precisato che, interpretata correttamente, la disciplina non trasforma la misura di sicurezza in una pena: restano funzioni e garanzie distinte tra i due istituti.

    Perché alcune censure sono state dichiarate inammissibili?

    Perché le questioni sull’art. 111 Cost. e sul ne bis in idem non erano sufficientemente argomentate: in particolare non era dimostrata l’esistenza di un medesimo fatto sanzionato due volte.

    Norme collegate