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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale dichiara illegittima la proroga al 31 dicembre 2021 della sospensione dei pignoramenti a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale, disposta dall’art. 3, comma 8, del d.l. n. 183 del 2020. Salva invece, nella formulazione originaria, la sospensione prevista dall’art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020.

Di cosa si tratta

Durante l’emergenza COVID-19 il legislatore aveva bloccato le esecuzioni forzate e i pignoramenti contro gli enti sanitari, per non paralizzare le risorse destinate alla sanità. Alcuni creditori (chi vantava risarcimenti o crediti per forniture mediche) si sono trovati impossibilitati a recuperare quanto loro dovuto, e i giudici hanno dubitato della legittimità di quel blocco.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Napoli, il TAR Calabria e il Tribunale ordinario di Benevento hanno impugnato l’art. 117, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (e la sua proroga operata dall’art. 3, comma 8, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183), per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 e 136 della Costituzione, lamentando il sacrificio del diritto di difesa e della parità delle parti dei creditori.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 8, del d.l. n. 183 del 2020 (che prorogava il blocco al 31 dicembre 2021). Ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020 nella sua formulazione originaria, anche con riferimento all’art. 136 Cost., e inammissibili alcuni interventi e costituzioni di parti.

Il principio

La sospensione temporanea delle esecuzioni a tutela delle risorse sanitarie pubbliche può essere giustificata nell’emergenza, ma la sua proroga eccessiva — che prolunga ulteriormente il sacrificio dei creditori — supera il limite di ragionevolezza e diventa costituzionalmente illegittima.

Domande e risposte

Cosa è stato dichiarato illegittimo?

La norma che prorogava al 31 dicembre 2021 il blocco dei pignoramenti contro gli enti del Servizio sanitario nazionale (art. 3, comma 8, del d.l. n. 183 del 2020).

Il blocco originario del 2020 è stato salvato?

Sì. Le questioni sull’art. 117, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020 nella formulazione originaria sono state dichiarate non fondate.

Quali diritti erano in gioco?

Il diritto di difesa e di agire in giudizio (art. 24) e la parità delle parti nel processo (art. 111), a fronte del blocco delle azioni esecutive dei creditori.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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