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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 200 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 57, comma 3, del Testo unico accise, che fa decorrere la prescrizione dalla scoperta del fatto illecito in caso di comportamenti omissivi del contribuente. Pur riconoscendo l’inadeguatezza della norma rispetto al diritto di difesa, la Corte ha ritenuto che spetti al legislatore porvi rimedio.

Di cosa si tratta

Il Testo unico accise prevede che, per il recupero dell’imposta sull’energia elettrica, la prescrizione sia di cinque anni dal consumo, ma in caso di comportamenti omissivi del contribuente decorra dalla scoperta dell’illecito. La Cassazione tributaria ha osservato che così il contribuente resta esposto all’azione del fisco per un tempo di fatto indeterminato, perché il termine non parte da una data certa.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di cassazione, sezione quinta civile, ha sollevato le questioni in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sull’art. 57, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 504 del 1995 (Testo unico accise), nella parte in cui non prevede una data certa di inizio della prescrizione delle obbligazioni tributarie e delle relative sanzioni in caso di omissioni del contribuente.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Pur riconoscendo l’inadeguatezza del regime censurato rispetto alle esigenze di difesa tutelate dall’art. 24 Cost., ha ritenuto che l’intervento richiesto — l’individuazione di un diverso dies a quo — spetti alla discrezionalità del legislatore e non possa essere operato dalla Corte stessa.

Il principio

È rimessa alla valutazione discrezionale del legislatore, in forza del principio di polisistematicità dell’ordinamento tributario, la disciplina di istituti comuni come la prescrizione e la decadenza della pretesa fiscale, modulandoli in relazione ai singoli tributi. Anche quando rileva l’inadeguatezza di una norma rispetto al diritto di difesa, la Corte non può sostituirsi al legislatore: ne sottolinea però l’ineludibilità di un tempestivo intervento.

Domande e risposte

La norma sulla prescrizione è stata annullata?

No. La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni: la norma resta in vigore. Ha però sottolineato che è ineludibile un tempestivo intervento del legislatore per porvi rimedio.

Perché la Corte non ha potuto correggere la norma?

Perché individuare una nuova data certa di decorrenza della prescrizione è una scelta discrezionale, di competenza del legislatore, e non un’operazione che la Corte possa compiere da sola.

Qual era il problema per il contribuente?

Far decorrere la prescrizione «dalla scoperta» dell’illecito espone il contribuente all’azione del fisco per un tempo di fatto indeterminato, in tensione con il diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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