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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 201 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di alcune disposizioni della legge della Regione Veneto n. 23 del 2020 sugli sbarramenti idrici. Usando la congiunzione «o» o «e/o» al posto di «e», la Regione aveva esteso la propria competenza oltre i limiti fissati dalla legge statale, che richiede la presenza congiunta di due requisiti dimensionali.

Di cosa si tratta

La sicurezza delle dighe e degli sbarramenti idrici è ripartita tra Stato e Regioni. La legge statale assegna alle Regioni solo gli sbarramenti che presentano insieme due requisiti: altezza non superiore a 15 metri e capacità di invaso non superiore a un milione di metri cubi. La legge regionale veneta, usando «o» e «e/o», finiva per includere anche impianti che possiedono uno solo dei due requisiti, ampliando così la competenza regionale.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato vari articoli della legge reg. Veneto n. 23 del 2020 in riferimento agli artt. 97, 117, secondo comma, lettere l), m) ed s), e terzo comma, della Costituzione, contestando in particolare l’uso delle congiunzioni che ampliava l’ambito di applicazione della legge regionale oltre il criterio statale di riparto.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1 (nella parte in cui usa «o» anziché «e»), dell’art. 2 (nella parte in cui usa «e/o» anziché «e») e dell’art. 11 della legge reg. Veneto n. 23 del 2020. Ha invece dichiarato non fondate altre censure, tra cui quella relativa alle sanzioni amministrative regionali.

Il principio

Il criterio statale che assegna alle Regioni la competenza sugli sbarramenti idrici richiede la presenza congiunta dei due requisiti dimensionali (altezza e volume di invaso). La Regione non può ampliare tale ambito sostituendo la congiunzione «e» con «o» o «e/o», perché così viola il riparto di competenze, che costituisce principio fondamentale della materia «governo del territorio».

Domande e risposte

Perché una congiunzione può rendere illegittima una legge?

Perché cambia la portata della norma: «e» richiede entrambi i requisiti, «o»/«e/o» ne basta uno. Così la Regione includeva sbarramenti che la legge statale riserva allo Stato, violando il riparto di competenze.

Cosa prevede la legge statale sugli sbarramenti?

Assegna alle Regioni gli sbarramenti che presentano insieme altezza non superiore a 15 metri e volume di invaso non superiore a un milione di metri cubi.

Tutte le norme impugnate sono state annullate?

No. Sono stati dichiarati illegittimi gli artt. 1, comma 1, 2 e 11, mentre altre censure — come quella sulle sanzioni amministrative regionali — sono state respinte.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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