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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 199 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Governo contro alcune norme della legge della Regione Abruzzo n. 20 del 2020 in materia di copertura finanziaria. La Corte ha ritenuto che le modalità di copertura previste fossero conformi all’art. 81, terzo comma, della Costituzione.

Di cosa si tratta

L’art. 81 della Costituzione impone che ogni legge che comporta nuove spese ne indichi la copertura finanziaria. Il Governo ha impugnato due norme della Regione Abruzzo che disponevano variazioni di bilancio per finanziare interventi nel settore dello sport e del trasporto ferroviario delle merci, ritenendo che la copertura indicata fosse inadeguata e potesse pregiudicare gli equilibri di bilancio.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso le questioni in riferimento all’art. 81, terzo comma, della Costituzione, sugli artt. 5, comma 2, e 6 della legge della Regione Abruzzo n. 20 del 2020, lamentando l’inadeguatezza della copertura finanziaria e i possibili effetti negativi sui saldi di finanza pubblica e sugli equilibri del bilancio regionale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha verificato che le norme regionali davano copertura alle spese disposte utilizzando una facoltà espressamente consentita dalla legislazione statale (l’art. 111, comma 4-bis, del d.l. n. 18 del 2020), ricorrendone le condizioni applicative, e ha escluso ripercussioni sul disavanzo e sugli equilibri finanziari regionali.

Il principio

La copertura finanziaria richiesta dall’art. 81, terzo comma, Cost. è rispettata quando la Regione utilizza, ricorrendone le condizioni, una facoltà di copertura prevista dalla stessa legislazione statale e gli atti di gestione del bilancio confermano l’effettività e la sostenibilità della copertura, senza pregiudizio per gli equilibri di finanza pubblica.

Domande e risposte

Cosa contestava il Governo alle norme abruzzesi?

Riteneva che la copertura finanziaria delle spese fosse inadeguata e potesse pregiudicare i saldi di finanza pubblica e gli equilibri del bilancio regionale, in violazione dell’art. 81 Cost.

Perché la Corte ha respinto le questioni?

Perché la Regione aveva utilizzato una modalità di copertura espressamente consentita dalla legislazione statale, e gli atti di bilancio dimostravano che gli obiettivi finanziari erano stati effettivamente conseguiti.

Cosa prevede l’art. 81 della Costituzione?

Tra l’altro, che ogni legge che importi nuove o maggiori spese debba indicare i mezzi per farvi fronte, garantendo l’equilibrio del bilancio.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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