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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con la sentenza n. 203 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001 (legge Pinto), nella parte in cui prevede che, per la persona offesa, il processo penale si consideri iniziato solo con la costituzione di parte civile. La norma resta dunque in vigore.

Di cosa si tratta

La legge Pinto riconosce un’equa riparazione a chi subisce un processo di durata irragionevole. La norma censurata stabilisce che, per la persona offesa dal reato, il processo penale rilevante ai fini dell’equa riparazione si consideri iniziato solo dal momento in cui essa si costituisce parte civile. Una Corte d’appello, richiamando una pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo, ha dubitato che questo criterio fosse troppo restrittivo per la vittima.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Napoli ha sollevato la questione in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’art. 6 della CEDU, sull’art. 2, comma 2-bis, della legge n. 89 del 2001, nella parte in cui fa iniziare il processo, per la persona offesa, solo con l’assunzione della qualità di parte civile, anziché da quando essa abbia esercitato i diritti riconosciuti dall’ordinamento.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha escluso che la norma determini, di per sé, una lesione sistemica degli interessi della persona offesa, osservando che l’ordinamento offre al danneggiato vie giudiziarie autonome per far valere il proprio diritto di carattere civile al risarcimento, e che ulteriori tutele sono delineate dalla riforma in materia di giustizia riparativa.

Il principio

Ai fini dell’equa riparazione per durata irragionevole del processo, la scelta di individuare nella costituzione di parte civile il momento iniziale rilevante per la persona offesa non è in sé lesiva: i profili attinenti a ritardi o inerzie e alla tutela della vittima possono trovare risposta in altre azioni e in altre sedi, anche alla luce della disciplina della giustizia riparativa.

Domande e risposte

Da quando «inizia» il processo per la persona offesa ai fini della legge Pinto?

Secondo la norma confermata dalla Corte, dal momento in cui la persona offesa si costituisce parte civile nel processo penale.

La Corte ha dato torto alla vittima richiamando la CEDU?

La Corte ha ritenuto la questione non fondata: ha escluso una lesione sistemica degli interessi della vittima, perché l’ordinamento offre altre vie per far valere il diritto al risarcimento.

Esistono altre tutele per la vittima del reato?

Sì. La Corte richiama la riforma sulla giustizia riparativa (legge delega n. 134 del 2021), che valorizza il ruolo della vittima e introduce nuovi meccanismi di tutela.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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