Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

Con la sentenza n. 204 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 120, comma 5, del Codice del processo amministrativo, in materia di termine per proporre motivi aggiunti negli appalti pubblici. Esiste infatti un’interpretazione conforme a Costituzione, già dominante in giurisprudenza, che garantisce alla parte un termine pieno.

Di cosa si tratta

Nel contenzioso sugli appalti pubblici, chi impugna l’aggiudicazione può presentare «motivi aggiunti» quando, dopo l’accesso agli atti di gara, scopre nuovi vizi. Il TAR Puglia (sede di Lecce) temeva che il termine per i motivi aggiunti decorresse dalla semplice comunicazione dell’aggiudicazione, quando la parte poteva ancora ignorare i vizi, comprimendo così il diritto di difesa.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, ha sollevato la questione in riferimento all’art. 24 della Costituzione, sull’art. 120, comma 5, del Codice del processo amministrativo, nella parte in cui fa decorrere il termine per proporre motivi aggiunti dalla ricezione della comunicazione dell’aggiudicazione, anziché dalla effettiva conoscenza dei vizi.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha rilevato che esiste un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata — già dominante in giurisprudenza e avallata dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato — che, attraverso il meccanismo della dilazione temporale, assicura comunque alla parte un termine pieno per articolare le proprie censure.

Il principio

Sono compatibili con l’art. 24 Cost. le interpretazioni del quadro normativo per effetto delle quali la parte ricorrente disponga di un termine non inferiore a trenta giorni per proporre i motivi aggiunti, computato tenendo conto della data in cui essa ha conosciuto, o avrebbe potuto conoscere con l’ordinaria diligenza, i vizi da denunciare. La possibilità di una lettura conforme a Costituzione rende non fondata la questione.

Domande e risposte

Da quando decorre il termine per i motivi aggiunti negli appalti?

Secondo l’interpretazione conforme a Costituzione, deve essere garantito un termine pieno (non inferiore a trenta giorni) calcolato tenendo conto di quando la parte ha conosciuto, o poteva conoscere con ordinaria diligenza, i vizi da denunciare.

Perché la norma non è stata annullata?

Perché era possibile interpretarla in modo conforme alla Costituzione: con il meccanismo della dilazione temporale la parte conserva comunque un termine pieno per difendersi. Quando esiste una lettura conforme, la questione è non fondata.

Cosa sono i «motivi aggiunti»?

Sono ulteriori motivi di ricorso che la parte può proporre quando, dopo l’accesso agli atti di gara, scopre nuovi vizi del provvedimento impugnato, ad esempio dell’aggiudicazione di un appalto.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.