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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Con ordinanza, la Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni sugli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter dell’ordinamento penitenziario, che precludono le misure premiali ai condannati per determinati reati che non collaborano con la giustizia.

Di cosa si tratta

L’ordinamento penitenziario preclude l’accesso ai benefici (come le misure alternative al carcere) ai condannati per i reati più gravi che non collaborano con la giustizia. Il Tribunale di sorveglianza di Messina ha ritenuto che questo automatismo, fondato su una presunzione assoluta di pericolosità, fosse in contrasto con la Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di sorveglianza di Messina ha impugnato gli artt. 4-bis, comma 1, e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione agli artt. 3 e 6 CEDU), denunciando la presunzione assoluta di perdurante pericolosità dei detenuti non collaboranti.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (in relazione agli artt. 3 e 6 CEDU).

Il principio

La Corte, con ordinanza, non ha esaminato il merito delle questioni, dichiarandole manifestamente inammissibili: la disciplina censurata non viene toccata dalla pronuncia.

Domande e risposte

Cosa significa «manifesta inammissibilità»?

Significa che la Corte ha riscontrato un vizio evidente nel modo in cui la questione è stata sollevata, che le impedisce di esaminarla nel merito.

Chi aveva sollevato la questione?

Il Tribunale di sorveglianza di Messina, nell’ambito di un procedimento di sorveglianza.

La disciplina sui detenuti non collaboranti è cambiata con questa ordinanza?

No. Con la dichiarazione di manifesta inammissibilità la Corte non ha modificato la disciplina censurata.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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