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La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sull’art. 72, comma 9, del Testo unico bancario, che subordina alla previa autorizzazione della Banca d’Italia le azioni civili contro i commissari straordinari delle banche.
Di cosa si tratta
Quando una banca è sottoposta ad amministrazione straordinaria, la gestione è affidata a commissari straordinari nominati dalla Banca d’Italia. Per agire in giudizio contro questi commissari serve una previa autorizzazione della stessa Banca d’Italia. Un giudice ha dubitato che questo «filtro» fosse compatibile con il diritto di difesa e con la responsabilità dei funzionari pubblici.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha impugnato l’art. 72, comma 9, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), in riferimento a un ampio elenco di parametri costituzionali — tra cui gli artt. 3, 24, 28, 47, 97, 101, 102, 103, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione — oltre che agli artt. 11 e 117 Cost. in relazione al diritto dell’Unione europea.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 72, comma 9, del d.lgs. n. 385 del 1993, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio in riferimento ai numerosi parametri costituzionali ed europei indicati nell’ordinanza di rimessione.
Il principio
La Corte non ha esaminato nel merito le censure, dichiarandole inammissibili: il meccanismo che subordina alla previa autorizzazione della Banca d’Italia le azioni contro i commissari straordinari delle banche resta in vigore.
Domande e risposte
La norma del Testo unico bancario è stata annullata?
No. Le questioni sono state dichiarate inammissibili, quindi la norma resta in vigore.
Cosa prevede la norma contestata?
Che, per agire in giudizio contro i commissari straordinari delle banche, sia necessaria la previa autorizzazione della Banca d’Italia.
Quali principi erano invocati?
Tra gli altri, il diritto di difesa (art. 24), la responsabilità dei funzionari pubblici (art. 28) e la tutela del risparmio (art. 47).
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Parametro invocato: diritto di difesa e di accesso al giudice.
- Art. 28 della Costituzione — Parametro invocato: responsabilità diretta dei funzionari e dipendenti pubblici.
- Art. 47 della Costituzione — Parametro invocato: tutela del risparmio.
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