Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sulla norma della Regione Lazio che attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative di liquidazione degli usi civici sui terreni privati che abbiano acquisito carattere edificatorio.
Di cosa si tratta
Gli usi civici sono diritti collettivi della popolazione su determinati terreni (ad esempio diritti di pascolo o di legnatico). La Regione Lazio ha attribuito ai Comuni le funzioni per liquidare questi diritti sui terreni privati divenuti edificabili. Il Commissario per la liquidazione degli usi civici ha dubitato della legittimità di questa attribuzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana ha impugnato l’art. 4 della legge della Regione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1 (come modificato dalla legge reg. n. 6 del 2005), in riferimento agli artt. 3, 9, 117, secondo comma, lettere l) ed s), e 118 della Costituzione, in relazione all’attribuzione ai Comuni delle funzioni sulla liquidazione degli usi civici.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge reg. Lazio n. 1 del 1986, come modificato dalla legge reg. n. 6 del 2005, sollevate in riferimento agli artt. 3, 9, 117, secondo comma, lettere l) ed s), e 118 della Costituzione.
Il principio
La Corte non ha esaminato nel merito le censure, dichiarandole inammissibili: la disciplina regionale che attribuisce ai Comuni le funzioni di liquidazione degli usi civici sui terreni edificatori resta in vigore.
Domande e risposte
La norma della Regione Lazio è stata annullata?
No. Le questioni sono state dichiarate inammissibili, perciò la norma resta in vigore.
Cosa sono gli usi civici?
Sono diritti collettivi di godimento spettanti a una comunità su determinati terreni, come i diritti di pascolo, di legnatico o di semina.
Chi aveva sollevato la questione?
Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Parametro invocato: principio di eguaglianza e ragionevolezza.
- Art. 9 della Costituzione — Parametro invocato: tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico.
- Art. 117 della Costituzione — Parametro invocato: competenze esclusive statali in materia di ordinamento civile e tutela dell’ambiente (secondo comma, lettere l ed s).
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