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La Corte ha dichiarato illegittima la norma che interrompeva “ex lege” la prescrizione delle sanzioni amministrative in materia di protezione dei dati personali, facendola dipendere proprio dall’inerzia del Garante. La previsione è stata ritenuta irragionevole e sproporzionata.

Di cosa si tratta

Quando il Garante per la protezione dei dati personali contesta una violazione, scattano termini per concludere il procedimento e applicare la sanzione. La norma censurata prevedeva che, in caso di inerzia del Garante, la prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione fosse comunque interrotta per legge, a danno del privato che era semplicemente in attesa del provvedimento.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Verona, sezione seconda civile, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 5, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (adeguamento al Regolamento UE 2016/679, GDPR), in riferimento all’art. 3 della Costituzione (e, sotto altro profilo, all’art. 76 Cost. sulla delega legislativa).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 101 del 2018. Ha invece dichiarato non fondata la questione riferita all’art. 76 Cost. (eccesso di delega).

Il principio

Far dipendere l’interruzione della prescrizione proprio dall’inerzia dell’amministrazione è in irragionevole contrasto con la ratio dell’istituto civilistico richiamato dalla norma; tale previsione viola il principio di ragionevolezza e il canone di proporzionalità (art. 3 Cost.).

Domande e risposte

Cosa è stato dichiarato illegittimo?

L’art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 101 del 2018, nella parte in cui interrompeva ex lege la prescrizione delle sanzioni in materia di dati personali.

Perché la norma era incostituzionale?

Perché faceva dipendere l’interruzione della prescrizione dall’inerzia del Garante, in modo irragionevole e sproporzionato (art. 3 Cost.).

La censura per eccesso di delega è stata accolta?

No: la questione riferita all’art. 76 Cost. è stata dichiarata non fondata.

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