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La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sulla disciplina del furto con più aggravanti (art. 625, secondo comma, c.p.). L’intervento richiesto avrebbe inciso su una scelta di politica criminale spettante al legislatore.
Di cosa si tratta
L’art. 625 del codice penale prevede aumenti di pena per il furto aggravato. Il secondo comma stabilisce una disciplina unitaria per il caso in cui concorrano più circostanze aggravanti. Il giudice rimettente dubitava della ragionevolezza di questo meccanismo sanzionatorio nel rapporto tra furto con una sola aggravante e furto con più aggravanti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 625, secondo comma, del codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione (principio di uguaglianza-ragionevolezza e finalità rieducativa della pena).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale.
Il principio
La disciplina unitaria del concorso di aggravanti nel furto rappresenta una reiterata opzione di politica criminale, di per sé non manifestamente irragionevole; un intervento della Corte si sovrapporrebbe inammissibilmente alla riforma di sistema della disciplina sanzionatoria, che spetta al legislatore.
Domande e risposte
La Corte ha modificato le pene per il furto pluriaggravato?
No. Le questioni sono state dichiarate inammissibili: la scelta sul regime sanzionatorio spetta al legislatore.
Quali articoli della Costituzione erano invocati?
Gli artt. 3 (uguaglianza e ragionevolezza) e 27, terzo comma (finalità rieducativa della pena).
Perché la Corte non è intervenuta?
Perché la disciplina contestata riflette una scelta di politica criminale non manifestamente irragionevole, riservata al legislatore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro invocato: ragionevolezza del trattamento sanzionatorio del furto pluriaggravato
- Art. 27 della Costituzione — parametro invocato: finalità rieducativa della pena, art. 27, terzo comma, Cost.
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