Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sulla norma in materia di segreto di Stato sollevate dalla Corte dei conti del Lazio. Non vi è stata quindi una pronuncia sul merito della disposizione.
Di cosa si tratta
L’art. 42, comma 8, della legge n. 124 del 2007 (sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica) disciplina aspetti legati al segreto di Stato. La questione nasceva nell’ambito di giudizi pendenti davanti alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, ha sollevato con quattro ordinanze le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 8, della legge 3 agosto 2007, n. 124, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 103, secondo comma, e 111 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale.
Il principio
Quando le questioni sono dichiarate inammissibili, la Corte non esamina il merito della norma impugnata: i profili processuali della rimessione precludono la decisione di fondo.
Domande e risposte
La Corte ha annullato la norma sul segreto di Stato?
No. Le questioni sono state dichiarate inammissibili, quindi non c’è stata alcuna pronuncia sul merito.
Quali parametri costituzionali erano stati invocati?
Gli artt. 3, 24, secondo comma, 103, secondo comma, e 111 della Costituzione.
Chi aveva sollevato le questioni?
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, con quattro ordinanze.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — parametro invocato: diritto di difesa, art. 24, secondo comma, Cost.
- Art. 111 della Costituzione — parametro invocato: principi del giusto processo, art. 111 Cost.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.