Autore: Andrea Marton

  • Corte cost. n. 94/2021 – Legge della Regione Siciliana sulle attività funebri: processo estinto per rinuncia

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    La Corte costituzionale dichiara estinto il processo sul ricorso statale contro la legge della Regione Siciliana in materia cimiteriale e di attivita funeraria. Dopo modifiche legislative ritenute satisfattive, il Governo ha rinunciato al ricorso.

    Di cosa si tratta

    Il Governo aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Siciliana n. 4 del 2020 sulle attivita cimiteriali, di polizia mortuaria e funeraria. Nel corso del giudizio la Regione ha modificato le norme contestate, sopprimendo le parti criticate.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 1, comma 3, lettera c), 3, comma 2, e 10, commi 9 e 10, della legge reg. Siciliana n. 4 del 2020, lamentando la violazione degli artt. 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione (tutela della concorrenza e della salute), nonche di norme dello statuto siciliano.

    La decisione della Corte

    Dopo che lo ius superveniens regionale aveva modificato le disposizioni censurate, il Governo ha rinunciato al ricorso. In assenza di costituzione della Regione, la rinuncia comporta l’estinzione del processo, che la Corte ha quindi dichiarato.

    Il principio

    La rinuncia al ricorso in via principale, quando la parte resistente non si e costituita, determina l’estinzione del processo, senza che la Corte si pronunci nel merito.

    Domande e risposte

    Perche il processo si e estinto?

    Perche il Governo ha rinunciato al ricorso dopo che la Regione aveva modificato le norme contestate, e la Regione non si era costituita in giudizio.

    La Corte ha detto se le norme erano legittime?

    No: con l’estinzione del processo la Corte non si pronuncia sul merito della questione.

    Che cosa significa “ius superveniens”?

    Indica una legge sopravvenuta nel corso del giudizio che modifica le norme impugnate, spesso facendo venir meno le ragioni dell’impugnazione.

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  • Corte cost. n. 93/2021 – Licenziamento con vizi formali e indennità legata all’anzianità: la questione è inammissibile

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    La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’indennita per il licenziamento affetto da vizi formali nel contratto a tutele crescenti. Il giudice rimettente aveva censurato il meccanismo di calcolo, ma la Corte non e entrata nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il “Jobs Act” (d.lgs. n. 23 del 2015) prevede, per i licenziamenti viziati sul piano formale o procedurale, un’indennita commisurata in modo rigido all’anzianita di servizio (una mensilita per ogni anno). Il Tribunale di Roma riteneva questo criterio irragionevole, soprattutto per chi ha pochi anni di servizio.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione la questione sull’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, limitatamente alla parte che parametra l’indennita alla sola anzianita di servizio.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilita della questione. Ha inoltre precisato che la richiesta della parte di estendere il giudizio all’ammontare massimo dell’indennita (dodici mensilita) mirava ad ampliare in modo irrituale il tema del decidere, gia delimitato dall’ordinanza di rimessione.

    Il principio

    Lo scrutinio della Corte e circoscritto ai profili di illegittimita dedotti dal giudice a quo: le parti non possono ampliare l’oggetto del giudizio oltre quanto fissato nell’ordinanza di rimessione.

    Domande e risposte

    Quale norma era contestata?

    L’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, sull’indennita per i licenziamenti con vizi formali o procedurali nel contratto a tutele crescenti.

    Perche la questione e inammissibile?

    La pronuncia e di manifesta inammissibilita: la Corte non ha esaminato il merito del meccanismo di calcolo dell’indennita.

    La parte poteva chiedere di estendere il giudizio al tetto massimo?

    No: la Corte ha ribadito che il tema del decidere e fissato dall’ordinanza di rimessione e non puo essere ampliato dalle parti.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 92/2021 – Blocco degli automatismi stipendiali e riflessi sulla pensione dei dipendenti pubblici

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    La Corte costituzionale dichiara non fondate (e in parte manifestamente infondate) le questioni sul blocco degli automatismi stipendiali dei dipendenti pubblici negli anni 2011-2014. La permanenza degli effetti del blocco sul trattamento pensionistico di chi e andato in pensione in quel periodo non viola il principio di eguaglianza.

    Di cosa si tratta

    Negli anni della crisi finanziaria il legislatore aveva bloccato gli avanzamenti economici di carriera dei dipendenti pubblici. Per chi ha continuato a lavorare gli effetti del blocco sono stati temporanei; per chi e stato collocato a riposo durante il blocco, invece, quegli effetti si sono riflessi in modo permanente sulla pensione. La Corte dei conti dubitava che cio fosse ragionevole.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, aveva sollevato in riferimento all’art. 3 della Costituzione questioni sul combinato disposto del d.l. n. 78 del 2010, del d.l. n. 98 del 2011 e del d.P.R. n. 122 del 2013, nella parte in cui rendono permanenti, ai fini pensionistici, gli effetti del blocco per chi e andato in pensione nel quadriennio 2011-2014, a differenza di chi e rimasto in servizio.

    La decisione della Corte

    La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato manifestamente infondate le questioni sollevate con tre ordinanze e non fondata la questione sollevata con una quarta ordinanza, sempre in riferimento all’art. 3 Cost.

    Il principio

    La diversa posizione di chi e rimasto in servizio e di chi e stato collocato a riposo durante il periodo di blocco non integra una irragionevole disparita di trattamento: le situazioni messe a confronto non sono omogenee, e la disciplina del blocco rientra nelle scelte di contenimento della spesa pubblica non manifestamente irragionevoli.

    Domande e risposte

    Che cos’era il blocco degli automatismi stipendiali?

    Una misura di contenimento della spesa pubblica che, negli anni 2011-2014, ha bloccato gli avanzamenti economici legati all’anzianita dei dipendenti pubblici.

    Perche chi e andato in pensione era svantaggiato?

    Perche per chi e rimasto in servizio gli effetti del blocco erano temporanei, mentre per chi e andato in pensione nel quadriennio si riflettevano in via permanente sul trattamento pensionistico.

    Come ha deciso la Corte?

    Ha ritenuto le questioni infondate: non c’e violazione dell’art. 3 Cost., perche le situazioni confrontate non sono omogenee.

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  • Corte cost. n. 91/2021 – Dirigenza regionale e materia «ordinamento civile»: il ricorso dello Stato sulla legge Liguria

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    La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sollevate dallo Stato contro alcune norme della Regione Liguria sul conferimento di incarichi dirigenziali. Le censure non erano collegate in modo adeguato alle disposizioni effettivamente impugnate, e questo impedisce alla Corte di entrare nel merito.

    Di cosa si tratta

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 5, 6 e 31 (commi 1 e 2) della legge della Regione Liguria n. 31 del 2019, ritenendo che le regole regionali sul conferimento di incarichi di direzione di strutture organizzative complesse invadessero la materia “ordinamento civile”, riservata allo Stato. La vicenda riguarda chi e come puo ricevere incarichi dirigenziali nelle amministrazioni regionali.

    La questione di legittimità costituzionale

    Lo Stato lamentava la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, sostenendo che le norme liguri contrastassero con la disciplina statale sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. n. 165 del 2001). Il giudizio nasce da un ricorso in via principale del Governo contro la Regione Liguria.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni: le censure del ricorso non si confrontavano in modo puntuale con il contenuto effettivo delle disposizioni impugnate, condizione necessaria perche la Corte possa pronunciarsi sul merito.

    Il principio

    Nel giudizio in via principale lo Stato deve indicare con precisione quali profili delle norme regionali violino i parametri costituzionali: un ricorso generico o non correlato al concreto contenuto delle disposizioni impugnate porta a una pronuncia di inammissibilita, senza esame del merito.

    Domande e risposte

    Che cosa aveva impugnato lo Stato?

    Gli artt. 5, 6 e 31, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria n. 31 del 2019, in materia di incarichi dirigenziali regionali.

    Perche le questioni sono state dichiarate inammissibili?

    Perche il ricorso non si confrontava adeguatamente con il contenuto effettivo delle norme impugnate, requisito necessario per l’esame nel merito.

    La Corte ha detto che le norme liguri erano legittime?

    No: la Corte non si e pronunciata sul merito. L’inammissibilita significa che la questione non e stata esaminata nel contenuto.

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  • Corte cost. n. 175/2021 – Legge Pinto e processi penali: illegittima l’inammissibilità per la mancata istanza di accelerazione

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    La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma della legge Pinto (legge n. 89 del 2001) che rendeva inammissibile la domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo penale quando l’interessato non avesse depositato un’istanza di accelerazione almeno sei mesi prima dello scadere dei termini ragionevoli.

    Di cosa si tratta

    La legge Pinto riconosce un’equa riparazione a chi subisce un danno dall’eccessiva durata di un processo. Dopo la riforma del 2015, nel processo penale l’accesso a tale riparazione era subordinato a un «rimedio preventivo»: il deposito di un’istanza di accelerazione almeno sei mesi prima dello scadere dei termini ragionevoli. Chi non lo avesse fatto si vedeva dichiarare inammissibile la domanda di indennizzo.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Corte d’appello di Napoli aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, in relazione all’art. 1-ter, comma 2, della legge n. 89 del 2001 (nel testo modificato dalla legge n. 208 del 2015) in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 della CEDU, in quanto l’istanza di accelerazione si risolveva in un adempimento meramente formale, privo di effettiva capacità di accelerare il processo penale.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, in relazione all’art. 1-ter, comma 2, della legge n. 89 del 2001, nel testo risultante dalle modifiche della legge n. 208 del 2015. La sanzione di inammissibilità della domanda di equa riparazione, legata alla mancata presentazione dell’istanza di accelerazione nel processo penale, è stata rimossa.

    Il principio

    Subordinare l’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo penale a un rimedio preventivo — l’istanza di accelerazione — privo di effettiva idoneità a sollecitare la definizione del giudizio, sanzionando con l’inammissibilità chi non lo abbia esperito, contrasta con l’obbligo di assicurare un rimedio effettivo a tutela del diritto alla durata ragionevole del processo (art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla CEDU).

    Domande e risposte

    Cos’è la legge Pinto?

    È la legge n. 89 del 2001 che riconosce un’equa riparazione a chi subisce un danno a causa della durata irragionevole di un processo, in attuazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

    Cosa cambia dopo questa sentenza?

    Nei processi penali la domanda di equa riparazione non può più essere dichiarata inammissibile per il solo fatto che non è stata presentata l’istanza di accelerazione: quel rimedio preventivo è stato giudicato non effettivo.

    Cos’era l’istanza di accelerazione?

    Era un atto da depositare almeno sei mesi prima dello scadere dei termini ragionevoli del processo, presupposto per poter poi chiedere l’indennizzo. La Corte l’ha ritenuta un adempimento formale privo di reale efficacia sollecitatoria nel processo penale.

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  • Corte cost. n. 174/2021 – Sanzioni penali sul commercio di armi e legge delega: questione non fondata

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull’art. 3, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 204 del 2010, che ha inasprito le sanzioni penali a carico dell’armaiolo modificando l’art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sollevata dal Tribunale di Savona.

    Di cosa si tratta

    Nel recepire una direttiva europea sul controllo delle armi, il legislatore delegato aveva riformulato l’art. 35 del TULPS, prevedendo l’arresto e l’ammenda per la violazione degli obblighi posti a carico dell’armaiolo. Il Tribunale di Savona dubitava che il Governo, con la delega ricevuta, potesse aggravare il trattamento sanzionatorio di reati già esistenti.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Savona, sezione penale, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 204 del 2010 in riferimento all’art. 76 della Costituzione, per asserito eccesso di delega: i criteri della legge delega avrebbero consentito di introdurre sanzioni per fattispecie nuove, non di aggravare quelle di reati preesistenti.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondata la questione. Ha ritenuto che il legislatore delegato non abbia ecceduto i limiti della delega: l’intervento sull’art. 35 TULPS rientra nei criteri fissati dalla legge delega per l’attuazione della direttiva sul controllo delle armi.

    Il principio

    Non viola l’art. 76 Cost. il decreto legislativo che, nell’attuare una direttiva europea, modifica il trattamento sanzionatorio di una fattispecie penale, quando tale intervento rientra nei criteri direttivi fissati dalla legge di delega: il sindacato sull’eccesso di delega va condotto interpretando complessivamente i principi e i criteri direttivi.

    Domande e risposte

    Cos’è l’eccesso di delega?

    È il vizio del decreto legislativo che si pone oltre i limiti o i criteri fissati dal Parlamento nella legge di delega. L’art. 76 Cost. vieta al Governo di legiferare al di fuori di tali confini.

    L’inasprimento delle sanzioni per l’armaiolo resta valido?

    Sì. La Corte ha ritenuto che il legislatore delegato avesse agito entro i limiti della delega, quindi la disciplina sanzionatoria resta in vigore.

    Cosa prevede l’art. 76 della Costituzione?

    Stabilisce che la funzione legislativa può essere delegata al Governo solo con determinazione di principi e criteri direttivi e per tempo limitato e oggetti definiti.

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  • Corte cost. n. 173/2021 – Preclusione triennale ai benefici penitenziari dopo la revoca della misura alternativa: questioni non fondate

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, dell’ordinamento penitenziario, che impone un divieto triennale di accesso ai benefici penitenziari a chi si sia visto revocare una misura alternativa, sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto.

    Di cosa si tratta

    L’ordinamento penitenziario prevede che il condannato a cui sia stata revocata l’affidamento in prova, la detenzione domiciliare o la semilibertà non possa ottenere altri benefici o misure alternative per un periodo di tre anni dalla revoca. Il Magistrato di sorveglianza riteneva questo automatismo in contrasto con la funzione rieducativa della pena.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975 in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, lamentando l’irragionevolezza della preclusione triennale e la sua incompatibilità con la finalità rieducativa della pena.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha osservato che la preclusione triennale non consegue a una revoca «automatica», ma a una revoca fondata su una valutazione in concreto del comportamento del condannato, incompatibile con la prosecuzione della misura: per questo la disciplina non risulta irragionevole.

    Il principio

    La preclusione triennale all’accesso ai benefici penitenziari prevista dall’art. 58-quater dell’ordinamento penitenziario non viola gli artt. 3 e 27 Cost., perché presuppone una revoca della misura alternativa basata su una valutazione concreta e individuale del comportamento del condannato, e non su un automatismo cieco.

    Domande e risposte

    La preclusione triennale è un automatismo?

    No, secondo la Corte. Pur scattando per un triennio, essa consegue a una revoca della misura fondata su una valutazione caso per caso del comportamento del condannato, e non al mero verificarsi di un fatto.

    Cosa dice l’art. 27 della Costituzione sulla pena?

    Stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. La Corte ha escluso che la preclusione triennale tradisca questa finalità.

    Quali misure restano precluse per tre anni?

    Lavoro all’esterno, permessi premio, affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà, a chi si sia visto revocare una precedente misura alternativa.

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  • Corte cost. n. 172/2021 – Giudici di pace e magistratura onoraria: questioni in parte inammissibili e in parte non fondate

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibile e in parte non fondata la questione sulla disciplina, introdotta nel 2008, relativa all’organizzazione degli uffici del giudice di pace, sollevata dal Tribunale di Genova.

    Di cosa si tratta

    Una riforma del 2008 aveva modificato la disciplina del decreto legislativo n. 273 del 1989 in materia di personale e organizzazione degli uffici del giudice di pace. Nel corso di una controversia con il Ministero della giustizia, il Tribunale di Genova dubitava della legittimità di quelle previsioni.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Tribunale ordinario di Genova aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3-bis, comma 1, lettera a), del d.l. n. 151 del 2008 — che modifica l’art. 4 del d.lgs. n. 273 del 1989 — in riferimento agli artt. 3, 97 e 107, terzo comma, della Costituzione.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 107, terzo comma, Cost., e non fondate le questioni riferite agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost.: la disciplina censurata sull’organizzazione degli uffici del giudice di pace è rimasta in vigore.

    Il principio

    L’organizzazione degli uffici del giudice di pace e del relativo personale rientra nella discrezionalità del legislatore: le scelte adottate non violano i principi di uguaglianza e di buon andamento dell’amministrazione quando risultano ragionevoli e non irragionevolmente discriminatorie.

    Domande e risposte

    La disciplina del 2008 resta valida?

    Sì. Le censure sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte respinte nel merito, quindi la norma continua ad applicarsi.

    Cosa garantisce l’art. 107, terzo comma, Cost.?

    Stabilisce che i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. La questione riferita a questo parametro è stata dichiarata inammissibile.

    Perché il legislatore ha margine di scelta sull’organizzazione degli uffici?

    Perché l’assetto organizzativo degli uffici giudiziari e del personale rientra nella discrezionalità legislativa, sindacabile dalla Corte solo se manifestamente irragionevole.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 171/2021 – Capacità assunzionale della Regione Veneto: questioni in parte inammissibili e in parte non fondate

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibile e in parte non fondata la questione sull’art. 1 della legge della Regione Veneto n. 29 del 2020, in materia di capacità assunzionale del personale regionale. La norma resta in vigore.

    Di cosa si tratta

    La Regione Veneto aveva adottato misure per definire la propria capacità assunzionale, cioè la possibilità di assumere nuovo personale entro i limiti di spesa. Il Governo riteneva che la disciplina regionale si discostasse dai vincoli statali sul contenimento della spesa di personale e dall’ordinamento civile.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1 della legge reg. Veneto n. 29 del 2020 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla disciplina statale sulla capacità assunzionale degli enti (art. 33 del d.l. n. 34 del 2019).

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile) e non fondata quella riferita all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi statali sulla capacità assunzionale: la disciplina regionale non li viola.

    Il principio

    La definizione della capacità assunzionale regionale rientra nell’autonomia organizzativa della Regione, purché rispetti i principi di coordinamento della finanza pubblica fissati dallo Stato: una norma regionale conforme a tali principi non è costituzionalmente illegittima.

    Domande e risposte

    Cos’è la capacità assunzionale?

    È la misura, definita entro limiti di spesa e regole statali, in cui un ente pubblico può assumere nuovo personale. La Corte ha ritenuto la disciplina veneta compatibile con tali regole.

    La legge veneta resta in vigore?

    Sì. Le censure sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte respinte, quindi l’art. 1 continua ad applicarsi.

    Cosa riserva allo Stato la «lettera l)» dell’art. 117?

    La competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, che comprende i rapporti di lavoro. La questione su questo parametro è stata però dichiarata inammissibile.

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  • Corte cost. n. 170/2021 – Sardegna, proroga di termini ambientali: questioni inammissibili

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    La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 1 della legge della Regione Sardegna n. 17 del 2020, in materia di proroga di termini. La disciplina regionale resta in vigore.

    Di cosa si tratta

    La Regione autonoma Sardegna aveva approvato una legge che modificava una precedente disciplina prorogando alcuni termini. Il Governo riteneva che la proroga incidesse su profili di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, materia riservata allo Stato, e aveva impugnato la norma.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1 della legge reg. Sardegna n. 17 del 2020 in riferimento all’art. 3 dello statuto speciale per la Sardegna e agli artt. 9, 117, secondo comma, lettera s), e 120 della Costituzione, lamentando l’invasione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Non è quindi entrata nel merito della compatibilità della norma con i parametri invocati, per il difetto dei presupposti del giudizio, e la disciplina regionale è rimasta in vigore.

    Il principio

    L’impugnazione di una legge regionale deve indicare in modo puntuale e adeguatamente motivato il contrasto con i parametri costituzionali e con le norme statali interposte: in mancanza, la questione è inammissibile e la Corte non si pronuncia nel merito.

    Domande e risposte

    La legge sarda è stata annullata?

    No. Le questioni sono state dichiarate inammissibili, quindi la Corte non ha valutato il merito e la disposizione resta in vigore.

    Cosa tutela l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.?

    Riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Era uno dei parametri invocati dal Governo.

    Perché le questioni sono «inammissibili»?

    Perché mancavano i presupposti processuali del giudizio — ad esempio un’adeguata individuazione e motivazione del contrasto con i parametri costituzionali.

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  • Corte cost. n. 169/2021 – Responsabilità civile dei magistrati e azione disciplinare: questioni non fondate

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    La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, come modificato dalla legge n. 18 del 2015, in tema di rapporto tra azione di risarcimento contro lo Stato per l’attività dei magistrati e avvio dell’azione disciplinare.

    Di cosa si tratta

    La legge sulla responsabilità civile dei magistrati prevede che, quando viene proposta un’azione di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, il procuratore generale presso la Corte di cassazione debba esaminare i fatti anche ai fini dell’eventuale avvio dell’azione disciplinare. Il giudice di Salerno dubitava della legittimità di questo meccanismo.

    La questione di legittimità costituzionale

    Il Giudice istruttore del Tribunale di Salerno aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988 in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 108 della Costituzione, lamentando l’automatismo dell’esame disciplinare e i possibili riflessi sull’indipendenza e sull’autonomia della magistratura.

    La decisione della Corte

    Riuniti i giudizi, la Corte ha dichiarato non fondate tutte le questioni. La norma non istituisce un automatismo lesivo: prevede soltanto l’esame dei fatti da parte del procuratore generale, che resta titolare di una valutazione e non è obbligato ad avviare l’azione disciplinare.

    Il principio

    La previsione che impone al procuratore generale di esaminare i fatti posti a fondamento dell’azione di risarcimento dei danni causati dall’esercizio delle funzioni giudiziarie, ai fini dell’eventuale azione disciplinare, non viola i principi di soggezione del giudice soltanto alla legge, di autonomia e di indipendenza della magistratura, perché non comporta alcun automatismo sanzionatorio.

    Domande e risposte

    La norma obbliga ad aprire un procedimento disciplinare?

    No. La Corte ha chiarito che la disposizione impone solo l’esame dei fatti da parte del procuratore generale, che conserva la valutazione discrezionale sull’eventuale avvio dell’azione disciplinare.

    La decisione incide sull’indipendenza dei giudici?

    No. La Corte ha escluso che il meccanismo leda l’autonomia e l’indipendenza della magistratura tutelate dalla Costituzione.

    Cosa cambia per chi cita lo Stato per un errore giudiziario?

    Nulla nella possibilità di agire: l’azione risarcitoria contro lo Stato resta esperibile. La Corte ha solo confermato la legittimità dell’esame dei fatti a fini disciplinari.

    Norme collegate

  • Corte cost. n. 168/2021 – Piano di rientro sanitario della Calabria: illegittime alcune norme del commissariamento

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    Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

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    La Corte costituzionale ha dichiarato in parte l’illegittimità costituzionale delle norme del decreto-legge n. 150 del 2020 sul rilancio della sanità calabrese: lo Stato deve provvedere direttamente al fabbisogno della struttura commissariale e il contingente di personale regionale costituisce un tetto massimo, non un minimo.

    Di cosa si tratta

    Per fronteggiare la grave crisi del servizio sanitario in Calabria, lo Stato aveva adottato un decreto-legge che rafforzava il commissariamento e imponeva alla Regione di mettere a disposizione del commissario ad acta personale e risorse. La Regione Calabria contestava varie disposizioni, ritenendo lesa la propria autonomia.

    La questione di legittimità costituzionale

    La Regione Calabria aveva impugnato gli artt. 1, 2, 3, 6 e 7 del d.l. n. 150 del 2020 (convertito nella legge n. 181 del 2020), lamentando la lesione dell’autonomia regionale e del riparto di competenze, in particolare riguardo al personale messo a disposizione del commissario, al finanziamento della struttura commissariale e al piano di rientro.

    La decisione della Corte

    La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, nella parte in cui non prevede che al prevalente fabbisogno della struttura commissariale provveda direttamente lo Stato e in cui qualifica il contingente di venticinque unità di personale come «minimo» anziché «massimo»; ha inoltre dichiarato illegittimo l’art. 6, comma 2, nella parte in cui non consente, in alternativa, l’approvazione del nuovo piano di rientro presentato dalla Regione. Le altre questioni sono state dichiarate inammissibili.

    Il principio

    Quando lo Stato esercita il potere sostitutivo commissariando la sanità di una Regione, deve farsi carico del prevalente fabbisogno della struttura commissariale e non può addossare alla Regione oneri di personale indeterminati: il contingente messo a disposizione costituisce un tetto massimo, a salvaguardia dell’autonomia regionale e del buon andamento.

    Domande e risposte

    Cos’è il commissariamento della sanità?

    È l’intervento sostitutivo dello Stato che, di fronte a gravi disavanzi o disservizi del servizio sanitario regionale, nomina un commissario ad acta per attuare il piano di rientro e risanare i conti.

    Cosa ha stabilito la Corte sul personale?

    Che le venticinque unità di personale regionale messe a disposizione del commissario rappresentano un numero massimo e non minimo: la Regione non può essere obbligata a fornirne di più.

    Chi paga la struttura commissariale?

    Secondo la Corte deve provvedere direttamente lo Stato al prevalente fabbisogno della struttura, trattandosi dell’esercizio di un potere sostitutivo statale.

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