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Autore: Andrea Marton
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Corte cost. n. 94/2021 – Legge della Regione Siciliana sulle attività funebri: processo estinto per rinuncia
Leggi la decisione integraleTesto integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.La Corte costituzionale dichiara estinto il processo sul ricorso statale contro la legge della Regione Siciliana in materia cimiteriale e di attivita funeraria. Dopo modifiche legislative ritenute satisfattive, il Governo ha rinunciato al ricorso.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato alcune disposizioni della legge della Regione Siciliana n. 4 del 2020 sulle attivita cimiteriali, di polizia mortuaria e funeraria. Nel corso del giudizio la Regione ha modificato le norme contestate, sopprimendo le parti criticate.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 1, comma 3, lettera c), 3, comma 2, e 10, commi 9 e 10, della legge reg. Siciliana n. 4 del 2020, lamentando la violazione degli artt. 32 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione (tutela della concorrenza e della salute), nonche di norme dello statuto siciliano.
La decisione della Corte
Dopo che lo ius superveniens regionale aveva modificato le disposizioni censurate, il Governo ha rinunciato al ricorso. In assenza di costituzione della Regione, la rinuncia comporta l’estinzione del processo, che la Corte ha quindi dichiarato.
Il principio
La rinuncia al ricorso in via principale, quando la parte resistente non si e costituita, determina l’estinzione del processo, senza che la Corte si pronunci nel merito.
Domande e risposte
Perche il processo si e estinto?
Perche il Governo ha rinunciato al ricorso dopo che la Regione aveva modificato le norme contestate, e la Regione non si era costituita in giudizio.
La Corte ha detto se le norme erano legittime?
No: con l’estinzione del processo la Corte non si pronuncia sul merito della questione.
Che cosa significa “ius superveniens”?
Indica una legge sopravvenuta nel corso del giudizio che modifica le norme impugnate, spesso facendo venir meno le ragioni dell’impugnazione.
Norme collegate
- Art. 32 della Costituzione — tutela della salute, parametro invocato nel ricorso
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze, in particolare tutela della concorrenza e della salute
Corte cost. n. 93/2021 – Licenziamento con vizi formali e indennità legata all’anzianità: la questione è inammissibile
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La Corte costituzionale dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’indennita per il licenziamento affetto da vizi formali nel contratto a tutele crescenti. Il giudice rimettente aveva censurato il meccanismo di calcolo, ma la Corte non e entrata nel merito.
Di cosa si tratta
Il “Jobs Act” (d.lgs. n. 23 del 2015) prevede, per i licenziamenti viziati sul piano formale o procedurale, un’indennita commisurata in modo rigido all’anzianita di servizio (una mensilita per ogni anno). Il Tribunale di Roma riteneva questo criterio irragionevole, soprattutto per chi ha pochi anni di servizio.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del lavoro, aveva sollevato in riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione la questione sull’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, limitatamente alla parte che parametra l’indennita alla sola anzianita di servizio.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilita della questione. Ha inoltre precisato che la richiesta della parte di estendere il giudizio all’ammontare massimo dell’indennita (dodici mensilita) mirava ad ampliare in modo irrituale il tema del decidere, gia delimitato dall’ordinanza di rimessione.
Il principio
Lo scrutinio della Corte e circoscritto ai profili di illegittimita dedotti dal giudice a quo: le parti non possono ampliare l’oggetto del giudizio oltre quanto fissato nell’ordinanza di rimessione.
Domande e risposte
Quale norma era contestata?
L’art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2015, sull’indennita per i licenziamenti con vizi formali o procedurali nel contratto a tutele crescenti.
Perche la questione e inammissibile?
La pronuncia e di manifesta inammissibilita: la Corte non ha esaminato il merito del meccanismo di calcolo dell’indennita.
La parte poteva chiedere di estendere il giudizio al tetto massimo?
No: la Corte ha ribadito che il tema del decidere e fissato dall’ordinanza di rimessione e non puo essere ampliato dalle parti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza ed eguaglianza, parametro invocato dal giudice rimettente
- Art. 4 della Costituzione — diritto al lavoro, evocato come parametro
- Art. 35 della Costituzione — tutela del lavoro in tutte le sue forme, evocato come parametro