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La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, dell’ordinamento penitenziario, che impone un divieto triennale di accesso ai benefici penitenziari a chi si sia visto revocare una misura alternativa, sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto.
Di cosa si tratta
L’ordinamento penitenziario prevede che il condannato a cui sia stata revocata l’affidamento in prova, la detenzione domiciliare o la semilibertà non possa ottenere altri benefici o misure alternative per un periodo di tre anni dalla revoca. Il Magistrato di sorveglianza riteneva questo automatismo in contrasto con la funzione rieducativa della pena.
La questione di legittimità costituzionale
Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975 in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, lamentando l’irragionevolezza della preclusione triennale e la sua incompatibilità con la finalità rieducativa della pena.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha osservato che la preclusione triennale non consegue a una revoca «automatica», ma a una revoca fondata su una valutazione in concreto del comportamento del condannato, incompatibile con la prosecuzione della misura: per questo la disciplina non risulta irragionevole.
Il principio
La preclusione triennale all’accesso ai benefici penitenziari prevista dall’art. 58-quater dell’ordinamento penitenziario non viola gli artt. 3 e 27 Cost., perché presuppone una revoca della misura alternativa basata su una valutazione concreta e individuale del comportamento del condannato, e non su un automatismo cieco.
Domande e risposte
La preclusione triennale è un automatismo?
No, secondo la Corte. Pur scattando per un triennio, essa consegue a una revoca della misura fondata su una valutazione caso per caso del comportamento del condannato, e non al mero verificarsi di un fatto.
Cosa dice l’art. 27 della Costituzione sulla pena?
Stabilisce che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato. La Corte ha escluso che la preclusione triennale tradisca questa finalità.
Quali misure restano precluse per tre anni?
Lavoro all’esterno, permessi premio, affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà, a chi si sia visto revocare una precedente misura alternativa.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — parametro invocato: principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 27 della Costituzione — parametro invocato: funzione rieducativa della pena