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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma della legge Pinto (legge n. 89 del 2001) che rendeva inammissibile la domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo penale quando l’interessato non avesse depositato un’istanza di accelerazione almeno sei mesi prima dello scadere dei termini ragionevoli.

Di cosa si tratta

La legge Pinto riconosce un’equa riparazione a chi subisce un danno dall’eccessiva durata di un processo. Dopo la riforma del 2015, nel processo penale l’accesso a tale riparazione era subordinato a un «rimedio preventivo»: il deposito di un’istanza di accelerazione almeno sei mesi prima dello scadere dei termini ragionevoli. Chi non lo avesse fatto si vedeva dichiarare inammissibile la domanda di indennizzo.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Napoli aveva sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, in relazione all’art. 1-ter, comma 2, della legge n. 89 del 2001 (nel testo modificato dalla legge n. 208 del 2015) in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 della CEDU, in quanto l’istanza di accelerazione si risolveva in un adempimento meramente formale, privo di effettiva capacità di accelerare il processo penale.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, in relazione all’art. 1-ter, comma 2, della legge n. 89 del 2001, nel testo risultante dalle modifiche della legge n. 208 del 2015. La sanzione di inammissibilità della domanda di equa riparazione, legata alla mancata presentazione dell’istanza di accelerazione nel processo penale, è stata rimossa.

Il principio

Subordinare l’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo penale a un rimedio preventivo — l’istanza di accelerazione — privo di effettiva idoneità a sollecitare la definizione del giudizio, sanzionando con l’inammissibilità chi non lo abbia esperito, contrasta con l’obbligo di assicurare un rimedio effettivo a tutela del diritto alla durata ragionevole del processo (art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla CEDU).

Domande e risposte

Cos’è la legge Pinto?

È la legge n. 89 del 2001 che riconosce un’equa riparazione a chi subisce un danno a causa della durata irragionevole di un processo, in attuazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Cosa cambia dopo questa sentenza?

Nei processi penali la domanda di equa riparazione non può più essere dichiarata inammissibile per il solo fatto che non è stata presentata l’istanza di accelerazione: quel rimedio preventivo è stato giudicato non effettivo.

Cos’era l’istanza di accelerazione?

Era un atto da depositare almeno sei mesi prima dello scadere dei termini ragionevoli del processo, presupposto per poter poi chiedere l’indennizzo. La Corte l’ha ritenuta un adempimento formale privo di reale efficacia sollecitatoria nel processo penale.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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