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La Corte costituzionale dichiara inammissibili le questioni sollevate dallo Stato contro alcune norme della Regione Liguria sul conferimento di incarichi dirigenziali. Le censure non erano collegate in modo adeguato alle disposizioni effettivamente impugnate, e questo impedisce alla Corte di entrare nel merito.

Di cosa si tratta

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 5, 6 e 31 (commi 1 e 2) della legge della Regione Liguria n. 31 del 2019, ritenendo che le regole regionali sul conferimento di incarichi di direzione di strutture organizzative complesse invadessero la materia “ordinamento civile”, riservata allo Stato. La vicenda riguarda chi e come puo ricevere incarichi dirigenziali nelle amministrazioni regionali.

La questione di legittimità costituzionale

Lo Stato lamentava la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), della Costituzione, sostenendo che le norme liguri contrastassero con la disciplina statale sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (d.lgs. n. 165 del 2001). Il giudizio nasce da un ricorso in via principale del Governo contro la Regione Liguria.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni: le censure del ricorso non si confrontavano in modo puntuale con il contenuto effettivo delle disposizioni impugnate, condizione necessaria perche la Corte possa pronunciarsi sul merito.

Il principio

Nel giudizio in via principale lo Stato deve indicare con precisione quali profili delle norme regionali violino i parametri costituzionali: un ricorso generico o non correlato al concreto contenuto delle disposizioni impugnate porta a una pronuncia di inammissibilita, senza esame del merito.

Domande e risposte

Che cosa aveva impugnato lo Stato?

Gli artt. 5, 6 e 31, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria n. 31 del 2019, in materia di incarichi dirigenziali regionali.

Perche le questioni sono state dichiarate inammissibili?

Perche il ricorso non si confrontava adeguatamente con il contenuto effettivo delle norme impugnate, requisito necessario per l’esame nel merito.

La Corte ha detto che le norme liguri erano legittime?

No: la Corte non si e pronunciata sul merito. L’inammissibilita significa che la questione non e stata esaminata nel contenuto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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