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La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibile e in parte non fondata la questione sull’art. 1 della legge della Regione Veneto n. 29 del 2020, in materia di capacità assunzionale del personale regionale. La norma resta in vigore.
Di cosa si tratta
La Regione Veneto aveva adottato misure per definire la propria capacità assunzionale, cioè la possibilità di assumere nuovo personale entro i limiti di spesa. Il Governo riteneva che la disciplina regionale si discostasse dai vincoli statali sul contenimento della spesa di personale e dall’ordinamento civile.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1 della legge reg. Veneto n. 29 del 2020 in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione alla disciplina statale sulla capacità assunzionale degli enti (art. 33 del d.l. n. 34 del 2019).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile) e non fondata quella riferita all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi statali sulla capacità assunzionale: la disciplina regionale non li viola.
Il principio
La definizione della capacità assunzionale regionale rientra nell’autonomia organizzativa della Regione, purché rispetti i principi di coordinamento della finanza pubblica fissati dallo Stato: una norma regionale conforme a tali principi non è costituzionalmente illegittima.
Domande e risposte
Cos’è la capacità assunzionale?
È la misura, definita entro limiti di spesa e regole statali, in cui un ente pubblico può assumere nuovo personale. La Corte ha ritenuto la disciplina veneta compatibile con tali regole.
La legge veneta resta in vigore?
Sì. Le censure sono state in parte dichiarate inammissibili e in parte respinte, quindi l’art. 1 continua ad applicarsi.
Cosa riserva allo Stato la «lettera l)» dell’art. 117?
La competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, che comprende i rapporti di lavoro. La questione su questo parametro è stata però dichiarata inammissibile.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro invocato: ordinamento civile e coordinamento della finanza pubblica