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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull’art. 1 della legge della Regione Sardegna n. 17 del 2020, in materia di proroga di termini. La disciplina regionale resta in vigore.
Di cosa si tratta
La Regione autonoma Sardegna aveva approvato una legge che modificava una precedente disciplina prorogando alcuni termini. Il Governo riteneva che la proroga incidesse su profili di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, materia riservata allo Stato, e aveva impugnato la norma.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 1 della legge reg. Sardegna n. 17 del 2020 in riferimento all’art. 3 dello statuto speciale per la Sardegna e agli artt. 9, 117, secondo comma, lettera s), e 120 della Costituzione, lamentando l’invasione della competenza statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Non è quindi entrata nel merito della compatibilità della norma con i parametri invocati, per il difetto dei presupposti del giudizio, e la disciplina regionale è rimasta in vigore.
Il principio
L’impugnazione di una legge regionale deve indicare in modo puntuale e adeguatamente motivato il contrasto con i parametri costituzionali e con le norme statali interposte: in mancanza, la questione è inammissibile e la Corte non si pronuncia nel merito.
Domande e risposte
La legge sarda è stata annullata?
No. Le questioni sono state dichiarate inammissibili, quindi la Corte non ha valutato il merito e la disposizione resta in vigore.
Cosa tutela l’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.?
Riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. Era uno dei parametri invocati dal Governo.
Perché le questioni sono «inammissibili»?
Perché mancavano i presupposti processuali del giudizio — ad esempio un’adeguata individuazione e motivazione del contrasto con i parametri costituzionali.
Norme collegate
- Art. 9 della Costituzione — parametro invocato: tutela del paesaggio e dell’ambiente
- Art. 117 della Costituzione — parametro invocato: competenza esclusiva statale sulla tutela dell’ambiente
- Art. 120 della Costituzione — parametro invocato in relazione ai limiti dell’autonomia regionale