Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato in parte l’illegittimità costituzionale delle norme del decreto-legge n. 150 del 2020 sul rilancio della sanità calabrese: lo Stato deve provvedere direttamente al fabbisogno della struttura commissariale e il contingente di personale regionale costituisce un tetto massimo, non un minimo.
Di cosa si tratta
Per fronteggiare la grave crisi del servizio sanitario in Calabria, lo Stato aveva adottato un decreto-legge che rafforzava il commissariamento e imponeva alla Regione di mettere a disposizione del commissario ad acta personale e risorse. La Regione Calabria contestava varie disposizioni, ritenendo lesa la propria autonomia.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Calabria aveva impugnato gli artt. 1, 2, 3, 6 e 7 del d.l. n. 150 del 2020 (convertito nella legge n. 181 del 2020), lamentando la lesione dell’autonomia regionale e del riparto di competenze, in particolare riguardo al personale messo a disposizione del commissario, al finanziamento della struttura commissariale e al piano di rientro.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 2, nella parte in cui non prevede che al prevalente fabbisogno della struttura commissariale provveda direttamente lo Stato e in cui qualifica il contingente di venticinque unità di personale come «minimo» anziché «massimo»; ha inoltre dichiarato illegittimo l’art. 6, comma 2, nella parte in cui non consente, in alternativa, l’approvazione del nuovo piano di rientro presentato dalla Regione. Le altre questioni sono state dichiarate inammissibili.
Il principio
Quando lo Stato esercita il potere sostitutivo commissariando la sanità di una Regione, deve farsi carico del prevalente fabbisogno della struttura commissariale e non può addossare alla Regione oneri di personale indeterminati: il contingente messo a disposizione costituisce un tetto massimo, a salvaguardia dell’autonomia regionale e del buon andamento.
Domande e risposte
Cos’è il commissariamento della sanità?
È l’intervento sostitutivo dello Stato che, di fronte a gravi disavanzi o disservizi del servizio sanitario regionale, nomina un commissario ad acta per attuare il piano di rientro e risanare i conti.
Cosa ha stabilito la Corte sul personale?
Che le venticinque unità di personale regionale messe a disposizione del commissario rappresentano un numero massimo e non minimo: la Regione non può essere obbligata a fornirne di più.
Chi paga la struttura commissariale?
Secondo la Corte deve provvedere direttamente lo Stato al prevalente fabbisogno della struttura, trattandosi dell’esercizio di un potere sostitutivo statale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — parametro relativo al riparto di competenze in materia di tutela della salute
- Art. 120 della Costituzione — il potere sostitutivo statale trova fondamento nell’art. 120 Cost.
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