Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, commi da 1 a 4, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 e, in via consequenziale, dei commi da 5 a 8 dello stesso articolo. Per altra disposizione è stata dichiarata cessata la materia del contendere.

Di cosa si tratta

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia aveva adottato una legge con disposizioni urgenti in vari settori (autonomie locali, finanza locale, funzione pubblica). Il Governo contestava in particolare alcune norme che incidevano su profili tributari e di finanza locale, ritenendole in contrasto con i vincoli statali e con i principi in materia.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 1, comma 6, 3, comma 1, e 11, commi da 1 a 4 e 6, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2020 in riferimento agli artt. 23, 97 e 117, secondo comma, lettere e) ed l), e terzo comma, della Costituzione, oltre che allo statuto speciale della Regione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, commi da 1 a 4, e, in via consequenziale ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, dei commi da 5 a 8 dello stesso articolo. Ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere sull’art. 1, comma 6, a seguito di modifiche normative sopravvenute.

Il principio

Anche le Regioni a statuto speciale devono rispettare i limiti costituzionali in materia di tributi e di coordinamento della finanza pubblica: una disciplina regionale che vi deroghi è illegittima, e l’annullamento può estendersi in via consequenziale alle disposizioni a essa inscindibilmente collegate.

Domande e risposte

Cosa significa illegittimità «in via consequenziale»?

È il potere, previsto dall’art. 27 della legge n. 87 del 1953, di estendere l’annullamento ad altre disposizioni collegate a quella dichiarata illegittima, anche se non direttamente impugnate.

Cosa vuol dire «cessata la materia del contendere»?

Significa che, nel corso del giudizio, la norma impugnata è stata modificata o abrogata in modo da far venire meno l’oggetto della controversia: la Corte ne prende atto senza decidere il merito.

Lo statuto speciale esonera dai limiti statali sui tributi?

No. La Corte ha ribadito che anche le Regioni a statuto speciale sono tenute al rispetto dei vincoli costituzionali in materia tributaria e di finanza pubblica.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale