Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale dichiara estinto il processo sul ricorso statale contro la legge sarda che imponeva ai medici, per accedere ai contratti di formazione specialistica regionali, requisiti di lunga residenza e un vincolo di permanenza lavorativa. Dopo le modifiche regionali, il Governo ha rinunciato.
Di cosa si tratta
La Regione Sardegna aveva subordinato l’accesso ai contratti aggiuntivi regionali di formazione specialistica a una residenza decennale in Sardegna e a un impegno a lavorare per cinque anni nelle strutture regionali. Lo Stato riteneva tali requisiti irragionevoli e lesivi di liberta costituzionali.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato gli artt. 4, comma 1, lettera a), e 5, comma 1, lettera c), della legge reg. Sardegna n. 6 del 2020, lamentando la violazione degli artt. 2, 3, 41 e 120, primo comma, della Costituzione (ragionevolezza, libera circolazione, autodeterminazione lavorativa e iniziativa economica).
La decisione della Corte
Nel corso del giudizio entrambe le disposizioni impugnate sono state modificate dalla Regione; il Governo ha quindi rinunciato al ricorso e la Regione, costituita, ha accettato la rinuncia. La Corte ha dichiarato estinto il processo.
Il principio
La rinuncia del ricorrente in via principale, accettata dalla parte resistente costituita, determina l’estinzione del processo, senza pronuncia nel merito.
Domande e risposte
Quali requisiti imponeva la legge sarda?
Una residenza in Sardegna di almeno dieci anni e l’impegno a lavorare per cinque anni nelle strutture sanitarie o universitarie regionali.
Perche il processo si e estinto?
Perche, dopo le modifiche regionali, il Governo ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato la rinuncia.
La Corte ha valutato la legittimita dei requisiti?
No: con l’estinzione del processo la Corte non si pronuncia sul merito.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili e sviluppo della personalita, parametro invocato
- Art. 3 della Costituzione — principio di ragionevolezza, parametro invocato
- Art. 41 della Costituzione — liberta di iniziativa economica privata, parametro invocato
- Art. 120 della Costituzione — divieto di ostacoli alla libera circolazione tra le Regioni
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