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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Risposta secca

Quando muore un cointestatario, non tutto il denaro è tuo: di regola metà del saldo è già tua, mentre l’altra metà cade in successione e va divisa tra gli eredi del defunto (che potresti essere anche tu, insieme ad altri). La quota del defunto si presume del 50% (artt. 1298 e 1854 c.c.), salvo prova contraria.

Nei giorni dopo il decesso, appena la banca viene a sapere della morte, di norma blocca il conto in via prudenziale — anche se la firma era disgiunta — e lo sblocca solo quando riceve la documentazione successoria. La legge le vieta di consegnare le somme del defunto agli eredi prima della dichiarazione di successione (art. 48 D.Lgs. 346/1990). In pratica: la tua quota la recuperi quasi sempre, ma la quota ereditaria richiede le carte e il consenso degli altri eredi.

La presunzione del 50%: perché metà è tua e metà cade in successione

Quando un conto è intestato a due persone, la legge presume che il denaro appartenga ai due cointestatari in parti uguali. Questo principio nasce dal combinato disposto dell’art. 1854 c.c. (che regola i rapporti con la banca nei conti a più intestatari) e soprattutto dell’art. 1298, comma 2, c.c., secondo cui crediti e debiti tra i contitolari si dividono in quote uguali, salvo che non risulti diversamente.

La conseguenza pratica è semplice: se i cointestatari erano due e uno muore, in successione cade il 50% del saldo, non l’intero importo. L’altra metà resta di proprietà del cointestatario superstite e non fa parte dell’eredità.

Attenzione però: questa è una presunzione relativa, non assoluta. Significa che la ripartizione 50/50 vale finché nessuno dimostra il contrario. Chi sostiene che le somme appartenessero in misura diversa — per esempio quasi tutte al defunto, o quasi tutte al superstite — deve provarlo. La Cassazione ammette la prova contraria anche tramite presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (estratti conto, buste paga, bonifici, assegni intestati a uno solo, documentazione sulla provenienza del denaro). In una pronuncia recente in materia successoria la Corte ha ribadito che la cointestazione fa presumere la contitolarità in parti uguali, ma che tale presunzione può essere superata dimostrando l’effettiva appartenenza delle somme a uno solo dei titolari (Cass. n. 5009/2026; in senso analogo, ord. n. 1643/2025).

Tradotto per chi eredita: se sul conto cointestato con tua madre giravano solo la sua pensione e i suoi risparmi, gli altri eredi potrebbero sostenere che la quota del defunto era ben più del 50%. Viceversa, se ci versavi anche tu il tuo stipendio, puoi difendere — con le prove — che la tua quota era superiore alla metà.

Firma disgiunta o congiunta: che differenza fa dopo la morte

Nei rapporti con la banca, il modo in cui erano regolate le firme conta molto finché tutti sono in vita:

Sulla carta, alla morte di un cointestatario nel conto a firma disgiunta il superstite manterrebbe la piena operatività e potrebbe continuare a disporre del saldo. Nel conto a firma congiunta, venendo meno una delle firme necessarie, il conto resta di fatto «congelato» in attesa di individuare gli eredi e definire la successione.

Nella realtà operativa, però, questa distinzione si attenua: moltissime banche, alla notizia del decesso, bloccano in via prudenziale anche i conti a firma disgiunta. Il motivo lo vediamo nel prossimo paragrafo. Tieni quindi presente che «ho la firma disgiunta» non garantisce che potrai prelevare il giorno dopo il funerale: tecnicamente avresti diritto a disporre, ma in pratica troverai spesso il conto bloccato.

Perché la banca blocca il conto

La banca non blocca per cattiveria, ma per proteggersi da una responsabilità concreta. Una norma fiscale — l’art. 48 del D.Lgs. 346/1990 (Testo unico imposta di successione) — le vieta di consegnare somme, titoli o valori del defunto e di eseguire pagamenti a favore degli eredi senza che sia stata prima presentata la dichiarazione di successione (o senza la prova che non era dovuta).

Se la banca liberasse i soldi del defunto eccedenti la quota del superstite senza la documentazione successoria, risponderebbe nei confronti degli altri eredi e si esporrebbe a contestazioni anche fiscali. Per questo, appena viene informata della morte, «congela» il conto in via prudenziale e attende le carte.

Da qui la regola pratica per il superstite: la tua quota (presunta 50%) di norma la recuperi senza problemi, mentre la quota del defunto richiede la documentazione successoria e il coinvolgimento degli altri eredi.

La dichiarazione di successione: il passaggio obbligato

La quota del defunto presente sul conto cointestato — di regola il 50% del saldo alla data del decesso — va indicata nell’attivo della dichiarazione di successione. Per il fisco i saldi attivi di conto sono crediti ereditari da inserire nell’asse (D.Lgs. 346/1990).

Punti pratici da conoscere:

Come sbloccare e prelevare: i passaggi concreti

Ecco la sequenza tipica nei giorni e nelle settimane dopo il decesso:

  1. Comunica il decesso alla banca con il certificato di morte. Il conto verrà quasi sempre bloccato; chiedi per iscritto cosa la banca richiede per lo sblocco.
  2. Chiedi il saldo alla data del decesso (attestazione/«certificato di sussistenza»): ti serve per la dichiarazione di successione.
  3. Recupera la tua quota: molte banche, anche prima della successione, consentono al cointestatario superstite di disporre della propria quota (la metà presunta), perché quella non è denaro ereditario. Le politiche variano da istituto a istituto: mettilo per iscritto.
  4. Presenta la dichiarazione di successione (entro 12 mesi) e consegnane copia alla banca insieme alla documentazione richiesta (certificato di morte, atto notorio o dichiarazione sostitutiva sugli eredi, eventuale testamento).
  5. Sblocco della quota ereditaria: ricevute le carte, la banca libera la quota del defunto a favore degli eredi. Per i prelievi della parte ereditaria serve di norma il consenso di tutti gli eredi, salvo diversa istruzione concordata.

Se sei l’unico erede (oltre a essere cointestatario), il percorso è lineare: recuperi la tua metà e, presentata la successione, anche l’altra. Se invece ci sono più eredi, ricorda che la quota del defunto è comune a tutti loro: non puoi appropriartene da solo, neppure se hai la firma disgiunta, perché ciò danneggerebbe gli altri eredi ed esporrebbe te a richieste di restituzione.

Caso pratico: Tizio, Caio e Sempronio

Caia muore lasciando un conto cointestato con il figlio Tizio (firma disgiunta), con saldo di 40.000 euro alla data del decesso. Eredi sono i due figli, Tizio e Sempronio.

Vediamo come si distribuisce:

Nonostante la firma disgiunta, Tizio non può prelevare tutti i 40.000 euro appena saputo del decesso: la banca probabilmente blocca il conto, e comunque 10.000 euro spettano a Sempronio. Se Tizio svuotasse il conto, Sempronio potrebbe agire per riavere la sua parte.

Variante: se Sempronio dimostrasse che tutti i 40.000 euro provenivano dalla pensione e dai risparmi di Caia (estratti conto, accrediti pensione), potrebbe superare la presunzione del 50% e sostenere che l’intero saldo — o gran parte di esso — era della madre e dunque interamente ereditario. La presunzione del 50%, infatti, vale solo finché nessuno prova il contrario.

Domande frequenti

La banca può davvero bloccare il conto anche se la firma era disgiunta?

Sì, e nella pratica accade spesso. Sulla carta con firma disgiunta il superstite manterrebbe l’operatività, ma molte banche bloccano comunque in via prudenziale alla notizia del decesso, perché la legge vieta di liberare le somme del defunto senza la documentazione successoria (art. 48 D.Lgs. 346/1990). Chiedi all’istituto, per iscritto, cosa serve per lo sblocco.

Posso almeno prelevare la mia metà subito?

Spesso sì, ma dipende dalla banca. La tua quota (presunta 50%) non è denaro ereditario, quindi diversi istituti consentono al cointestatario superstite di disporne anche prima della successione. Le politiche variano: fai la richiesta per iscritto e fatti indicare la procedura.

E se quasi tutti i soldi li avevo versati io?

La ripartizione 50/50 è solo una presunzione superabile. Se dimostri — con prove gravi, precise e concordanti come buste paga, bonifici o accrediti a tuo nome — che la tua quota era superiore alla metà, in successione cade solo la quota effettiva del defunto. Vale anche il contrario a favore degli altri eredi.

Devo presentare la dichiarazione di successione anche se non pago imposte?

Di regola sì. La quota del defunto sul conto va indicata nell’attivo e la dichiarazione va presentata entro 12 mesi dal decesso, anche quando, per effetto delle franchigie tra parenti stretti, l’imposta risulta pari a zero. Esistono limitati casi di esonero previsti dalla legge: verifica la tua situazione specifica.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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